Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39871 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14996-2018 proposto da:

M.M.C. METALMECCANICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO SANZO’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3678/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che M.M.C. Metalmeccanica Srl propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest’ultima aveva accolto il ricorso introduttivo della società avverso un avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP relativo all’anno 2008.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria;

che, col primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 4;

che, infatti, la commissione tributaria regionale avrebbe riformato la decisione dei giudici di primo grado in violazione del divieto generale di ius novorum;

che, mediante il secondo motivo, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la CTR avrebbe errato nella “lettura” del fatto;

che, con il terzo rilievo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, infatti, la motivazione della CTR risulterebbe inadeguata, risolvendosi in una mera affermazione di principio tale da non offrire alcun elemento argomentativo;

che l’Agenzia si è costituita con controricorso;

che il terzo motivo, dotato di priorità logica, è infondato;

che, infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Sez. 6-3, n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017);

che, nella specie, la sentenza impugnata non può definirsi apparente, contraddittoria o perplessa;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell’affermare che nel processo tributario si ha mutamento della domanda – tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello – nei soli casi in cui siano alterati l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche che, introducendo nel processo un nuovo tema d’indagine e di decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado (Sez. 5, n. 22105 del 22/09/2017;Sez. 6-5, n. 18830 del 10/09/2020);

che tale nuova pretesa non può rinvenirsi nel caso in esame; che, infatti, la domanda dell’Amministrazione è rimasta sostanzialmente immutata, consistendo nel far valere l’inidoneità del complesso degli elementi forniti dalla società a provare la certezza, competenza ed inerenza dei costi detratti quali spese di sponsorizzazione;

che il secondo motivo è inammissibile;

che, infatti, secondo quando ribadito costantemente da questa Corte, nell’ambito del ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma unicamente allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso delle prove legali, ovvero – al contrario – abbia considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti invece a valutazione (Sez. 6-1, n. 1229 del 17/01/2019, Sez. 6 – 5, n. 28920 del 4/12/2017);

che, nella specie, non ricorre alcuna di queste ipotesi tassative e pertanto la doglianza rappresentata non può costituire oggetto del presente giudizio;

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.250,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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