Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39870 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14712-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6640/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima aveva accolto il ricorso dei D.R. e M.S. avverso un avviso di rettifica ed intimazione, relativo ad un’imposta di registro, per l’anno 2011.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nonché dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza sarebbe stata totalmente carente di motivazione, avendo i giudici, nel respingere il ricorso dell’Agenzia, omesso di indicare il ragionamento logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione;

che, con il secondo motivo, in via subordinata, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe omesso di considerare che solo un accertamento passato in giudicato avrebbe potuto fare stato fra le parti;

che gli intimati non si sono costituiti;

che il primo motivo è fondato;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6-5, n. 19956 del 10/08/2017; Sez. 6-5, n. 107 del 08/01/2015);

che, nella specie, la motivazione della sentenza pronunciata dalla commissione tributaria regionale si è limitata a rinviare genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado la cui motivazione non risulta, peraltro, neanche richiamata espressamente, attraverso la sottolineatura dei passi essenziali – i quali, a loro volta avevano addirittura rimandato “al contenuto di altra decisione nella quale era stata risolta la questione” senza dare conto dell’esame dei motivi di appello e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto;

che, in tal modo, attraverso un doppio richiamo “per relationem”, la CTR ha omesso di valutare il ricorso in appello, rimandando, in ultima analisi, ad una decisione ignota, e dunque inidonea a consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Sez. U, n. 7074 del 20/03/2017; Sez. 5, n. 24452 del 05/10/2018);

che il secondo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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