Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39876 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25558-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.V., B.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2968/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 09/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti I.V. e B.M.A. contro il diniego di rimborso del 90% dell’Irpef relativa agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, richiesto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

I contribuenti sono rimasti intimati.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e questa Corte, con l’ordinanza n. 7254 del 2020, depositata il 16 marzo 2020, ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso introduttivo erariale e ne ha disposto la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., concedendo apposito termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del medesimo provvedimento (avvenuta lo stesso 16 marzo 2020) e rinviando a nuovo ruolo.

Dopo la scadenza del termine concesso, la nuova proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.. Non si sono costituiti i contribuenti.

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente deve rilevarsi che la decorrenza del termine per il rinnovo della notifica, che avrebbe dovuto prendere le mosse dalla comunicazione (il 16 marzo 2020) alla ricorrente dell’ordinanza che lo ha concesso, è invece iniziata dal 12 maggio 2020.

Infatti, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, espressamente includendovi i termini stabiliti per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stesso art. 83, successivo comma 21, ha poi previsto che “le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi (…) alle commissioni tributarie”.

Successivamente, con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, convertito nella L. n. 40 del 2020, il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all’11 maggio 2020.

Per effetto di tali disposizioni, con riferimento anche al processo tributario, può quindi considerarsi sospesa, dal 9 marzo 2020 all’H maggio 2020, anche la decorrenza del termine in questione, il cui inizio cadeva durante la pendenza della stessa sospensione legale, che è quindi cominciato a decorrere il primo giorno utile dopo la cessazione di quest’ultima e che ha quindi intercettato anche la sospensione feriale, dall’1 al 31 agosto 2020, con conseguente scadenza finale al 9 settembre 2020.

Premesso che la ricorrente non ha provveduto a dare prova dell’avvenuta rinnovazione della notifica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti “Nel giudizio di legittimità, l’art. 371-bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019; conforme Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 1930 del 25/01/2017).

Nulla sulle spese.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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