Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39862 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33621/2019 proposto da:

J.P., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, J.P., cittadino ***** (*****) ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia reso pubblico il 9 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Tribunale di Venezia, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal Paese d’origine, dapprima in Libia, poi in Italia, per timore di esser ucciso dai familiari del soggetto che accidentalmente aveva investito alla guida del veicolo di proprietà della zia) non era credibile, poiché inverosimile (ossia, che “un adulto lasciasse guidare ad un minorenne la propria auto” e che “la polizia *****na (avesse) semplicemente rilasciato il ricorrente senza obbligo di firma, senza assumere alcun provvedimento nei confronti della zia”), nonché generico e affatto circostanziato (nella specie, “non risulta(va) prodotta alcuna documentazione relativa all’esistenza di eventuali procedimenti penali (…) né delle denunce presentate dalla zia”; b) non si ravvisavano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; c) era da escludersi il riconoscimento della fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), in quanto, in base report UNCHR del 2016, ACCORD del 2017 ed EASO del 2018 e del 2019, non poteva dirsi sussistere, nella precipua zona d’origine del richiedente, una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale (e tanto, altresì sulla scorta del concorrente rilievo per cui il P. “(aveva) allegato di essere fuggito per ragioni di natura familiare ma non legate all’esistenza di una situazione di violenza derivante da un conflitto armato”); d) mancavano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché, ferma la non credibilità del narrato, “non vi (erano) elementi per ritenere che il ricorrente (avesse) raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di un’attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo motivo, viene lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14, in punto di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. L’articolazione del motivo si risolve nell’enunciazione dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione invocate, assistita dal rilievo per cui, in base ai prodotti report *****, Amnesty International del 2017-2018 e World Report 2018, sussisterebbe, nella zona d’origine del ricorrente, una situazione di violenza generalizzata tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

1.1. – Il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui, con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non coglie la ratio decidendi posta a fondamento del diniego espresso, sul punto, dal Tribunale.

E difatti, è consolidato, in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

1.2. – E’ altresì, in parte, infondato, là dove lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), per aver il Tribunale escluso, sulla base di fonti attendibili e aggiornate, una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale, senza che queste ultime risultino utilmente aggredite dalle fonti citate dal ricorrente, prive, di per sé, di pertinenza al decisum del giudice del merito.

2. – Con il secondo motivo, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per aver il giudice del merito mancato, mediante approfondimento istruttorio, di fondare il riconoscimento della protezione umanitaria sui “seri motivi” individuati, a partire da Cass. n. 4455/2018, dalla giurisprudenza di questa Corte, nella salute, nell’instabilità politico-sociale, nella povertà e nell’integrazione sociale.

3. – Con il terzo motivo, viene addotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis per aver il Tribunale adempiuto al dovere di collaborazione istruttoria nell’acquisizione di notizie sulla situazione del Paese d’origine solo mediante “fonti non aggiornate o comunque insufficienti”, là dove “come è acclarato dalle COI più autorevoli, difatti, il Paese d’origine e la regione di provenienza sono caratterizzati da una forte instabilità e da tensioni sociali determinate dall’azione sovversiva e criminale di gruppi di dubbia matrice, dagli scontri tra le comunità etniche, oltre che tra le contrapposte fazioni politiche, che causano un progressivo deterioramento della sicurezza generale e dell’ordine pubblico”.

4. – Con il quarto motivo, viene lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ossia “ogni tipo di pronuncia circa gli ulteriori elementi di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva forniti dal richiedente: giovanissima età, violenze subite, assenza di legami sociali col Paese d’origine, clima di diffusa insicurezza nella regione di provenienza, integrazione socio-culturale sul territorio italiano, benché chiamato ad una valutazione ponderata ed approfondita in una materia che attiene ai diritti personalissimi dell’individuo”.

5. – Il terzo motivo è assorbito dalle considerazioni che precedono, svolte sub p. 1.2.

6. – Il secondo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente poiché strettamente connessi, sono fondati.

E difatti, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897, Rv. 654174-01; Cass. 25 settembre 2020, n. 20335).

Questo compito del giudice non può venir meno neppure nel caso di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo. Anche in tal caso, sono sempre necessari un accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero e una valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Cass. n. 16122/2020, Rv. 658561-01).

E tanto, poiché il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria (Cass. 21 aprile 2020, n. 7985, Rv. 657565-01; nello stesso senso, Cass. 28 luglio 2020, n. 16122, Rv. 658561-01; Cass. 21 aprile 2020, n. 8020, Rv. 657498-01; Cass. 18 aprile 2019, n. 10922, Rv. 653474 – 01).

Nel caso di specie, il Tribunale, sulla scorta della non credibilità del richiedente, nonché dell’apodittico rilievo per cui “non (fosse) stata prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di un’attività lavorativa sufficiente stabile e con retribuzione adeguata, ha del tutto omesso di verificare, a fronte dell’allegazione di un certo grado di integrazione sociale e lavorativa, se la situazione generale del Paese di provenienza non pregiudicasse il nucleo essenziale dei diritti umani inviolabili.

7. – Vanno, dunque, accolti il secondo e il quarto motivo e dichiarati inammissibili il primo e il terzo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e il terzo motivo;

cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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