Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39842 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – rel. Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31121-2019 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANCO MARZIO 25 OSTIA, presso lo studio dell’avvocato ANGELO REMEDIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO EMANUELE BONI, ANTONIO ROMEO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE BOLOGNA;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:

1. C.C. ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 12 ottobre 2019, avverso il decreto n. 18394 emesso dal Tribunale ordinario di Bologna il 21 settembre 2019.

2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, il ricorrente, proveniente dal *****, dove lavorava come fornaio, orfano di padre, si è spostato dal suo paese allorché sua madre si è ammalata. Con sua madre non ha più potuto avere contatti dal 2018.

Dal ***** è andato prima in Niger e poi il Libia. In Libia è stato incarcerato per due volte e dopo essere riuscito a fuggire, anziché tornare in *****, si dirigeva in Italia, convinto da alcune persone che gli sconsigliavano il viaggio di ritorno attraverso la Tunisia perché più pericoloso.

5. Il ricorrente ha richiesto la concessione delle varie forme di protezione internazionale e, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per doppia tardività da parte della Commissione territoriale, ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi alla sezione specializzata del Tribunale di Bologna sostenendo sia di aver seguito in Italia corsi di formazione professionale di lingua, di aver svolto attività di volontariato e partecipato a lavori socialmente utili, sia di temere -in caso di rimpatrio-di rischiare la propria incolumità personale per la situazione di violenza indiscriminata e di terrorismo e di conflitti armati interni presenti in *****, nonché di dover subire la violazione dei diritti fondamentali inalienabili.

6. Il ricorrente lamentava anche la nullità del provvedimento della commissione territoriale che era stato tradotto soltanto nella parte del dispositivo e non nella motivazione, nonché la nullità dello stesso per essere stato esteso dal solo presidente senza che vi fosse delega.

7. Il Ministero dell’interno aveva rilevato la tardività dell’impugnazione.

8. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per tardività perché:

– Il D.Lgs. n. 25 del 2008 sancisce che la comunicazione della decisione negativa della commissione territoriale competente deve essere resa nella lingua dello straniero richiedente o se non sia possibile in una delle quattro lingue veicolari;

– Il ritardo nel deposito del ricorso è stato di appena tre minuti e ciò dimostra che la conoscenza della lingua non è stata la causa del ritardo (avendolo egli trasmesso ad un avvocato per la sua difesa).

9. Il ricorso è stato inoltre ritenuto infondato nel merito, innanzitutto per le differenti versioni rese dal ricorrente in sede di audizione (durante la seconda audizione il ricorrente ha per la prima volta parlato della paura di rientrare in ***** per un conflitto con suo zio, mai citato prima). A sostegno del diniego si è inoltre negata la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in *****.

10. Il ricorrente formula un solo motivo di ricorso con il quale censura soltanto la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

11. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, redatta su foglio separato spillato al ricorso, risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.

12. Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass.SU 15177/2021).

13. Nel caso di specie la procura speciale rilasciata su foglio separato, spillato al ricorso per cassazione, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste’ richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.

14. Si aggiunga che il ricorso sarebbe comunque inammissibile, anche qualora non fosse sussistente il profilo di inammissibilità relativo alla procura, perché, in primo luogo, non si confronta affatto con il dispositivo del provvedimento impugnato, che è di inammissibilità per tardività.

15. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

16. Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha affermato che la mancata certificazione della data nella procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, disciplinata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, non incide in alcun modo sull’esistenza del negozio di conferimento del mandato a resistere nel giudizio di legittimità da parte del conferente, che risulta completo in ogni sua parte, indicando gli estremi dell’atto impugnato e la data di conferimento, semmai determinando, come si è visto, l’inammissibilità del ricorso per assenza di un elemento che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, per l’appunto costituito dalla certificazione della data da parte del difensore: carenza inemendabile che è il riflesso di un negozio di procura viziato in modo radicale – e quindi foriero di ipotesi di responsabilità professionale – ma non inesistente, provenendo dal soggetto conferente già destinatario del provvedimento sfavorevole ed espressivo della volontà di attribuire al difensore il mandato alle liti per promuovere il giudizio di cassazione finalizzato ad ottenere la riforma della decisione sfavorevole.

17. E’ stato, di conseguenza, affermato, nella stessa pronuncia, il principio di diritto secondo cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

Nel caso di specie, pertanto, va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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