LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – rel. Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31667-2019 proposto da:
R.K., elettivamente domiciliata in Ravenna, via Meucci 7 d, presso lo studio dell’avv. ANDREA MAESTRI, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 19/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RILEVATO
che:
1. R.K. ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 14 ottobre 2019, avverso il decreto n. 4228 del 2019, emesso dal Tribunale ordinario di Bologna il 19 settembre 2019.
2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
4. Secondo la ricostruzione della vicenda personale riportata nel ricorso, la ricorrente, appartenente al gruppo etnico ***** e di religione *****, è dovuta fuggire dal ***** per problemi ereditari sorti con la famiglia di suo marito a seguito della morte del suocero di lei, problemi che il marito della ricorrente aveva tentato di risolvere chiedendo aiuto alla polizia, che li aveva però invitati ad agire da soli trattandosi di problemi familiari. Il marito della ricorrente veniva in seguito aggredito e per ciò ricoverato; la stessa ricorrente veniva ferita; i due successivamente fuggivano insieme in Libia, su consiglio di una persona che prospettava al marito della ricorrente la possibilità di trovare lavoro in Libia.
5. Nel decreto del Tribunale si legge che il racconto della richiedente non è credibile e che la stessa non rischierebbe alcun danno grave alla persona in caso di rimpatrio, innanzitutto perché lei non sarebbe mai stata attinta dalle aggressioni dei familiari del marito.
Il Tribunale non ha poi riscontrato i presupposti né – stando alle COI aggiornate – della protezione sussidiaria, né della protezione umanitaria non rinvenendo ragioni di vulnerabilità.
RITENUTO
che:
La richiedente ha articolato due motivi di ricorso.
6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione della convenzione di Ginevra; dell’art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3; artt. 3 e 8 C.e.d.u.; art. 13 e art. 16, comma 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani; art. 23, comma 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; dell’art. 10, comma 1 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali; del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, comma 6 e art. 19; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,14 e 19; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 32.
Segnatamente la ricorrente lamenta una violazione dei diritti fondamentali della persona umana, e soprattutto una carenza istruttoria da parte delle autorità decidenti.
7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, consistenti nel fatto che la ricorrente ha raccontato di essere stata, in Libia, separata dal marito e violentata dai poliziotti libici e nel fatto che la ricorrente avesse raccontato che anche lei – quando era stato ferito e ricoverato il marito – era stata aggredita, subendo dei danni al viso.
8. Segnatamente, per entrambi i motivi, la difesa lamenta come la Commissione e il Tribunale non abbiano considerato che queste circostanze, se effettivamente verificatesi, erano tali da lasciare segni indelebili fisici e psichici sulla persona e da costituirne una condizione di vulnerabilità, che avrebbe dovuto e potuto essere accertata, anche a mezzo di ctu.
9. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, redatta su foglio spillato in calce al ricorso, risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.
10. Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass.SU 15177/2021).
11. Nel caso di specie la procura speciale rilasciata su foglio spillato in calce al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste’ richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.
12. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
13. Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha affermato che la mancata certificazione della data nella procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, disciplinata da D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, non incide in alcun modo sull’esistenza del negozio di conferimento del mandato a resistere nel giudizio di legittimità da parte del conferente, che risulta completo in ogni sua parte, indicando gli estremi dell’atto impugnato e la data di conferimento, semmai determinando, come si è visto, l’inammissibilità del ricorso per assenza di un elemento che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, per l’appunto costituito dalla certificazione della data da parte del difensore: carenza inemendabile che è il riflesso di un negozio di procura viziato in modo radicale – e quindi foriero di ipotesi di responsabilità professionale – ma non inesistente, provenendo dal soggetto conferente già destinatario del provvedimento sfavorevole ed espressivo della volontà di attribuire al difensore il mandato alle liti per promuovere il giudizio di cassazione finalizzato ad ottenere la riforma della decisione sfavorevole.
14. E’ stato, di conseguenza, affermato, nella stessa pronuncia, il principio di diritto secondo cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
Nel caso di specie, pertanto, va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
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