LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – rel. Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32221-2019 proposto da:
S.S.M., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via Livatino 9, presso lo studio dell’avv. ANGELO RUSSO, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 14/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RILEVATO
che:
1. S.S.M., proveniente dalla ***** ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 17 ottobre 2019, avverso il decreto n. 4087 del 2019, emesso dal Tribunale ordinario di Bologna il 14 settembre 2019.
2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
4. Il decreto impugnato ha confermato il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna che aveva negato al richiedente lo status di rifugiato, il diritto alla protezione sussidiaria e il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
5. Il Tribunale di Bologna, segnatamente, ha affermato che le dichiarazioni del ricorrente sono generiche e non possono far ritenere che egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; inoltre, nella valutazione del Tribunale, non può dirsi comprovata l’esistenza né di un fondato timore di persecuzione né di un effettivo rischio di un grave danno alla persona. Il Giudice bolognese ha riportato alcune dichiarazioni del ricorrente, dalle quali si evince (laddove analoghi riferimenti mancano del tutto nel ricorso) che egli è fuggito dalla ***** per la guerra (in cui sono morti anche i suoi genitori); è arrivato in ***** dove si è fermato per nove anni in un campo della Croce Rossa; non ha più parenti in *****; in ***** viveva con la fidanzata e la sua famiglia ma da lì si è spostato per l’epidemia di Ebola; ha transitato attraverso Mali, Burkina Faso, Niger e Libia; qui è stato imprigionato ma è scappato e ha trovato un lavoro illegale e pericoloso salvo poi imbarcarsi per l’Italia nel 2015. Secondo il decreto oggetto di ricorso, il racconto del richiedente non è circostanziato perché nulla riferisce, approfonditamente, in relazione al lungo periodo di tempo in cui egli sarebbe vissuto nel campo profughi in ***** dopo essere fuggito dalla *****. Dal racconto emergerebbero anche alcune incoerenze, evidenziate nel decreto (per esempio ha parlato di una violenza subita dalla sorella, in *****, soltanto in una audizione successiva alla prima – e poi ha dichiarato che la sorella non vive più in *****).
Il Tribunale non ha, in generale, ritenuto attendibile il ricorrente.
6. Inoltre secondo il decreto non sussistono circostanze che comprovino l’esistenza di un fondato timore di persecuzione né di un effettivo rischio di un grave danno; mancherebbero i presupposti per la protezione sussidiaria poiché in ***** non ci esistono più situazioni di conflitto armato (a questo proposito il decreto rinvia a delle COI aggiornate al 2016, 2017 e 2018). Citando il sito “*****” si afferma inoltre come in ***** sia finita l’emergenza Ebola.
Per quanto riguarda, infine, la protezione umanitaria, il Tribunale afferma che i seri motivi di carattere umanitario non sussistono nel caso di specie perché il ricorrente è inattendibile e perché non necessita di protezione dal punto di vista soggettivo/oggettivo.
7. La pronuncia non approfondisce il giudizio negativo delle condizioni di vulnerabilità, semplicemente afferma che lo svolgimento di attività lavorativa non consente di per sé di ritenere integrati quei seri motivi che possono fondare il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Non viene ritenuta rilevante neppure l’avvenuta permanenza in Libia per un certo periodo, poiché il ricorrente non ha addotto situazioni o peculiari conseguenze derivanti da tale permanenza sotto il profilo psicofisico.
RITENUTO
che:
Il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso.
8. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Segnatamente si lamenta che il tribunale di Bologna non abbia compiuto nessun approfondimento relativamente alle implicazioni che potrebbe avere il rimpatrio del richiedente.
Si lamenta anche che non sia stato tenuto in conto che la situazione della ***** fa emergere un mancato rispetto dei diritti politici e civili dei cittadini nonché dei traumi subiti dal ricorrente stesso nei paesi di transito.
9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Segnatamente si afferma che la ***** è coinvolta in una situazione assimilabile a un conflitto armato interno (in proposito vengono richiamate alcune decisioni della Corte di giustizia): da ciò si sostiene che, in caso di rimpatrio, il ricorrente correrebbe il rischio di un danno grave.
10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Segnatamente si lamenta come il diniego della protezione umanitaria da parte del Tribunale di Bologna sia conseguito ad una valutazione che avrebbe dovuto tenere conto della mancanza di condizioni minime per condurre un’esistenza dignitosa, in cui versava il ricorrente. La situazione di vulnerabilità, inoltre, doveva essere valutata tenendo anche in conto l’inserimento ottimale nella realtà italiana dimostrato dallo stesso.
11. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, redatta in calce al ricorso, risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.
12. Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass. SU 15177/2021).
13. Nel caso di specie la procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste’ richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.
14. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
15. Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha affermato che la mancata certificazione della data nella procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, disciplinata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, non incide in alcun modo sull’esistenza del negozio di conferimento del mandato a resistere nel giudizio di legittimità da parte del conferente, che risulta completo in ogni sua parte, indicando gli estremi dell’atto impugnato e la data di conferimento, semmai determinando, come si è visto, l’inammissibilità del ricorso per assenza di un elemento che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, per l’appunto costituito dalla certificazione della data da parte del difensore: carenza inemendabile che è il riflesso di un negozio di procura viziato in modo radicale – e quindi foriero di ipotesi di responsabilità professionale – ma non inesistente, provenendo dal soggetto conferente già destinatario del provvedimento sfavorevole ed espressivo della volontà di attribuire al difensore il mandato alle liti per promuovere il giudizio di cassazione finalizzato ad ottenere la riforma della decisione sfavorevole.
16. E’ stato, di conseguenza, affermato, nella stessa pronuncia, il principio di diritto secondo cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
Nel caso di specie, pertanto, va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
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