Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39873 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15342-2018 proposto da:

C.L., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CINZIA OPPEDISANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6470/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che C.L. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2004.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, il C. invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe accolto l’appello sulla scorta della preclusione processuale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, senza che tale eccezione fosse stata riproposta dall’Ufficio col suo gravame; che, col secondo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo i giudici di secondo grado considerato che la suddetta preclusione avrebbe potuto operare solo ove accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza;

che, mediante il terzo, il contribuente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il ricorrente avrebbe offerto dettagliati fatti a giustificazione delle movimentazioni bancarie, senza contestazioni da parte dell’ufficio;

che l’Agenzia si è costituita con controricorso;

che il primo motivo non ha ragion d’essere;

che, per un verso, la CTR – nella parte narrativa – ha espressamente dato atto del rilievo dell’Agenzia (“L’appellante censura la decisione impugnata che ha ritenuto non operante la preclusione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32…”) e, per altro verso, in tema di accertamento tributario, l’omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, e che non può ritenersi sanata neppure ove l’Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (Sez. 5, n. 3442 dell’11/02/2021; Sez. 5, n. 16548 del 22/06/2018);

che il secondo motivo è inammissibile;

che, anche a voler sottacere che il contribuente non ha fornito prova del suo assunto, la relativa eccezione è stata svolta per la prima volta in questa sede di legittimità;

che il terzo motivo è destituito di fondamento, giacché la CTR si è scrupolosamente attenuta all’enunciato da questa Suprema Corte, per il quale il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Sez. 5, n. 12287 del 18/05/2018);

che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante l’ammissione al gratuito patrocinio;

che, ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va comunque dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Da atto dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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