LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4429-2021 proposto da:
D.N.M.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE ZANGHI, VITTORIO DI MEGLIO;
– ricorrente –
contro
M.P., M.R., L.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VAL D’OSSOLA 100, presso lo studio dell’avvocato MARIO PETTORINO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;
– controricorrenti –
contro
G.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2359/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta:
“ritenuto che la vicenda, per quel che è d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:
– premesso che:
a) il F. e il D.N.M., nel 1985, avevano citato in giudizio G.R. e M.P. per la negatoria servitutis di passaggio; cancellata la causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., con ordinanza del 7/12/2000, gli attori avevano depositato, il *****, comparsa di riassunzione per l’udienza dell’8/11/2001, notificata il *****; il Giudice istruttore, con Decreto 11 dicembre 2011, aveva fissato per la prosecuzione l’udienza del 26/2/2002 e alle successive udienze del 26/2/2002 e del 9/5/2002 il Tribunale aveva cancellato la causa dal ruolo, ex art. 309 c.p.c.;
b) nelle more M.R. e L.A. succedevano a titolo particolare, rispettivamente, al padre M.P. e alla madre G.R.;
c) gli attori avevano nuovamente riassunto il giudizio con atto di citazione del *****, “deducendo che la comunicazione del rinvio ex art. 309 c.p.c., all’udienza del 9.5.2002 era stato erroneamente indirizzata presso un domicilio diverso da quello indicato in atti e che la sparizione del fascicolo aveva ‘frustrato le iniziative del difensore degli attori per acquisire presso la cancelleria notizie sulla sorte della causa””;
d) il Tribunale, rigettata l’eccezione d’estinzione del giudizio sollevata dai convenuti, decideva la causa, accogliendo la domanda;
la Corte d’appello di Napoli, accolta l’impugnazione di M.R., M.P. e L.A., nei confronti di F.A. e D.N.M.G., dichiarò estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione;
– avverso la statuizione d’appello ricorre D.N.M.G. sulla base di due motivi, gli intimati resistono con controricorso;
ritenuto che con i due correlati motivi il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 324,156 e 159,112 e 342disp. att. c.p.c., dell’art. 132disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 125 e 82 disp. att. c.p.c.; nonché degli artt. 346,310,115 e 116 c.p.c., assumendo che:
– gli appellanti non avevano impugnato il capo della sentenza con il quale il Tribunale aveva accertato la “nullità insanabile dell’intero corso del giudizio dalla non tenuta udienza dell’8 novembre 2011 (sic) sino alla successiva udienza del 9 maggio 2002 in cui fu ordinata la cancellazione della causa del ruolo, nonché dell’intermedia udienza del 26 febbraio 2002” e aveva rigettato l’eccezione d’estinzione “che i convenuti avevano correlato alla mancata riassunzione del giudizio entro l’anno dalla cancellazione dal ruolo disposta all’udienza del 26 maggio 2002”; né avevano impugnato le premesse di un tale giudizio (non era stata comunicato al difensore il provvedimento del GOA, con il quale era stata spostata l’udienza); di conseguenza sul punto si era formato il giudicato interno;
– gli appellati avevano riproposto “ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda del 1985, proposta ex novo con l’atto notificato il ***** condizionatamente all’eventuale non condivisione della continuità del processo non estinto per effetto delle dedotte nullità” ed erano utilizzabili le prove acquisite nel precedente giudizio (art. 310 c.p.c.) e poiché la Core locale non aveva esaminato tale domanda meritava di essere cassata per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c.; considerato che il complesso censuratorio appare manifestamente infondato per le ragioni che seguono:
a) l’apodittica e congetturale affermazione secondo la quale gli appellanti non avrebbero impugnato il capo della sentenza di primo grado, con il quale era stata disattesa la di loro eccezione d’estinzione, trova puntuale smentita nella sentenza impugnata, la quale, apertis verbis, specifica che gli appellanti avevano reiterato, in primo luogo, proprio l’eccezione in parola, né una tale risultanza risulta smentita da precipuo apporto allegato dai ricorrenti e, di conseguenza, non v’e’ dubbio che la decisione con la quale il Tribunale ritenne che il giudizio non si fosse estinto risulta puntualmente aggredita dagli appellanti;
b) per la proposizione dell’eccezione di estinzione del processo non sono richieste formule sacramentali, in quanto la qualificazione giuridica dell’eccezione proposta va fitta alla stregua del suo contenuto reale con particolare riferimento allo scopo dell’atto, senza che possa attribuirsi rilievo a mere imperfezioni formali ovvero ad espressioni impropriamente adoperate; il giudice di merito, infatti, è tenuto ad accertare – con un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici e giuridici – la sussistenza di una non equivoca manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere l’estinzione del processo (Sez. 2, n. 26401, 16/12/2009, Rv. 610980; conf., ex multis, Cass. n. 26401 del 16/12/2009);
c) non ha rilievo alcuno l’eventuale errore nel quale il giudice fisse incorso con la pronuncia di cancellazione della causa dal ruolo, in quanto, come più volte chiarito da questa Corte, in tema di estinzione del processo, secondo la disciplina anteriore al D.L. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella L. n. 133 del 2008, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, anche se illegittimo o invalido per mancata comunicazione del rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 181 c.p.c., costituisce il “dies a quo” dal quale decorre il termine perentorio per la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., comma 1, essendo onere della parte, interessata a dare nuovo impulso al processo quiescente, vigilare e attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano, sicché, in caso di riassunzione tardiva, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo, non potendo sindacare la legittimità del provvedimento di cancellazione (Sez. 1, n. 23720 del 24/09/2019, Rv. 655342; conf. Cass. n. 3043 del 2011);
d) ed ancora, il termine perentorio di un anno (Secondo la legge processuale del tempo) per la riassunzione della causa, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 2, a seguito della cancellazione della causa dal ruolo, decorre in ogni caso dalla data dell’ordinanza di cancellazione, anche se essa sia nulla per mancata comunicazione del rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 181 c.p.c.. Invero posto che occorre tenere distinto il fenomeno della nullità degli atti processuali da quello dell’impulso processuale – nel caso della riassunzione il potere di iniziativa della parte viene esercitato non già per introdurre un giudizio di secondo grado, o comunque di riesame di una decisione già emessa, bensì per dare nuovo impulso al processo quiescente, e per tale ragione non è previsto che l’ordinanza di cancellazione sia comunicata alle parti ed è posto, pertanto, a carico della parte interessata, costituita in giudizio, nell’ambito del più generale dovere di diligenza e di attivazione nello svolgimento delle attività processuali, l’onere di vigilare e di attivarsi per acquisire presso la cancelleria notizia delle vicende processuali che la riguardano (Sez, 1, n. 10796, 09/07/2003, Rv. 564920); quindi, l’ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli arti. 309 e 181 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo, non è impugnabile né revocabile, con la conseguenza che, quand’anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione (sempre Sez. 1 n. 10796, massima Rv. 564919);
e) non sussiste la lamentata violazione dell’art. 346 c.p.c., stante che la domanda di merito ben può essere riproposta, valendo per le prove acquisite nel processo estinto quanto disposto dall’art. 310 c.p.c., ma, ovviamente in altro e successivo giudizio da radicarsi ex novo;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S. U. (seni. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c., e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibcqione dei ricorsi “inconsistentì”;
considerato che la lettura della memoria depositata dal D.N.M. non induce a diverso apprezzamento;
considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, i quali hanno depositato memoria, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo, liquidazione che va distratta in favore dell’avv. Giuseppe Di Meglio, che ne ha fatto rituale richiesta in seno alla memoria;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che, distratte in favore dell’avv. Giuseppe Di Meglio, liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021
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