LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – rel. Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32160-2019 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via Livatino 9, presso lo studio dell’avv. ANGELO RUSSO, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 21/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RILEVATO
che:
1. D.L. ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 28 ottobre 2019, avverso il decreto n. 4241 del 2019, emesso dal Tribunale ordinario di Bologna il 21 settembre 2019.
2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
4. Il richiedente, nato nel *****, ha lasciato il ***** a sette anni allorché il padre cacciava di casa la madre; in ***** rimanevano il padre e la sorella mentre il richiedente si spostava in Senegal con la madre. Riferisce che, anni dopo, quando la famiglia del padre veniva a sapere che il richiedente lavorava e guadagnava in *****, insisteva affinché il richiedente tornasse a far parte della stessa famiglia del padre minacciando la madre di portarlo via con la forza. Tale minaccia arrivava anche da uno zio paterno appartenente ai ribelli del Casamance, gruppo in cui il richiedente non voleva entrare. Spaventato da questi fatti, il ricorrente avrebbe lasciato il ***** dal mare, transitando per la Libia e raggiungendo l’Italia nel 2016, dove si vedeva negare le varie forme di protezione internazionale richieste in via gradata prima dalla commissione territoriale e poi dal Tribunale ordinario di Bologna.
Il richiedente riferisce nel ricorso di essere preoccupato perché ove tornasse in patria sarebbe costretto ad entrare a far parte dei ribelli, e perché non conosce e non crede che lo aiuterebbero i parenti di suo padre che vivono in *****, avendo questi in passato cacciato di casa sua madre.
5. Il Tribunale di Bologna non ha ritenuto attendibile il racconto riferito in quanto contenente elementi contraddittori: delle minacce alla madre (affinché il richiedente entrasse nel gruppo di ribelli) si è parlato soltanto in sede di udienza e non presso la commissione territoriale. Non ha ritenuto neppure comprovato il pericolo di un danno grave in caso di rimpatrio ed afferma che comunque il ricorrente, poiché il suo timore riguarda i comportamenti di cittadini privati, avrebbe dovuto dimostrare di aver richiesto la protezione del proprio Stato.
Aggiunge il tribunale che l’esame delle più recenti COI non evidenzia l’esistenza in ***** di un attuale situazione di violenza indiscriminata. Non si ritengono neppure sussistenti situazioni di peculiare vulnerabilità, e si afferma che, seppure è vero che in ***** il ricorrente non mantiene stabili ed effettivi punti di riferimento, è anche vero che in Italia egli ha solamente avviato il suo percorso di integrazione, svolgendo attività di volontariato e partecipando a corsi di lingua, fatti che non dimostrerebbero un suo effettivo radicamento in Italia.
RITENUTO
che:
avverso questa decisione il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso.
6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 in relazione all’Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Secondo la difesa il racconto non sarebbe contraddittorio laddove, in entrambe le sedi di audizione (presso la commissione territoriale e poi presso il tribunale), il ricorrente ha sempre ricondotto la propria partenza a motivi dovuti a dispute familiari. Inoltre, la violazione di legge è ricondotta ad un’errata considerazione della situazione sussistente in *****.
7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Segnatamente si sottolinea come situazioni di violenza indiscriminata possano sussistere anche in situazioni non riconducibili a conflitti internazionali riconosciuti, come nel caso dello Stato del *****, che dopo la dittatura verserebbe in una situazione ancora molto precaria.
8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Segnatamente si lamenta che il tribunale non abbia tenuto in conto del vissuto difficile del ricorrente, fuggito dal suo paese ad appena sette anni, nonché del fatto che il ricorrente – in caso di rimpatrio coatto – vivrebbe una situazione al di sotto della soglia minima di un’esistenza dignitosa.
9. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, in calce al ricorso, risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.
10. Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass.SU 15177/2021).
11. Nel caso di specie la procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste’ richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.
12. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale -l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
13. Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha affermato che la mancata certificazione della data nella procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, disciplinata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, non incide in alcun modo sull’esistenza del negozio di conferimento del mandato a resistere nel giudizio di legittimità da parte del conferente, che risulta completo in ogni sua parte, indicando gli estremi dell’atto impugnato e la data di conferimento, semmai determinando, come si è visto, l’inammissibilità del ricorso per assenza di un elemento che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, per l’appunto costituito dalla certificazione della data da parte del difensore: carenza inemendabile che è il riflesso di un negozio di procura viziato in modo radicale – e quindi foriero di ipotesi di responsabilità professionale – ma non inesistente, provenendo dal soggetto conferente già destinatario del provvedimento sfavorevole ed espressivo della volontà di attribuire al difensore il mandato alle liti per promuovere il giudizio di cassazione finalizzato ad ottenere la riforma della decisione sfavorevole.
14. E’ stato, di conseguenza, affermato, nella stessa pronuncia, il principio di diritto secondo cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
Nel caso di specie, pertanto, va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 83 - Procura alle liti | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 365 - Sottoscrizione del ricorso | Codice Procedura Civile