LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15645-2018 proposto da:
M.A.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO BARBATO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9623/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 14/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che M.G.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, relativo all’anno 2008.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, il contribuente assume omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione far le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla circostanza che, a fronte dell’annullamento parziale del preavviso di iscrizione ipotecaria, l’Ufficio avrebbe dovuto rideterminare l’importo e verificare la sussistenza dei requisiti per una legittima iscrizione ipotecaria;
che, col secondo rilievo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1-bis, e dell’art. 2878 c.c., n. 3: i giudici di appello non avrebbero effettuato alcuna verifica in ordine all’entità del credito azionato, non avrebbero preso in considerazione la natura meramente accessoria dell’iscrizione ipotecaria ed avrebbe dovuto annullare l’ipoteca per un credito estinto;
che l’intimata non si è costituita;
che il primo motivo è inammissibile;
che, infatti, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);
che il ricorrente non ha denunciato un fatto storico, quanto piuttosto un mancato adempimento da parte dell’Ufficio;
che il secondo motivo è infondato;
che l’art. 77, comma 1-bis, recita testualmente “L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purché’ l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila Euro”;
che tale norma non appare violata dalla CTR, la quale ha ritenuto la validità dell’iscrizione ipotecaria, sulla scorta delle cartelle di pagamento, astrattamente superiori alla somma di Euro 20.000;
che, d’altronde, l’annullamento parziale del preavviso è stato dalla CTR ritenuto ininfluente ai fini della mera conoscenza da parte del contribuente, con una motivazione (“Detto in altri termini, la comunicazione preventiva rileva sotto il profilo eminentemente fattuale “comunicativo”: sicché, una volta che la comunicazione vi sia stata, ed abbia raggiunto il suo effetto (consentire al contribuente di difendersi), non ne rilevano le vicende successive, ivi compresa l’eventuale invalidazione ope iudicis”) che non è stata censurata dal ricorrente; che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, stante l’ammissione al gratuito patrocinio e la mancata costituzione dell’intimata; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va comunque dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Da atto dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021