Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39843 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – rel. Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31660-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Caserta, via Lincoln 77, presso lo studio dell’avv. ROBERTO RICCIARDI, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all’atto;

– ricorrente –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 14/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:

1. B.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso il decreto numero 4132 del 2019, emesso il 14 settembre 2019, con il quale il Tribunale ordinario di Bologna ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, confermando il diniego della Commissione territoriale competente.

2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Secondo la ricostruzione contenuta all’interno della illustrazione dei motivi del ricorso, il richiedente, originario del *****, è fuggito a causa del “timore dovuto alla presenza di terroristi, della guerriglia e delle faide familiari, nonché per l’estrema povertà in cui versa la sua famiglia”; il ricorrente espone inoltre di avere uno zio in *****, sostenuto dal gruppo politico di maggioranza, di cui ha timore.

5. Il Tribunale di Bologna ha evidenziato che le domande di protezione, reiterate dinanzi alla Commissione territoriale a sette mesi dall’emissione del decreto del tribunale che le rigettava, sono state ritenute inammissibili dalla Commissione stessa, non avendo il ricorrente allegato circostanze nuove tali da far ritenere ammissibile l’esame della domanda reiterata. Puntualizza poi che il ricorrente, non comparendo in udienza, ha rinunciato alla possibilità di illustrare elementi di novità rispetto alla sua precedente istanza. Il Tribunale adito afferma poi che in ***** non esiste una situazione di violenza indiscriminata, includendo un conciso ma specifico riferimento ad alcuni siti dai quali ha tratto le informazioni (Amnesty International e Country reports in Human Rights Practices).

RITENUTO

che:

6.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché l’omesso esame di circostanze decisive. Si indica la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8. Segnatamente si afferma che il tribunale avrebbe dovuto accertare tramite il proprio potere istruttorio se le autorità del paese del richiedente fossero effettivamente in grado di offrirgli adeguata protezione.

7. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 10 Cost., comma 3 art. 3 della direttiva 95 UE del 2011, e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Il motivo riepiloga la disciplina attuale sulla protezione internazionale e richiama poi, anche attraverso pronunce giurisprudenziali di merito, la situazione attuale del ***** affermando che lì il ricorrente vedrebbe compromessa in modo apprezzabile la sua dignità.

8. Con il terzo motivo si censura la violazione falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2729 c.c. Segnatamente il tribunale avrebbe dovuto “valutare gli inequivocabili segni indicatori di un generale costante impedimento all’esercizio delle libertà democratiche” in *****, per riconoscere lo stato di rifugiato o quantomeno la protezione umanitaria.

9. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, redatta su foglio separato spillato al ricorso, risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.

10. Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass. SU 15177/2021).

11. Nel caso di specie la procura speciale rilasciata su foglio separato, spillato al ricorso per cassazione, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste’ richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.

12. Si aggiunga che, a prescindere dal difetto di procura, il ricorso sarebbe comunque inammissibile. Esso non si confronta con l’affermazione portante del decreto impugnato, che è a fondamento del suo rigetto: trattasi di un ricorso in reiterazione, ammesso dalla legge ma entro limiti ben precisi ed individuati: che siano emersi elementi nuovi, o che gli stessi elementi, già presenti, non siano stati introdotti in giudizio in precedenza non per colpa del ricorrente.

13. Il decreto impugnato si trova ad esaminare per la seconda volta la situazione del ricorrente, che ripropone la domanda di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29;

quest’ultimo disciplina i casi di inammissibilità della domanda in reiterazione e prevede, al comma 1, lett. b), che la Commissione dichiari inammissibile la domanda se il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

14. Deve quindi ritenersi, in merito ai confini del giudizio in sede di reiterazione della domanda, che il giudice adito debba eseguire un vaglio preliminare di ammissibilità della domanda, concentrandosi sulla valutazione in ordine alla avvenuta allegazione o produzione di elementi nuovi, nell’accezione già puntualizzata da questa giurisprudenza di legittimità.

15. Si è avuto già modo di affermare, infatti, che in tema di protezione internazionale, i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l’introduzione del procedimento di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 (Cass. n. 18440 del 2019).

16. Qualora ritenga questi elementi decisivi, e non precedentemente prodotti senza colpa del ricorrente, quindi ammissibile la domanda reiterata, il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria, cioè non limitarsi a considerare se gli elementi nuovi da soli siano sufficienti al riconoscimento della protezione, ma se consentano di leggere i precedenti elementi raccolti in modo diverso, dando un contributo determinate alla decisione.

17. I nuovi elementi possono concernere sia prove formatesi nel passato, che per le difficoltà legate alla distanza e alla situazione il ricorrente non abbia potuto produrre in precedenza, sia elementi storicamente nuovi, fatti di persecuzione verso la propria famiglia, fatti concernenti la propria situazione sanitaria, il percorso di integrazione, l’arrivo in Italia di familiari, il mutare della situazione geopolitica del paese di provenienza con un peggioramento delle condizioni di vita, di tutela dei diritti umani, di pericolo diffuso.

18.Così ricostruita la struttura del giudizio da compiersi in caso di rinnovazione della domanda di protezione internazionale, ne discende che il ricorso avrebbe dovuto attaccare la decisione laddove, confermando il giudizio della Commissione territoriale, il tribunale ha escluso che tali nuovi elementi siano stati introdotti (precisando che il ricorrente, scegliendo di non comparire in udienza, ha anche sprecato l’occasione di esporre direttamente, a voce, gli aspetti che a suo avviso erano stati trascurati). Non essendosi confrontato con la decisione impugnata, il ricorso è pertanto inammissibile sotto entrambi i profili.

19. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale -l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

20. Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha affermato che la mancata certificazione della data nella procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, disciplinata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, non incide in alcun modo sull’esistenza del negozio di conferimento del mandato a resistere nel giudizio di legittimità da parte del conferente, che risulta completo in ogni sua parte, indicando gli estremi dell’atto impugnato e la data di conferimento, semmai determinando, come si è visto, l’inammissibilità del ricorso per assenza di un elemento che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, per l’appunto costituito dalla certificazione della data da parte del difensore: carenza inemendabile che è il riflesso di un negozio di procura viziato in modo radicale – e quindi foriero di ipotesi di responsabilità professionale – ma non inesistente, provenendo dal soggetto conferente già destinatario del provvedimento sfavorevole ed espressivo della volontà di attribuire al difensore il mandato alle liti per promuovere il giudizio di cassazione finalizzato ad ottenere la riforma della decisione sfavorevole.

21. E’ stato, di conseguenza, affermato, nella stessa pronuncia, il principio di diritto secondo cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

Nel caso di specie, pertanto, va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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