Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39859 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33301/2019 proposto da:

K.M., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO VARALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, K.M., cittadino originario del ***** (città di *****), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, reso pubblico il 27 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Tribunale di Venezia, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal Paese d’origine, giungendo dapprima in Algeria e poi in Libia, a cause delle minacce di morte messe in atto dallo stregone del villaggio, poi denunciato, insieme al padre della compagna, per aver provocato, la morte della figlia, dovuta alla pratica dell’infibulazione) non era credibile, poiché contraddittorio (per aver dapprima imputato la scelta della predetta pratica al capo villaggio e, in un secondo momento, al padre della propria ragazza; e, per esser stato, imprigionato e liberato, sempre dal capo villaggio) nonché reso “senza alcuna personalizzazione” (ossia, per non aver mai nominato, nella narrazione, il nome della figlia); b) non si ravvisavano, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; c) era da escludersi il riconoscimento della fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), in quanto, sul rilievo di report ACLED del 2017-2018, “dei ventisei incidenti di sicurezza (verificatisi nella città di *****), solo otto po(tevano) essere classificati come “violenza contro i civili”, con diciannove vittime”; d) mancavano, sulla scorta del giudizio di non credibilità del racconto, i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, essendo, comunque, di per sé, irrilevante, in assenza di indici di vulnerabilità, l’elemento dell’integrazione socio-lavorativa del richiedente.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo motivo, viene lamentata la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per aver il giudice del merito escluso la credibilità del narrato sulla scorta di “elementi di carattere secondario”, nonché per aver omesso di tenere in considerazione “gli elementi essenziali della storia, seppure suffragati dalle stesse COI citate nel provvedimento della Commissione territoriale di Vicenza”, ossia di report REFWORLD del 2015, ricognitivo dell’intesa diffusione, nel *****, della pratica dell’infibulazione.

1.1. – Il primo motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non in base al paradigma del vizio di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 6897/2020).

Il Tribunale, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione (cfr. pp. 7 e 8 del decreto impugnato) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione, non atomisticamente e con motivazione rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”, le circostanze dedotte in giudizio e reputando non attendibile il narrato, mentre le censure mosse con il ricorso su tale specifica ratio decidendi sono orientate a criticare piuttosto un profilo di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, quale denuncia comunque inammissibile alla luce della vigente, e applicabile ratione temporis, formulazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. – Con il secondo motivo, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1 e art. 14, nonché D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per aver il Tribunale escluso, con precipuo riferimento alle fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. a) e lett. b), la sussistenza dei relativi presupposti di riconoscimento, “nonostante il ricorrente avesse raccontato di essere stato imprigionato da membri del villaggio e da questi minacciato di morte, e di essere incorso nelle ire del capo villaggio e del suocero a causa della sua denuncia alla polizia”.

2.1. – Il secondo motivo è inammissibile, in quanto è stata ormai esclusa, in forza dello scrutinio che precede, la credibilità del narrato, che è presupposto della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b).

3. – Con il terzo motivo, viene addotta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver il Tribunale, in merito alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), dapprima, reso conto della grave instabilità che interessa, sotto il profilo politico-istituzionale, il *****, nonché della presenza di rischio terroristico anche nel Sud del Paese, e poi, mancato di riconoscere la protezione invocata sulla scorta del rilievo per cui, in base a report ACLED, nella zona di *****, “dei ventisei incidenti di sicurezza, solo otto possono essere classificati come violenza contro i civili, con diciannove vittime”.

3.1. – La doglianza è infondata, poiché la motivazione del Tribunale è rispetto del c.d. “minimo costituzionale” e non palesa alcuna intrinseca contraddittorietà, dando intelligibile e coerente spiegazione della diversa situazione socio-politica in cui versano le varie zone geografiche del ***** e del diverso grado di intensità della violenza ivi presente, avendo, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti del conflitto armato nella zona del sud di provenienza del richiedente asilo in base a fonti non censurate dal ricorrente.

4. – Con il quarto motivo, viene lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver il giudice del merito reso, in merito al diniego della protezione umanitaria, “una motivazione apparente, del tutto disancorata dalle risultanze istruttorie, dai fatti storici conosciuti o che il giudice avrebbe dovuto conoscere”.

4.1. – Il quarto motivo è fondato.

Giova rammentare che in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897, Rv. 654174-01; Cass. 25 settembre 2020, n. 20335).

Questo compito del giudice non può venir meno neppure nel caso di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo. Anche in tal caso, sono sempre necessari un accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero e una valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Cass. n. 16122/2020, Rv. 658561-01).

E tanto, poiché il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria (Cass. 21 aprile 2020, n. 7985, Rv. 657565-01; nello stesso senso, Cass. 28 luglio 2020, n. 16122, Rv. 658561-01; Cass. 21 aprile 2020, n. 8020, Rv. 657498-01; Cass. 18 aprile 2019, n. 10922, Rv. 653474 – 01).

Nel caso di specie, il Tribunale, sulla scorta del rilievo assorbente della non credibilità del richiedente, ha del tutto omesso di verificare, a fronte dell’allegazione di un certo grado di integrazione sociale e lavorativa, se la situazione generale del Paese di provenienza non pregiudicasse il nucleo essenziale dei diritti umani inviolabili.

5. – Va, dunque, accolto il quarto motivo di ricorso, il quale deve essere rigettato nel resto, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il quarto motivo di ricorso, che rigetta nel resto;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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