LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2651/2015 R.G. proposto da:
Paolo 92 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Puccioni, presso cui è
elettivamente domiciliata in Roma alla via Alessandro Vessella n. 30;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3721/38/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 9 aprile 2014, depositata in data 5 giugno 2014 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
la società Paolo 92 s.r.l. ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 3721/38/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 9 aprile 2014, depositata in data 5 giugno 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento di maggiori Ires, Irap ed Iva in relazione al reddito d’impresa per l’anno di imposta 2006;
con la sentenza impugnata la C.t.r., citando numerosi precedenti di legittimità, riteneva che l’antieconomicità della gestione imprenditoriale, così come la sproporzione tra costi e ricavi, la difformità della percentuale di ricarico dichiarata da quella accertata dall’ufficio, sia pure in presenza di contabilità formalmente regolare, fossero elementi indiziari idonei a fondare l’accertamento induttivo dell’ufficio;
a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita e resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 9 giugno 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione apparente, limitandosi a riprodurre una serie di principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento induttivo, senza alcun collegamento con la fattispecie concreta ed i motivi di appello della contribuente;
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’omesso esame dei motivi di appello;
il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;
come di recente affermato da questa Corte, “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020; cfr., anche, Cass. n. 9105 del 2017);
nel caso di specie la sentenza contiene numerosi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento induttivo, con riguardo all’antieconomicità della gestione imprenditoriale, alle percentuali di ricarico applicate, alla sproporzione tra costi e ricavi, nonostante la regolare tenuta della contabilità dal punto di vista formale;
tali principi vengono elencati dal giudice di appello, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, alle contestazioni della società contribuente o ai motivi di appello;
la sentenza di appello, invero, si limita a dare atto che “la sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione dei principi predetti, deve, quindi, essere confermata andando esente da censure, e non può quindi trovare accoglimento l’appello svolto dalla società accertata”;
come è evidente, la sentenza non contiene alcun riferimento alle ragioni per le quali la sentenza di primo grado andrebbe confermata per l’infondatezza dei motivi di appello, né alla fattispecie concreta oggetto di esame, che non viene compiutamente descritta neanche nella prima parte del provvedimento dedicata al “fatto”;
questa Corte ha già precisato che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018);
ancor più di recente, si è ulteriormente sottolineato come “in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020);
nel caso di specie, l’ufficio aveva proceduto alla rideterminazione dei redditi di impresa per l’anno 2005, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, mediante accertamento induttivo motivato sulla asserita ricorrenza di presunzioni gravi precise e concordanti, consistenti nella “irrisoria redditività dell’impresa”, ricavata dal rapporto tra redditi e ricavi dichiarati nel 2005 e negli esercizi dal 2002 al 2007, nonché nella differenza tra percentuale di ricarico dichiarata per l’anno 2005 dall’impresa (in misura del 45% sul costo del venduto) rispetto a quella risultante da accertamento effettuato dall’Ufficio nel 2009 su un campione di 41 prodotti (e così determinata in 78%) e nell’omissione e/o errato inserimento di dati strutturali e/o contabili nello studio di settore allegato al Modello Unico 2006 “tesi ad influenzarne l’esito verso la congruità e coerenza”;
con sentenza depositata il 12.11.2012, la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso della società contribuente, la quale aveva proposto appello deducendo che la C.t.p. aveva illogicamente ed immotivatamente confermato come “irrisoria” la redditività dell’impresa, ovvero “non improntata alla logica del profitto e quindi antieconomica”;
in particolare, secondo l’appellante, il giudice di primo grado aveva ritenuto poco credibile il rapporto tra costi per lavoro dipendente e canoni di locazione, pur tenendo conto dei compensi erogati ai due soci per l’attività lavorativa effettuata a favore della società ed dell’importo percepito dall’altro socio in virtù di contratto di locazione, circostanze, quest’ultime, che consentivano semmai di individuare nel 27,3% il rapporto tra l’utile dell’impresa ed il capitale investito per costi corrisposti a terzi, con conseguente impossibilità di poter qualificare come “antieconomica” e “non profittevole” l’attività della società a base familiare;
inoltre, l’appellante denunziava che la C.t.p. aveva avallato l’ulteriore rilievo dell’Ufficio in ordine agli errori ed alle omissioni nella compilazione dello studio di settore allegato al Modello Unico 2006, nonostante vi fosse la prova documentale che la compilazione di tale modello in modo corretto avrebbe comunque portato ad un risultato di congruità del ricavo dichiarato e di assoluta coerenza agli indici di rotazione di magazzino, alla produttività per addetto, e soprattutto al ricarico effettuato;
infine, la ricorrente, con i motivi di appello aveva dedotto che la C.t.p. aveva ritenuto corretta la percentuale di ricarico del 78%, riferibile al 2005, accertata dall’Ufficio sulla base dei prezzi rilevati nel 2009 e limitata solo ad alcuni articoli ritenuti dall’Ufficio stesso “più significativi”, senza valutare la minore percentuale di ricarico per rimanenze di magazzino o per sconti praticati normalmente, nonché della beneficienza effettuata ogni anno dalla società ad un istituto religioso di cui vi era prova documentale anche con specifico riferimento all’anno 2005;
la C.t.r., nell’affermare che l’appello della contribuente era infondato, si limita a richiamare semplicemente i principi in tema di accertamento induttivo, senza in alcun modo chiarire le ragioni dell’infondatezza dell’impugnazione e della conferma della decisione di primo grado, limitandosi a mere enunciazioni di principio senza alcun riferimento alla fattispecie concreta oggetto di esame;
in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.O.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021