Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39861 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33580/2019 proposto da:

U.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FARAON;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, U.M., cittadino originario del *****, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia reso pubblico il 9 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Tribunale di Venezia, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese d’origine, ancora minorenne, raggiungendo, dapprima la Libia, poi l’Italia, per aver contratto, con il fine di mantenere economicamente la propria famiglia, un debito a tassi usurari, per il quale, per il caso di rientro, temeva di esser ucciso) integrava una vicenda meramente privata, e comunque, “in caso di minacce rivolte dal creditore, la famiglia del richiedente avrebbe potuto vendere la propria casa per ripagare il debito”; b) non si ravvisavano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; c) era da escludersi il riconoscimento della fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), “in quanto il timore manifestato (…) appar(iva) puramente ipotetico, dal momento che egli si è limitato a riferire che l’usuraio starebbe infastidendo i suoi familiari (…) ma non ha riferito alcuno specifico e circostanziato episodio di minaccia o violenza ai danni dei familiari”; d) non era da riconoscersi la fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), in quanto, in base a report UNCHR del 2017, non poteva dirsi sussistere – “nonostante la situazione di povertà diffusa, di sovrappopolamento e di esposizione a violenti fenomeni naturali” una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale; e) non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, mancando indici a testimonianza di una condizione di vulnerabilità soggettiva, per aver il richiedente perso il lavoro a causa di malattia tubercolare non più attuale.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo motivo, viene lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria, poiché, con riguardo alla vicenda dedotta in giudizio, il giudice del merito non avrebbe potuto “prescindere dall’analisi del fenomeno dilagante della corruzione in *****”. E tanto, poiché, in base report ECOI del 2019, nonché sulla scorta di recenti provvedimenti del Tribunale di Roma, la situazione in ***** è “instabile ed insicura, ma soprattutto (versa) in un contesto di violenza, diffusa impunità dell’illegalità per l’inadeguatezza del sistema”.

1.1. – Il motivo è inammissibile, in quanto le doglianze non impugnano la ratio decidendi posta a fondamento del decisum del giudice del merito, il quale ha escluso di poter riconoscere la protezione sussidiaria in ragione del carattere meramente privato della vicenda narrata.

2. – Con il secondo motivo, è addotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per aver il giudice del merito, sulla scorta del carattere privato della vicenda narrata, negato il riconoscimento della protezione umanitaria, pur riscontrando che il U. avesse perso la propria posizione lavorativa a causa di tubercolosi, “che invece rientra nel concetto di vulnerabilità soggettiva”. Inoltre – prosegue il ricorrente – non è affatto trascurabile, come riconosciuto da Cass. n. 4455/2018, la “necessità di raggiungere un livello di vita minimamente adeguato per sé e per aiutare concretamente la sua famiglia, attesa la “condizione di privazione delle fonti essenziali di sostentamento da un lato e (…) l’assenza di alcuna protezione sociale nel proprio paese d’origine”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, sono veicolate censure affatto generiche, che non scalfiscano la ratio decidendi che sorregge il decreto impugnato, in forza della quale (cfr. sintesi nel “Rilevato che”, nonché pp. 11 e 12 del decreto impugnato) si dà atto dell’assenza di attività lavorativa e della inattualità di pregressa situazione patologica.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte del resistente.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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