LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 2635-2021 proposto da:
B.A., P.S., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI ANNUNZIATA;
– ricorrenti –
contro
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato ENZO PARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO SCARPARI;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG 3131/2019 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 07/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA LUISA DE RENZIS, che visto l’art. 380 ter c.p.c.; chiede che la Corte di Cassazione voglia determinare la competenza per valore del Giudice di Pace di Mantova, come già, indicato, peraltro, nell’ordinanza emessa in data 07.12.2020 dal Giudice Ordinario presso il Tribunale di Mantova.
RITENUTO
che:
il Tribunale di Mantova, con l’ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., declinò la propria competenza in favore del Giudice di pace, nel processo incoato dagli avvocati P.S. e B.A. nei confronti di T.G., della quale avevano chiesto la condanna al pagamento della somma di Euro 3.127,07, quale compenso per prestazioni professionali; ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra gli attori propongono istanza di regolamento di competenza e che la controparte resiste con memoria difensiva;
ritenuto che i ricorrenti assumono l’erroneita della predetta statuizione sulla competenza, esponendo, in sintesi, quanto segue:
– i due professionisti, a seguito di studio e colloqui, avevano, nell’interesse della T., predisposto un ricorso per la separazione consensuale, sopraggiunte complicazioni, quest’ultima aveva dato mandato ai due avvocati di procedere alla redazione di un ricorso per la separazione giudiziale, ricorso, che sebbene redatto, non era stato depositato per essere intervenuta la revoca del mandato da parte della cliente;
– l’attività in parola non avrebbe potuto essere considerata extragiudiziale, avendo i due professionisti svolto prestazioni civili strumentali e complementari all’attività giudiziale, con la conseguenza che, secondo il principio di diritto enunciato in sede di legittimità, andava applicato il procedimento disciplinato dalla L. n. 794 del 1942, artt. 28,29 e 30, da cui derivava la competenza dell’adito Tribunale in base al rito sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.
CONSIDERATO
che:
il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della competenza dell’individuato Giudice di pace, valendo quanto segue:
– siccome puntualmente evidenziato dal P.G., non solo non consta essere stato introdotto un giudizio civile nell’interesse della cliente (punto questo pacifico), ma mancano altresì i presupposti per potersi affermare che si versi in ipotesi di prestazioni stragiudiziali che siano risultate realizzate in funzione strumentale o complementare all’attività propriamente processuale (per l’affermazione del principio si vedano, ex multis, Cass. n. 27305 del 2020, Cass. n. 21954 del 2014, Cass. n. 20269 del 2014);
– qui, invero, non risulta essersi avverata la condizione che radica la competenza invocata, che consiste nella provata effettiva destinazione delle attività extragiudiziali a una successiva attività giudiziale, essendo rimasta essa attività circoscritta allo studio propedeutico, non esitato in alcun atto processuale;
considerato che le spese del presente giudizio potranno essere regolate dal giudice del merito;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (quanto all’applicabilità al regolamento di competenza, cfr., da ultimo Sez. 6 n. 13636 del 2020).
P.Q.M.
rigetta il ricorso, conferma la competenza del Giudice di pace; spese al merito;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021