LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20409/2012 R.G. proposto da:
Plissé s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in *****, con il prof. avv. Fabio Benincasa e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Voglino in Roma, alla via F. Siacci n. 4;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Napoli, n. 26/28/12, pronunciata il 16 gennaio 2012 e depositata il 02 febbraio 2012, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
1. La società contribuente, operante nel settore delle confezioni su misura di capi di vestiario, pur costituita nel 2003, attivava il proprio oggetto sociale solo in data *****, anche previo conferimento di un ramo d’azienda da parte della ditta individuale G.M..
2. In data ***** la società contribuente era oggetto di una verifica fiscale in relazione all’anno 2006 da parte dell’Ufficio di *****, cui seguiva l’emissione di un avviso di accertamento notificato in 30.04.2009.
3. Stante l’esito infruttuoso dell’avviato procedimento di adesione, la società contribuente adiva il giudice di prossimità contestando il merito dell’atto impositivo sotto plurimi profili. In accoglimento del ricorso proposto, la Commissione tributaria provinciale annullava l’atto impositivo” previo rigetto delle difese opposte dall’Ufficio.
4. Insorgeva con appello l’Amministrazione finanziaria, cui resisteva la contribuente anche svolgendo plurime eccezioni di inammissibilità oltre a promuovere appello incidentale in merito alla disposta compensazione delle spese legali. La CTR accoglieva l’appello principale, rigettando quello incidentale.
5. Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
1.1 In particolare, afferma che la CTR avrebbe frettolosamente rigettato l’appello incidentale senza pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello per omessa impugnazione del capo della sentenza con cui era stata dichiara l’illegittimità dell’avviso impugnato per carenza di motivazione e per genericità dei motivi, oltre all’eccezione di infondatezza del gravame.
2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in adesione al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “e’ inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (principio consolidato: Cass. 20/08/2015, n. 17049)” (Cfr. Cass., VI, n. 7536 del 2019).
2.1 A fronte della precisa delimitazione del devolutum, era onere della parte ricorrente trascrivere le parti dell’appello incidentale che assume ignorate dalla CTR, trascrizione che è completamente mancata nel caso di specie.
Il motivo è pertanto inammissibile.
In ogni caso il motivo è infondato per due concorrenti ragioni.
3. In primo luogo, la parte ricorrente, nella parte dedicata al riassunto dei giudizi di merito, circoscrive il motivo di appello incidentale al capo della sentenza con cui la CTP aveva disposto la compensazione delle spese (cfr. pag. 6 del ricorso – penultimo cpv.). Orbene, su tale domanda la CTR si è pronunciata in chiusura della parte motivazionale della sentenza (trascritta in ricorso) affermando, seppur sinteticamente, che “La complessità delle questioni e il risultato differenziato dei giudizi motivano la compensazione delle spese di giudizio e il rigetto dell’appello incidentale della contribuente”.
3.2 In secondo luogo, il motivo sarebbe infondato quand’anche esso fosse rivolto a censurare la mancata pronuncia espressa, da parte della CTR, sulle eccezioni di inammissibilità. E’ stato infatti affermato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. E’ quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cfr. Cass., V, n. 7662 del 2020).
3.3 Nella fattispecie in esame, avendo la CTR scrutinato ed accolto il merito del ricorso in appello, l’ha giocoforza ritenuto ammissibile, di tal via implicitamente rigettando tanto le eccezioni di inammissibilità quanto quelle di infondatezza.
4. Con la seconda doglianza la società contribuente censura la sentenza sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Afferma in sostanza che, quand’anche fosse ravvisabile una pronuncia della CTR, la sentenza sarebbe comunque viziata da una motivazione insufficiente, al punto da essere qualificabile come “omessa”. Riporta poi il capo della sentenza di primo grado, avente ad oggetto il vizio di carenza di motivazione dell’atto impugnato, che non sarebbe stato censurato dall’Ufficio nel suo atto di appello con l’effetto che esso sarebbe ormai coperto da giudicato.
4.1 I secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo ante novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, per essere stata la sentenza depositata nel febbraio del 2012, soggiace alla declaratoria di inammissibilità per difetto di autosufficienza per gli stessi motivi illustrati al motivo precedente. Ed infatti la parte ricorrente, che eccepisce la formazione del giudicato su un capo specifico della sentenza, avrebbe dovuto trascrivere l’appello dell’Ufficio onde dimostrare l’omessa impugnazione e censura di quel capo della sentenza e la conseguente formazione del giudicato.
Il motivo è pertanto inammissibile.
5. In ogni caso il motivo è infondato giacché, secondo risalente insegnamento di questa Corte, “al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un ‘esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583)” (cfr. Cass., V, n. 25622/2021 e Cass., V, n. 7662 del 2020 ivi richiamata).
5.1 Quanto sopra a margine del fatto che il patrono erariale ha riportato, alle pagine 6 e 7 del controricorso, la censura svolta nel proprio atto di appello e volta a criticare la sentenza di primo grado. Ivi, in particolare, il patrono erariale aveva stigmatizzato la sentenza di primo grado sotto il profilo del difetto di motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che nell’atto impositivo impugnato non fossero indicati le ragioni ed i presupposti dei maggiori ricavi accertati, se con presunzioni semplici, prive del carattere di certezza. Orbene, detta censura è stata accolta dalla CTR la quale ha invece riconosciuto, sulla scorta di alcuni previsi rilievi specificatamente individuati, la congrua motivazione dell’avviso impugnato (cfr. sentenza riportata a pag. 7 del ricorso), Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
6. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia un ulteriore vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
6.1 In particolare critica la sentenza, asseritamente priva di motivazione in ordine ai profili in contestazione tra le parti. Afferma che la CTR avrebbe completamente disatteso le ricevute fiscali emesse e da cui sarebbe risultato il pagamento di meri acconti, con onere di successivo saldo da parte dei clienti. Ricorda di aver contestato l’ammontare del valore di vendita degli abiti di sposa (5.000,00 Euro cadauno) per non avere detto valore alcun elemento concreto a suo supporto. Infine, in ordine agli abiti della ditta M. ma reperiti presso la sede della contribuente, afferma di aver prodotto avanti ai giudici di merito copia del libro degli inventari, da cui risultava come detti abiti fossero in carico alla ditta M.. La sentenza sarebbe pertanto viziata per aver la CTR omesso di motivare in ordine alla rilevanza del materiale probatorio depositato dalla società contribuente.
Il motivo è infondato.
7. Già si è detto al motivo precedente che al giudice del merito non è richiesto di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, quanto solo di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (Cfr. Cass., V, n. 1247 del 2020). A ciò aggiungasi che “la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718, Cass. V, 9/3/2011, n. 5583)” (Cfr. Cass., V, n. 1247 del 2020).
7.1 Nella fattispecie in esame la CTR ha deciso la vertenza sottoposta al suo scrutinio con una motivazione logica, congrua e puntuale, come tale esente da censure. In particolare ha fondato la propria decisione di riforma, e conseguente conferma della legittimità della rettifica dei redditi operata dall’Ufficio, su alcune circostanze quali: il fatto che la contribuente avesse acquistato il 90% dell’impresa M. pur avendo formalmente dichiarato, nello stesso periodo, una perdita di esercizio; la circostanza che gli abiti della ditta M. reperiti presso la sede della contribuente fossero soggetti alla presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53; la ricostruzione del valore degli abiti e, infine, il fatto che nel bilancio della società non fosse nemmeno transitato il pagamento di Euro 10.000,00 al sig. M. per la cessione dell’azienda. Su tali circostanze di fatto la CTR ha formato il convincimento che l’ha condotta a qualificare come irregolari le scritture contabili e fondato l’accertamento compiuto, poi esternato in una sentenza congruamente e logicamente motivata, come tale esente da censure di legittimità.
Il motivo è pertanto infondato.
8. Con la quarta doglianza la parte contribuente avanza censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39. Illegittimamente la CTR avrebbe ritenuto di poter determinare i ricavi della contribuente (anche) sulla scorta del valore unitario di Euro 5.000,00 degli abiti da sposa, tenuto conto che le riviste specializzate richiamate in sentenza non erano state menzionate nell’avviso di accertamento, concretando di tal via quel richiamo una mera iniziativa dei giudici, priva di valore probatorio.
Il motivo è infondato.
9. In materia “si è ritenuto (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017) che in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso la sufficienza, ai fini della determinazione induttiva del reddito, dell’unico indizio rappresentato dalla discordanza tra la quantità di carburante acquistato da un autotrasportatore e quella da costui dichiarata ai fini della richiesta di agevolazioni fiscali); in altri termini, anche un solo elemento di fatto, purché adeguatamente qualificato e coerente con massime di esperienza del tutto note e ragionevoli, può fondare la prova presuntiva, salva sempre e comunque la prova contraria da parte di chi abbia interesse a fornirla; – ancora, questa Corte ha precisato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1699:3 del 01/08/2007) come il convincimento del giudice possa ben fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, nonché su una presunzione che sia in contrasto con altre prove acquisite, qualora la stessa sia ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari. Ne’ occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza; – dal punto di vista generale, quando l’atto impositivo sia sufficientemente motivato (come è nel caso di specie, poiché sotto tal profilo nulla quaestio) e l’ufficio provveda a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, il contribuente soggiace a un onere maggiore; egli a sua volta deve sopportare in excipiendo ex art. 2697 c.c., comma 2, l’onere specifico e attuale di provare in giudizio qualsiasi fatto modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa tributaria che egli intenda allegare e opporre al fisco, anche in relazione a criteri o ad elementi diversi da quelli indicati nella motivazione dell’atto impugnato; – si osserva poi che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, nella ricerca e nella valutazione degli elementi presuntivi del proprio convincimento, il giudice del merito è investito del più ampio potere discrezionale, nel senso che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti all’accertamento del fatto ignoto ed a valutarne la gravità e la concludenza. Tale potere discrezionale vale tuttavia allorché detto giudice giunga alla conclusione della sussistenza del fatto ignoto; quando invece perviene a diversa conclusione, non può escludere dalla valutazione quegli elementi di fatto che, se presi in considerazione, avrebbero comportato un differente giudizio. Tuttavia, nella ricerca di tali elementi, il giudice non può trascurare dal prendere in esame quelli che appaiono maggiormente indizianti, salvo che non motivi congruamente e logicamente tale omissione; in ogni caso, deve comunque procedere ad un esame organico e complessivo (globale) degli elementi di fatto presi in considerazione, cioè esprimere un ragionamento non viziato da illogicità o da errori giuridici, quale l’esame isolato dei singoli elementi presuntivi, al fine di ritenerne la irrilevanza caso per caso (Cass. n. 7084-90; n. 685082; n. 2002-76). E’ ovvio poi che, se in tema di prove per presunzione, il controllo della Corte di Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice del merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, convincimento che costituisce indubbiamente un giudizio di fatto, può tuttavia incidere sulla congruità e logicità della motivazione posta a base del cennato convincimento. Nella pronuncia in esame, invero, sia pur giungendo alla conclusione dell’esistenza del fatto ignoto (l’omessa dichiarazione dei ricavi), il giudice della Sicilia ha esaminato in concreto – sia pur indirettamente – anche quegli elementi che avrebbero potuto condurlo a diverse conclusioni, che il ricorrente segnala nel proprio atto” (Cfr. Cass., V, n. 26923 del 2019).
9.1 Nella fattispecie in esame la decisione della CTR non si è basata su un solo fatto (valore rideterminato degli abiti da sposa) ma su più circostanze. Già sotto questo profilo il motivo è infondato perché non coglie il reale decisum della sentenza impugnata.
9.2 In ogni caso l’Erario fonda la pretesa, tra le altre, sulla vendita di n. 33 abiti da sposa confezionati su misura, tutti asseritamente venduti a seguito del versamento di un minimo acconto, uguale per tutti, di Euro 1.015,00. Questo è un fatto. Da tale elemento, che l’Erario qualifica come indizio grave, preciso e concordante, la CTR trae in via presuntiva il fatto incerto costituito dai maggiori ricavi non dichiarati sulla scorta di massime di esperienza del tutto note e ragionevoli. In tale contesto la CTR ha evidentemente ritenuto che la vendita di n. 33 abiti, tutti per la stessa identica cifra, concretasse una circostanza grave e precisa quale fatto noto, da cui dedurre, come fatto ignoto, un prezzo rideterminato degli abiti da sposa su misura, secondo i dati di più comune esperienza, comprese le riviste specializzate. E ciò in ragione del principio per cui, nella ricerca e nella valutazione degli elementi presuntivi del proprio convincimento, il giudice del merito è investito del più ampio potere discrezionale, nel senso che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti all’accertamento del fatto ignoto.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
10. Con l’ultimo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
10.1 Afferma che la sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui la CTR ha ritenuto che gli abiti da collezione della ditta M., del valore di 220.000,00, fossero stati acquistati dalla contribuente senza applicazione dell’IVA e senza fattura solo perché rinvenuti presso la sede della sua attività. In particolare, sostiene che la presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, era stata superata dalla dichiarazione, resa a verbale dal sig. M., che detti beni facevano parte delle sue giacenze di magazzino, tanto da essere ricompresi nell’inventario di quest’ultima, trovandosi presso i locali della Plissé s.r.l. solo in custodia.
Il motivo non è fondato.
11. Occorre rammentare che “il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, è stato sostituito dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, emanato in attuazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 137, con efficacia sostitutiva dell’art. 53, e prevede all’art. 1 (presunzione di cessione) che “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa”. La prova contraria può essere fornita solo ai sensi del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 2 (“la presunzione di cui al comma 1, non opera se è dimostrato che i beni stessi: a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in elaborazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà”). Ai sensi dell’art. 3 (presunzione di acquisto) ” i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all’art. 1, nei modi ivi indicati”. L’art. 4 (operatività delle presunzioni) prevede, poi, che “gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche. Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino…, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo…(…)…. Per questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, trovano applicazione, in virtù del principio di unitarietà dell’ordinamento, le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni rinvenuti nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività, poste in materia di IVA dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53; tali presunzioni, peraltro, non operando in via diretta ed immediata in materia di imposte dirette, non sono da sole sufficienti a giustificare l’accertamento, ma necessitano di ulteriori riscontri, adeguati alla disciplina delle singole imposte; inoltre, trattandosi di presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle c.d. miste, è consentita la prova contraria da parte del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova indicati dal citato art. 53, e da quest’ultimo previsti ad evidenti fini antielusivi (Cass., 19 luglio 2006, n. 16483). Si esclude, dunque, una completa libertà di prova contraria e questo all’evidente fine di contrastare l’elusione della normativa in materia di Iva che potrebbe essere aggirata affidandosi a prove aventi un limitato grado di affidabilità (Cass., 4 febbraio 2015, n. 1976; Cass., 1134/2001; Cass., 7121/2003; Cass., 10947/2002). La presunzione legale relativa di cessione opera solo se la differenza quantitativa, in negativo, tra beni esistenti nei luoghi indicati e quelli acquistati, importati o prodotti risulti o a seguito della verifica fisica dei beni giacenti, oppure dal confronto differenza inventariale – tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d, o di altra documentazione obbligatoria (Cass., 13 giugno 2012, n. 9628). Pertanto, in tema di IVA, il mancato rinvenimento, nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni risultanti in carico all’azienda in forza di acquisto, importazione o produzione – nella specie, rilevati sulla base di annotazioni provvisorie contenute nelle schede di magazzino – determina l’applicabilità del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53, comma 1, il quale pone la presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi, salvo che il contribuente, su cui incombe la prova contraria, fornisca spiegazioni in merito all’assenza degli stessi in sede di verifica, e non, invece, del citato D.P.R., art. 54, comma 2, ultimo inciso, il quale legittima il ricorso al metodo induttivo anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti (Cass., 16 dicembre 2011, n. 27195; Cass., 30 luglio 2014, n. 17298)” (Cfr. Cass., V, 1217/2020).
11.1 Nella fattispecie in esame trova applicazione la presunzione di acquisto, da parte della contribuente, dei beni rinvenuti presso la sua sede, rispetto alla quale insufficiente è la prova contraria offerta, circoscritta ad una mera dichiarazione a verbale del sig. M.. Coglie invero nel segno la difesa erariale ove afferma che la prova contraria deve concretarsi “in atti tassativamente elencati e cioè atto pubblico, scrittura privata registrata, lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l’ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato (Cass. civ., Sez. trib., 26 gennaio 2001, n. 1134; nello stesso senso: Cass. civ., Sez. trib., 9 maggio 2003, n. 7121, Cass. civ., Sez. trib., 25 luglio 2002, n. 10947, Cass. civ., Sez. trib., 18 marzo 2002, n. 3929)” (Cfr. Cass., V, n. 16438/2006 richiamata, in motivazione, da Cass., V, 1217/2020).
11.2 A ciò aggiungasi che proprio la “differenza inventariale” tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d), o di altra documentazione obbligatoria costituiscono elemento a supporto dell’operatività della presunzione e non anche una prova contraria, come preteso dal contribuente (Cfr. Cass., V, n. 9628 del 2012).
Anche l’ultimo motivo deve pertanto essere respinto.
12. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro cinquemilaseicento/00 oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021