LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – rel. Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32115-2019 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in Forlì, via Matteotti 115, presso lo studio dell’avv. ROSARIA TASSINARI, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****,
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 13/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RILEVATO
che:
1. A.G., proveniente dalla *****, ricorre per cassazione, con ricorso notificato l’11 ottobre 2019, avverso il decreto n. 4088 del 2019, emesso dal Tribunale ordinario di Bologna il 13 settembre 2019.
2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
4. Secondo la ricostruzione svolta dal richiedente egli proviene dalla *****, ove sua madre e lui venivano minacciati e cacciati di casa perché la prima era stata accusata di aver ucciso il marito con riti magici. Il ricorrente era stato costretto ad andare a vivere con un amico a *****, fino a quando un giorno, mentre lavorava con l’amico autotrasportatore, questi si allontanava e non faceva più ritorno. Il richiedente allora incontrava un uomo ***** che lo ospitava a casa propria e gli proponeva di andare in Libia, dove il ricorrente accettava di spostarsi, disperato per le minacce ricevute e le accuse di stregoneria.
5. La Commissione territoriale negava la protezione internazionale. Il diniego veniva confermato dal tribunale adito in sede giurisdizionale, che riteneva il ricorso infondato innanzitutto perché il racconto del richiedente era ritenuto non veritiero e contraddittorio. Il tribunale affermava anche che, anche se il racconto fosse stato ritenuto verosimile, la vicenda non sarebbe stata meritevole di protezione internazionale, trattandosi di un uomo adulto che non aveva patito alcuna minaccia di atti di persecuzione e che, dal momento in cui aveva lasciato la casa paterna, non era mai stato cercato dai parenti del padre che, a suo dire, lo perseguitavano.
La domanda veniva rigettata anche riguardo alla situazione della *****, con specifico riguardo al territorio dell'***** di provenienza del ricorrente, nel quale il Tribunale non riconosceva l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata.
RITENUTO
che:
Il ricorrente ha articolato tre censure.
6. Con il primo motivo deduce la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale di Bologna applicato il principio dell’onere della prova attenuato e per difetto di motivazione.
7. Il motivo è infondato.
Il tribunale riporta una ricostruzione piuttosto dettagliata delle persecuzioni per stregoneria in *****, evidenzia tutte le contraddizioni del racconto del ricorrente e conclude nel senso che lo stesso non fosse credibile, secondo gli indici di credibilità soggettiva, e che quindi non risultasse credibile che la molla scatenante dell’allontanamento dal suo paese di origine fosse l’accusa di stregoneria.
L’esame condotto è completo e condotto nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5).
8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché il Tribunale di Bologna non ha riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del richiedente derivante da una situazione di violenza indiscriminata, così come definita dalla Corte di giustizia. Il richiedente lamenta che non sia stata tenuta in conto la situazione del paese di origine: il Tribunale avrebbe richiamato in maniera generica COI non attuali.
9. La censura è infondata.
La ricostruzione del tribunale è accurata e si fonda sulla base di COI del 2018, quindi non risalenti rispetto al momento della decisione, che è del luglio 2019. Ne’ le fonti citate dal ricorrente dimostrano che fossero a quell’epoca diffuse notizie ufficiali, che il tribunale avrebbe dovuto conoscere e prendere in considerazione, volte al contrario a dimostrare che la zona di provenienza del ricorrente, l'*****, fosse caratterizzata da una situazione di pericolo diffuso. Neppure rileva, al fine di inficiare la correttezza della motivazione, il fatto che sentenze coeve di altri uffici giudiziari siano arrivati a diverse conclusioni sulla sussistenza di una situazione di pericolo diffuso in *****, senza mancare di considerare che, essendo la ***** un paese vasto come area geografica e caratterizzato da una situazione di disordini interni assai diversificata, la valutazione del decreto impugnato è centrata, come doveva essere centrata, sulla regione di provenienza del migrante, l'*****, mentre le contestazioni contengono un generico riferimento alla situazione ***** nel suo complesso.
10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione DEL D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 per non avere il Tribunale di Bologna esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria. Si lamenta come non sia stata compiuta una valutazione di comparazione fra la situazione di integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia e la situazione in cui si verrebbe a trovare in caso di rimpatrio. A riguardo si sottolinea come il ricorrente svolga attività lavorativa.
11. Anche questa censura è infondata: dal racconto del ricorrente, ed anche dal tenore della audizione, accuratamente verbalizzata e riportata nel decreto impugnato, emerge che il suo allontanamento dal paese di origine è stato originato dalla condizione di povertà del paese di origine, ove riusciva a fare solo piccoli lavoretti.
12. Non allega neppure che la condizione di povertà fosse talmente diffusa e generalizzata da negargli un diritto fondamentale come quello all’alimentazione.
13. Il giudizio di comparazione all’interno del decreto, benché scarno, è puntuale, ed è sintetico anche perché pochi sono gli elementi che il ricorrente ha offerto per valutare la sussistenza di una integrazione. Neppure in questa sede il ricorrente indica quali sarebbero gli indici di vulnerabilità, o del suo personale percorso di integrazione, tralasciati nel corso del giudizio di merito. Egli si limita ad un generico riferimento, non ancorato ad alcuna produzione documentale, ad attività di volontariato o di studio della lingua italiana svolte in Italia.
14 Il ricorso è complessivamente infondato e va pertanto rigettato.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021