LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35282/2019 proposto da:
E.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
CHE:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, E.K., cittadino ***** (originario della città di *****, sita nell'*****), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, reso pubblico il 12 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Il Tribunale di Ancona, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal Paese d’origine per sottrarsi ai riti d’iniziazione alle pratiche di magia nera poste in essere dal padre, affiliato, peraltro, ai militari del *****) era affatto generico e non circostanziato, nonché implausibile; b) in base ai report ACCORD – ECOI del 2019 e articoli del 2018 tratti da “Africa Confidential” e “Africa Intelligence” non sussisteva nella zona di provenienza del richiedente una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; c) non erano da ravvisarsi, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; d) non erano riscontrate condizioni effettive di vulnerabilità del richiedente e la allegazione e prova di situazioni di integrazione.
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1. – Con il primo motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erroneo “esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente”, che sarebbero tali da indurre “a considerare allegata una più generale situazione di incertezza e violenza generalizzata del Paese che in effetti trova riscontro nelle fonti aggiornate”.
2. – Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
3. – Con il terzo mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché dell’art. 10 Cost., per aver il giudice di merito omesso di attivare un’indagine officiosa in punto di riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria.
4. – Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.
Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”” (cfr. Cass.SU 15177/2021).
Nel caso di specie la procura speciale rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
5. – Pur essendo assorbente il rilievo di inammissibilità che precede, le ragioni di censura si palesano comunque inammissibili.
Il primo motivo poiché il giudizio sulla credibilità del richiedente, incensurabile in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, motivato nel rispetto del “minimo costituzionale” (Cass. n. 6897/2020).
Il secondo motivo poiché, avendo il giudice di merito fatto riferimento a fonte affidabile e aggiornata (report ACCORD – ECOI del 2019), il ricorrente ha contrapposto una fonte (Amnesty International) priva di riferimento temporale e altra fonte (“MAE 2019”) solo genericamente riportata e, comunque, non in grado, per i contenuti trascritti in ricorso, di scalfire la portata del ragionamento decisorio.
Il terzo motivo poiché la doglianza non coglie la ratio decidendi posta a fondamento della statuizione resa sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, là dove assume la mancata dovuta attivazione di poteri istruttori, a fronte del rilievo del giudice del merito dell’insussistenza di un’effettiva condizione soggettiva di vulnerabilità e della mancata allegazione di elementi sintomatici di integrazione nel secondo Paese.
6. – Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero non costituisce controricorso ex art. 370 c.p.c.
Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha enunciato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
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