LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29602-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.A., C.M.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2337/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 04/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 2337/07/19, depositata il 4 giugno 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello dell’Amministrazione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Enna, che aveva accolto il ricorso di S.A. e C.M.C. contro l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni, con il quale erano stati revocati agli stessi contribuenti, in relazione al loro acquisto in data 6 maggio 2010 di abitazione non di lusso, i benefici “prima casa”, nella specie l’aliquota agevolata al 4%, in quanto già comproprietari di altra abitazione, acquistata nel 1989 con la medesima agevolazione.
I contribuenti sono rimasti intimati, anche all’esito della rinnovazione della notifica disposta con ordinanza interlocutoria da questa Corte.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegata tariffa, Parte Prima, art. 1, lett. b) e c), nota II-bis, quale richiamata dal n. 21) della Parte Seconda della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Allega l’amministrazione ricorrente che il contribuente può usufruire più volte del beneficio in materia di acquisto della prima casa, a condizione però che egli non sia titolare, neppure per quota, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione, acquistata dallo stesso soggetto e dal coniuge con la medesima agevolazione.
Nel caso, la revoca dell’agevolazione era motivata dalla circostanza che i contribuenti, al momento del secondo acquisto agevolato, avvenuto nel 2010, erano ancora proprietari di altra abitazione, per la quale avevano già usufruito della medesima agevolazione. Tale circostanza pacifica anche nella sentenza impugnata- precluderebbe infatti, secondo l’Ufficio, il diritto alla nuova agevolazione per il secondo acquisto immobiliare, a prescindere dal fatto ritenuto erroneamente dirimente dalla CTR- che l’immobile precedentemente acquistato con il beneficio fiscale, del quale i contribuenti erano ancora titolari, non fosse “idoneo per consistenza, dimensione e condizioni sanitarie al nucleo familiare dei contribuenti”. Dato fattuale, quest’ultimo, che potrebbe in ipotesi piuttosto rilevare per escludere la fattispecie impeditiva dell’agevolazione di cui alla menzionata lett. b), ovvero la circostanza che l’acquirente sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, anche se acquistato senza usufruire del medesimo beneficio.
Il motivo è autosufficiente e fondato.
Infatti, premesso che la ricostruzione fattuale allegata dalla ricorrente Agenzia è la medesima sostanzialmente esposta e presupposta dalla sentenza impugnata, la CTR non si è uniformata ai principi di diritto già esposti in materia da questa Corte, in ragione della normativa applicabile.
Invero, sulla circostanza che, rispetto alla fattispecie di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegata tariffa, Parte Prima, art. 1, lett. c), n. 1), nota II-bis, quale richiamata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, allegata Tabella A, Parte II, primo periodo, n. 21), ed a differenza della fattispecie di cui alla lett. b) (alla quale si riferisce Corte Cost. n. 203 del 2011), non rileva la soggettiva e concreta idoneità abitativa di altro immobile posseduto dal contribuente, se in precedenza già acquistato con il regime agevolato, si veda già Cass. n. 14740 del 2017, richiamata (sia pur con erronea indicazione come “Cass. 2017/14770") da Cass. n. 2565/2018, in motivazione, punti 8-10; e da Cass. n. 20300 del 2018, in motivazione, punti 5-9): ” (…) in altri termini, i presupposti impeditivi di cui alle menzionate lett. b) e c), sono diversi, ed il fatto che ai fini della lett. c), non rilevi (come invece vorrebbe il ricorrente) la soggettiva e concreta idoneità abitativa di altro immobile posseduto, in precedenza già acquistato con il regime agevolato, è testimoniato dal riferimento che la lett. c) – a differenza della lett. b) – fa anche alla “nuda proprietà”, la quale evidentemente prescinde in radice dallo stesso uso abitativo;”.
Va quindi accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR, che applicherà il principio di diritto già esposto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021