Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39848 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – rel. Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32263-2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Cesena, viale Matteotti 60, presso lo studio dell’avv. MAURIZIO SOTTILE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 23/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:

1. I.S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 22 ottobre 2019, avverso il decreto n. 4247 del 2019, emesso il 23 settembre 2019.

2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Secondo la ricostruzione della vicenda personale contenuta nel ricorso, il ricorrente è nato in *****, ed è giunto in Italia dalla Libia nel 2016. Il ricorrente riferisce che nel suo paese ha contratto un debito nel 2010 per pagare le cure del padre ammalato, che successivamente si formava una famiglia ed aveva anche un figlio, e che nel 2016 si trovava improvvisamente senza risorse di cui vivere, a causa di un’inondazione che gli portava via la casa e le sue quattro mucche, e veniva minacciato di morte dagli usurai che gli avevano prestato denaro, e era a causa di questo evento che interveniva radicalizzando una già grave situazione di indigenza economica, che si vedeva costretto a lasciare la famiglia per giungere in Libia. Per pagargli il viaggio, il padre della moglie contraeva un altro debito con altri usurai. Dalla Libia dopo pochi giorni si imbarcava per l’Italia, dove attualmente vive (in provincia di *****) e svolge un lavoro con regolare contratto di assunzione.

5. La Commissione territoriale competente ha negato il riconoscimento della protezione internazionale al ricorrente poiché ha ritenuto che le ragioni della richiesta fossero ascrivibili esclusivamente alle condizioni di difficoltà economica in cui versava nel proprio paese di origine.

6. Il Tribunale di Bologna ha condiviso le motivazioni della Commissione territoriale, affermando che il ricorrente non potesse essere ritenuto attendibile, non avendo compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e avendo reso dichiarazioni generiche, soprattutto in merito al debito contratto. Secondo il Tribunale bolognese, inoltre, non è possibile ritenere che sussista un grave danno in caso di rimpatrio, perché sarebbe poco plausibile che il ricorrente venisse attentato nella sua vita dagli usurai, che nulla otterrebbero dalla sua morte. Il decreto nega inoltre che si possa riconoscere un fondato timore che il ricorrente subisca atti di persecuzione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 8; si esclude anche – con riferimento alle COI del 2019 – che in ***** sussista una situazione di violenza generalizzata. Quanto alla protezione umanitaria il decreto non ritiene accertata una condizione di vulnerabilità effettiva: il ricorrente ha trent’anni, i suoi affetti sono in *****, non sono emerse particolari patologie che possono qualificarlo come soggetto vulnerabile e l’attività lavorativa svolta in Italia non è di per sé ostativa di un suo rientro in patria.

RITENUTO

che:

avverso questa decisione il ricorrente formula tre motivi di ricorso.

7. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2- 6 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, oltre al travisamento dei fatti, all’omesso esame di fatti decisivi e al difetto di motivazione. Secondo il ricorrente è mancato l’esame dei possibili rischi di subire un danno grave in caso di rientro nel *****, anche per la situazione socio politica del paese di provenienza. Riguardo al giudizio negativo sulla propria attendibilità, il ricorrente lamenta come egli abbia fornito evidenze riscontrabili che andavano apprezzate anche tenendo conto del livello culturale e del grado di studio dello stesso. Se il Tribunale avesse ritenuto generiche le indicazioni fornite, avrebbe inoltre potuto richiedere ulteriori specificazioni per circostanziare la domanda piuttosto che limitarsi ad una valutazione negativa. Il ricorrente riporta inoltre COI relative al ***** per dimostrare che il rispetto dei diritti umani e civili nel paese di provenienza del ricorrente è nettamente inferiore rispetto all’Italia.

Il motivo in sé non merita accoglimento perché critica in maniera confusa la superficialità del provvedimento impugnato, senza considerare, e denunciare le autonome violazioni di legge, le distinte ipotesi di protezione internazionale e i loro diversi presupposti.

Tuttavia segnala un punto critico rilevante, che verrà ripreso e meglio sviluppato dal ricorrente nel terzo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria laddove segnala che il tribunale ritiene che la motivazione che ha spinto il ricorrente all’espatrio sia stata esclusivamente la sua precaria condizione economica, e non la ritiene suscettibile di essere posta alla base di una ipotesi di danno grave alla persona, mentre la precarietà estrema della condizione economica, ai limiti della sopravvivenza, deve poter rilevare.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 14 e l’omessa valutazione di fatti decisivi.

La censura evidenzia che, a proposito del mancato riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, non è stata adeguatamente considerata la situazidine socio politica del ***** e, in relazione alla sua personale esposizione al rischio di atti persecutori, la possibilità di essere esposto ad un processo senza adeguate garanzie, a causa del debito contratto con gli usurai.

La censura è infondata perché eccessivamente generica. A fronte di un racconto reputato complessivamente inattendibile dal giudice di merito, la persecuzione da parte degli usurai scolora nella sua dimensione di pericolo effettivo, laddove il ricorrente non precisa neppure se nel suo paese sia prevista la prigione in caso di impossibilità di pagare i debiti, in quanto solo in quel caso la condizione delle carceri e la mancanza di garanzie in ordine ad un processo equo potrebbero rilevare come violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

9. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5,6 e 19 e l’omesso esame di fatti decisivi, anche in riferimento alla sua integrazione lavorativa in Italia.

La censura è fondata.

Il decreto va incontro sul punto al vizio di violazione di legge perché non considera che il giudizio di comparazione, che è alla base della valutazione per la concessione o meno della protezione umanitaria, ovvero la verifica della sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario che giustifichino la concessione di tale protezione è una valutazione personalizzata e che consta di due termini di paragone: la verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare il rispetto della dignità umana. E del rispetto della dignità umana fanno parte, insieme alle libertà personali e alle libertà di espressione, il diritto alla vita e alla sopravvivenza, quindi il diritto al cibo, all’acqua, alle cure mediche di sopravvivenza. Non si può reputare incondizionatamente irrilevante che un paese, per le sue caratteristiche naturali o climatiche, non assicuri neppure tale livello minimo, specie se, in concreto, il ricorrente riferisce che proprio le condizioni sociali, economiche e naturali, e un particolare evento naturale tra quelli ricorrenti nel paese, dapprima lo hanno ancorato al livello minimo di sopravvivenza e poi, al semplice alterarsi di uno dei fattori del suo assolutamente precario equilibrio, gli hanno fatto perdere quel pur precario livello minimo ‘che possedeva, collocandolo sotto il livello di sopravvivenza e inducendolo necessariamente all’espatrio per sopravvivere: l’alluvione è indicato come l’evento finale che ha destabilizzato una economia di mera sopravvivenza, togliendo al ricorrente e alla sua famiglia la casa e i mezzi minimi sui quali contava (gli animali).

Da un lato non è stato considerato e opportunamente verificato se il paese di provenienza consenta una tutela dei diritti umani, nell’accezione sopra indicata, quanto meno nella loro soglia minima.

Dall’altro, neanche il percorso di integrazione è stato considerato in maniera conforme ai parametri indicati dalla legge.

Nei confronti di una persona che dimostra di lavorare in maniera retribuita in Italia da anni, e che dimostra che il datore di lavoro è disponibile a proseguire il rapporto, costituisce violazione di legge, perché non conforme ai parametri da essa presi in considerazione, l’affermazione secondo la quale il lavoro e l’aver frequentato corsi di formazione e di apprendimento non sono di per sé circostanze tali da evidenziare un radicamento del ricorrente sul territorio ostativo al suo rientro in patria in quanto alla base della protezione umanitaria, che è pur sempre una misura temporanea di protezione dello straniero, non è richiesto un definitivo radicamento sul territorio, che presuppone la definitività di una scelta abitativa, ma un percorso di integrazione, che può svolgersi, a seconda dei casi, in un modo differente, ma all’interno dei quali l’avere acquisito un lavoro stabile e quindi una propria autonomia economica, non è elemento che può essere abbattuto nella sua rilevanza, riducendola pari a zero, senza adeguata giustificazione, specie se associato ad altri elementi indice di integrazione e al di fuori di una idonea comparazione con la situazione del paese di provenienza.

In definitiva, il terzo motivo va accolto e la causa rinviata al Tribunale di Bologna, affinché rinnovi il giudizio sulla sussistenza o meno del diritto alla protezione umanitaria nel rispetto dei principi fissati da Cass. S.U. n. del 2019: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.”.

La causa va rinviata al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa e rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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