LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32664/2019 proposto da:
A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
CHE:
1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, A.E., cittadino *****, originario di ***** (*****) ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia reso pubblico il 25 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Il Tribunale di Venezia, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese d’origine per rendere visita al fratello in Libia, ed essersi recato, dopo la morte di quest’ultimo per mano degli appartenenti al gruppo *****, in Italia, a causa del trauma risentito) era non credibile e, comunque, costituiva vicenda meramente privata; b) non si ravvisavano, dunque, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b); c) era da escludersi il riconoscimento della fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), in quanto, in base a report EASO del 2017, “*****” del 2017 nonché Human Rights Watch del 2017, non era ravvisabile (nella zona della ***** Meridionale e del *****) una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale; e comunque, “il ricorrente (aveva) posto all’origine dell’espatrio ragioni personali e, per questa via, non (aveva) rappresentato vizi specifici”; d) mancavano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché “anche considerata la condizione del Paese d’origine”, non erano allegati indici di vulnerabilità a testimonianza di una disparità tra la vita condotta in Italia e quella vissuta nel Paese d’origine, ritenendosi insufficienti “la documentazione in atti relativa alla terapia solo farmacologica (…) per l’ipertensione” e “la documentazione lavorativa relativa al solo periodo giugno-ottobre 2018”.
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1. – Con il primo motivo, viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, “errato esame” circa un fatto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti, ossia “la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in *****”. In particolare – argomenta il ricorrente – il giudice del merito avrebbe reso, in punto di diniego della protezione sussidiaria, motivazione affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, là dove, a fronte del rilievo per cui in ***** sussiste una condizione precaria in termini di tutela dei diritti umani, nonché di estrema violenza nel *****, ha ritenuto che “il ricorrente non correrebbe alcun rischio nel caso di ritorno in patria”.
1.1. – Il motivo è inammissibile, in quanto alcuna censura è svolta avverso l’ulteriore e autonoma ratio decidendi, che sorregge il decreto impugnato, concernente la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, ciò che, di per sé, rende non accordabile la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), che, per l’appunto, presuppongono la attendibilità del narrato.
2. – Con il secondo motivo, viene lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la “mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine”, e tanto, per aver non solo il giudice del merito giudicato sulla base di fonti inattuali e non aggiornate al momento della decisione – in quanto tutte risalenti al 2017 -, ma altresì poiché, come corroborato da report Amnesty International e *****, nonché da nota del Ministero Affari Esteri del 2019, sarebbe manifesta la contraddittorietà tra le fonti citate e le conclusioni tratte, segnatamente in riferimento alla protezione di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
2.1. – Il secondo motivo è infondato.
In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio (Cass. n. 7105/2021).
Pertanto, l’obbligo del giudice di decidere sulla base di C.O.I. aggiornate non implica, a pena di nullità, che si tratti di quelle più recenti, salvo che il richiedente deduca che da queste ultime emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati in precedenza (Cass. n. 23999/2020).
Nella specie, il ricorrente allega, come C.O.I. più recente, le indicazioni del 2019 tratte dal MAE (senza specificare ulteriormente) dalle quali, in ogni caso, non emergono elementi che possano inficiare l’accertamento del giudice di merito in riferimento alla zona di provenienza del richiedente asilo, ossia l'***** della *****.
3. – Con il terzo motivo, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in punto di diniego della protezione umanitaria, per aver reso il giudice del merito motivazione sul punto meramente apparente.
4. – Con il quarto motivo, viene lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché la “omessa applicazione” dell’art. 10 Cost., in punto di “omesso esame delle fonti informative circa la situazione socio economica del Paese” e di omessa valutazione comparativa tra la situazione vissuta dal ricorrente in Italia e quella che si troverebbe a vivere per il caso di rimpatrio nel Paese d’origine, soprattutto a considerare, in base a report EASO del 2016, la situazione di estrema povertà – inemendabile – in cui versa la *****.
4.1. – Il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, meritano accoglimento.
In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.
A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897, Rv. 654174-01; Cass. 25 settembre 2020, n. 20335).
Nella specie, il Tribunale ha totalmente trascurato di approfondire e circostanziare la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc. (Cass. n. 20335/2020, citata).
Del resto, anche là dove il giudice di merito si sofferma sulla situazione oggettiva della zona di provenienza del richiedente (*****, *****), gli argomenti giustificativi del suo ragionamento decisorio, incentrati soltanto sulle condizioni richieste dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, sono, invero, idonei a denotare una situazione di criticità sotto il profilo della tutela dei diritti umani; sicché, rispetto al profilo qui in discussione, la motivazione adottata dal Tribunale si palesa meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).
5. – Va, dunque, dichiarato inammissibile il primo motivo e rigettato il secondo motivo; mentre vanno accolti il terzo e il quarto motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo motivo;
cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021