LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3475-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORI COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato ELIO BENIGNI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8099/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 30/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino, che aveva accolto il ricorso di M.A. contro l’avviso d’accertamento emesso, nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2011, in materia di Irpef, Irap ed Iva.
Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata, in quanto viziata da una motivazione formulata sostanzialmente per relationem rispetto a quella della sentenza di primo grado, e comunque meramente apparente, in ordine ai motivi dell’appello erariale, con particolare riferimento alla notifica dell’atto impositivo impugnato, questione di fatto che, nell’economia dei giudizi di merito, si poneva come preliminare, oltre che rispetto alla validità della pretesa erariale, anche riguardo alla tempestività ed ammissibilità dello stesso ricorso introduttivo, che il contribuente aveva assunto di aver proposto sulla base della mera conoscenza di un estratto di ruolo, negando di aver mai ricevuto la notifica dell’accertamento.
Il motivo, al contrario di quanto genericamente eccepito dal controricorrente, è ammissibile ed autosufficiente, considerato che la questione relativa all’effettiva esistenza della motivazione della sentenza impugnata ha carattere di error in procedendo, ed atteso che comunque nel motivo, anche attraverso la riproduzione del proprio atto d’appello, l’Agenzia richiama puntualmente le produzioni documentali relative alla notifica dell’atto impositivo e ben evidenzia quali siano le ragioni per le quali la motivazione della sentenza sarebbe meramente apparente, senza limitarsi a sollecitare una mera rivisitazione del merito della decisione d’appello.
Il motivo è anche fondato.
Va premesso, in generale, che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Va poi aggiunto, in particolare, che ” In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; conforme Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, ex plurimis).
Tanto premesso, la stringata motivazione resa dalla CTR sul punto di merito, pregiudiziale, della notifica dell’atto impositivo, nella parte in cui “si ritiene di poter condividere le risultanze cui è pervenuta la CTP”, si limita nella sostanza ad una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (riprodotti nel ricorso, con puntuale riferimento anche agli elementi istruttori a sostegno).
La mera apparenza della predetta motivazione non viene meno in ragione del mero riferimento all'”esame del ricorso nonché della documentazione prodotta in primo grado” e dalla considerazione “non avendo, di fatto, l’ufficio fornito la prova dell’avvenuta notifica dell’atto impugnato”.
Si tratta, invero, di formule di stile, dalle quali non traspare alcuna effettiva considerazione delle ragioni critiche che l’appellante aveva addotto, né alcuna reale valutazione della documentazione che l’Ufficio aveva prodotto a sostegno e della quale aveva sollecitato l’esame, ai fini di accertare l’assunta notifica dell’atto impositiva.
Ed è noto che il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15964 del 29/07/2016; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 32980 del 20/12/2018).
Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.
2. Restano assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo, proposti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, il terzo ed il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021