Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39849 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34419/2019 proposto da:

A.E., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA PELINGA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 29/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, A.E., cittadino del *****, ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, comunicato il 29 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonché di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Ancona osservava che: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal Paese di origine per timore di esser ucciso da taluni suoi familiari, i quali non condividevano il ruolo assunto, a seguito della nomina da parte del nonno, di capo famiglia, incaricato della divisione di comuni proprietà terriere) non era credibile; b) in base alle informazione tratte da ***** e dai report EASO del 2017, Amnesty International del 2016-2017, nonché Freedom in the World del 2018 e Country Report on Human Rights Practices 2016 del ***** e Country Report on Human Rights Practices 2017 del dipartimento di stato americano, la democrazia in ***** era “ben funzionante”, e tanto, nonostante vi fossero criticità a livello di tutela dei diritti umani; c) non erano ravvisati i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisandosi, quanto al Paese d’origine, una condizione di vulnerabilità per il caso di rimpatrio, e, quanto al Paese d’accoglienza, non essendo sufficienti, di per sé, “l’attestato in atti e la copia del contratto”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per non aver il Tribunale valutato, ai fini del riconoscimento della domanda di protezione internazionale, la situazione generale dei Paesi (il *****) ove il richiedente è transitato, prima di giungere in Italia.

2. – Con il secondo motivo è denunciata la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e art. 7, in punto di mancato riconoscimento dello status di rifugiato, per esser sussumibile la vicenda del ricorrente nell’ipotesi di patite “violenze fisiche o psichiche”.

3. – Con il terzo motivo è addotta la “violazione e falsa applicazione della normativa concernente il riconoscimento della protezione sussidiaria”, in ragione della “attuale e conclamata incapacità da parte delle autorità statuali del ***** a garantire ai propri cittadini i primari diritti fondamentali della persona e/o della di lui piena integrazione nel tessuto socio-lavorativo italiano”.

4. – Con il quarto motivo è denunciata la “violazione e falsa applicazione della normativa D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 32, comma 3 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6”, in punto di riconoscimento della protezione umanitaria.

5. – Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione M-provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

6. – Pur essendo assorbente il rilievo di inammissibilità che precede, le ragioni di censura si palesano comunque inammissibili sotto ulteriori profili.

Il primo motivo poiché è formulato senza rispettare i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6.

Il secondo motivo poiché non si confronta con la ratio decidendi della statuizione impugnata, con la quale il giudice del merito ha ritenuto l’inattendibilità del narrato del richiedente, tale da non rendere, quindi, necessario un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

Il terzo motivo poiché le censure relative al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) cadono per le ragioni innanzi evidenziate e le censure relative al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del medesimo art. 14 sono affatto generiche ed eccentriche rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato.

Il quarto motivo poiché veicola critiche affatto generiche orientate piuttosto a porre in rilievo presupposti di riconoscimento della protezione richiesta senza alcun riferimento alla propria vicenda personale – e mancano, quindi, di dedurre censure congruenti sulla complessiva ratio decidendi a fondamento del decreto impugnato.

7. – Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero non costituisce controricorso ex art. 370 c.p.c.

Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha enunciato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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