LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32157/19 proposto da:
-) G.M., elettivamente domiciliato a Trieste, via Cesare Battisti n. 4, presso l’avvocato Andrea Diroma, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Trieste 2.9.2019 n. 2448;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. G.M., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto esasperato dall’opposizione frapposta dai genitori della sua fidanzata al proseguimento di quella relazione.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento G.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Trieste, che la rigettò con decreto 2.9.2019 n. 2448.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato l’esistenza di alcuna circostanza idonea a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da G.M. con ricorso fondato su cinque motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 8.
A sostegno della censura deduce che il Tribunale non ha acquisito tutta la documentazione esaminata dalla commissione territoriale. Spiega che fra questa documentazione vi erano due rapporti “della massima importanza”, dai quali emergeva l’inefficienza del sistema giudiziario senegalese. Deduce il ricorrente che, avendo egli dedotto di essere stato minacciato dai genitori della ragazza con cui aveva allacciato una relazione amorosa, non avrebbe potuto sperare protezione dalle autorità del suo Paese, e tale circostanza sarebbe emersa dalla consultazione dei documenti suddetti, se il Tribunale li avesse esaminati.
1.1. Il motivo è infondato perché prescinde del tutto dal contenuto del decreto impugnato.
Il Tribunale di Trieste, dopo avere ritenuto “non attendibile” il racconto fatto dal richiedente, ha aggiunto che nel caso di specie non era “nemmeno chiaro se e quali minacce abbia ricevuto il ricorrente”.
Da un lato, pertanto, il giudizio di inattendibilità esonerava il Tribunale dal dovere di cooperazione istruttoria, con riferimento alla domanda di asilo ed a quella di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); dall’altro, l’affermazione secondo cui “non è nemmeno chiaro se e quali minacce abbia ricevuto ricorrente” esonerava il Tribunale dal dovere di cooperazione istruttoria con riferimento al grado di protezione che il richiedente avrebbe potuto ottenere dalle autorità del proprio paese.
Aggiungasi, ad abundantiam, che il ricorrente non ha censurato il giudizio con cui il Tribunale ha ritenuto che “non è nemmeno chiaro se e quali minacce abbia ricevuto il ricorrente”, ad esempio indicando ex art. 366 c.p.c., n. 6 dove e quando avesse riferito tali circostanze.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9 e art. 8, comma 3.
Nella illustrazione del motivo si reitera la censura già formulata nel primo motivo, e si aggiunge che il Tribunale ha trascurato di acquisire informazioni anche sui Paesi di transito attraversati dal richiedente prima di giungere nel nostro Paese.
2.1. Con riferimento alla prima parte della censura (omessa acquisizione di informazioni sul paese di origine) il motivo è infondato per le stesse ragioni appena esposte con riferimento al primo motivo. La ritenuta inattendibilità soggettiva esonerava il Tribunale da qualsiasi approfondimento istruttorio officioso.
Resta solo da aggiungere che in questo motivo il ricorrente si duole dell’omessa acquisizione di informazioni solo con riferimento “alla sua vicenda personale” (pagina 10 del ricorso), e non con riferimento all’esistenza nel suo paese di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato: censura infondata, dal momento che un dovere dell’organo giudicante di indagare ex officio su fatti personali e privati del richiedente non solo non è previsto dalla legge (la quale impone al Giudice di acquisire ex officio informazioni sul Paese di provenienza del richiedente, e non sul suo vissuto: cfr. il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, ove si stabilisce che la domanda di asilo va esaminata in base ad informazioni acquisite d’ufficio sulla “situazione generale esistente nel Paese di origine”), ma sarebbe altresì impossibile da osservare.
2.2. Con riferimento alla seconda parte della censura (omessa acquisizione di informazioni sui Paesi di transito) il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto:
a) il ricorrente nulla riferisce su quali sarebbero state le vicende trascorse nei Paesi di transito;
b) il ricorrente nulla riferisce sulle conseguenze che quelle vicende avrebbero provocato.
Deve dunque trovare applicazione il principio secondo cui la protezione internazionale (in qualsiasi forma) “non può essere accordata automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente “vulnerabile” ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell’area siano state commesse violazioni dei diritti umani” (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 28781 del 16/12/2020, Rv. 659886 – 01).
3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.
Il motivo censura il decreto del Tribunale di Trieste nella parte in cui ha giudicato inattendibile il racconto fatto dall’odierno ricorrente. Nell’illustrazione del motivo si sostiene che:
-) il Tribunale non gli ha rivolto domande specifiche per approfondire gli elementi del racconto reputati “generici”;
-) le contraddizioni rilevate dal Tribunale andavano “probabilmente” spiegate con l’incapacità dell’interprete;
-) nulla il Tribunale gli aveva chiesto, e nulla il Tribunale ha statuito in sentenza, circa il conflitto esistente nella regione (Casamance) dove lui era andato a vivere.
3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché censura un apprezzamento di fatto correttamente motivato.
Il Tribunale ha ritenuto inattendibile il richiedente non tanto e non solo a causa della genericità del suo racconto, ma in base a plurime considerazioni: oltre la genericità del racconto, anche la circostanza che il ricorrente:
-) aveva cambiato tre volte la versione dei fatti riferita;
-) aveva riferito delle violenze nel Casamance per la prima volta soltanto davanti al Tribunale, mentre nulla riferì a tal riguardo dinanzi alla commissione territoriale;
-) aveva fornito due versioni circa l’età in cui lasciò il ***** (dapprima 7 anni, poi 12);
-) in ogni caso anche ad ammettere che il richiedente avesse lasciato il ***** a 12 anni, ciò significava – osservò il Tribunale – che mancava ormai da quella regione da 19 anni, sicché non poteva ritenersi esposto a rischi in caso di rimpatrio.
Quella adottata dal Tribunale fu dunque una motivazione coerente con gli oneri imposti al Giudicante del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ed in particolare con quello di cui alla lett. (e) della suddetta norma.
4. Col quarto motivo il ricorrente censura la decisione con cui è stata rigettata la domanda di protezione umanitaria.
Deduce che in questa parte il decreto sarebbe nullo, in quanto fondato su una motivazione solo apparente o apodittica.
Sostiene che il Tribunale non ha spiegato “per quale motivo le vicende narrate dal richiedente non sarebbero rilevanti al fine dell’azione di una sua situazione di vulnerabilità personale”.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari per una ragione di diritto processuale e non di fatto, ritenendo che tale domanda esiga da parte del richiedente l’allegazione in facto delle circostanze concrete che lo rendono vulnerabile, e che tale allegazione nel caso di specie fosse mancata.
Il ricorrente, incurante di tale motivazione, in luogo di riferire quali circostanze avesse dedotto a fondamento della domanda di protezione umanitaria, in che termini ed in quale atto, lamenta la mancanza di motivazione.
Ma la motivazione, per quanto detto, esiste ed è ben chiara, e si fonda sul mancato assolvimento dell’onere di allegazione.
5. Col quinto motivo il ricorrente lamenta congiuntamente il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame d’un fatto decisivo.
Anche tale motivo investe il decreto nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe violato il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 per non aver compiuto alcuna indagine officiosa sulla situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, ed in particolare alla condizione dei diritti umani nel Senegal.
5.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi, per la stessa ragione per cui è inammissibile il quarto motivo.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria per una ragione di rito: e cioè che in mancanza di assolvimento dell’onere di allegazione, la domanda di protezione umanitaria non può essere accolta.
Giusta o sbagliata che fosse questa affermazione, essa non è stata impugnata, con la conseguenza che diventa irrilevante stabilire se nel caso di specie ricorressero o non ricorressero i presupposti di diritto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
6. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021