Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39879 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4335-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.R., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5619/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, previa riunione delle impugnazioni, ha:

– rigettato l’appello principale erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto parzialmente (riducendo l’importo dovuto) il ricorso di A.R. contro l’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2011, in materia di imponibile Irpef, da assoggettare a tassazione separata, derivante dalla plusvalenza conseguente alla vendita, il 3 marzo 2011, di un terreno edificabile, ceduto ad un terzo dallo stesso contribuente, unitamente alla moglie C.F.;

– accolto l’appello incidentale dello stesso A.R. avverso la medesima sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, nella parte in cui aveva parzialmente rigettato (riducendo solo in parte l’importo dovuto) il ricorso dello stesso contribuente, con conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado e determinazione dell’imposta dovuta in misura ulteriormente ridotta;

– accolto parzialmente (con conseguente riduzione dell’imposta dovuta) l’appello di C.F. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva rigettato il ricorso della stessa contribuente contro l’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2011, in materia di imponibile Irpef, da assoggettare a tassazione separata, derivante dalla plusvalenza conseguente alla vendita, il 3 marzo 2011, del predetto terreno edificabile, ceduto ad un terzo dalla medesima C.F., unitamente al marito della contribuente A.R..

I contribuenti sono rimasti intimati.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR è incorsa nel vizio di ultrapetizione, nel capo di sentenza con cui, in applicazione del principio di cassa, ha accolto parzialmente gli appelli dei contribuenti, riducendo l’imponibile in relazione alla parte del corrispettivo pagata nell’anno d’imposta 2011, senza considerare, ai fini della plusvalenza accertata, anche l’acconto versato dall’acquirente nel 2010.

Assume infatti la ricorrente che la relativa questione non era stata sollevata dai contribuenti, né nei ricorsi introduttivi, né nei motivi d’appello.

Il motivo è infondato.

Infatti, una volta posta dalla stessa Amministrazione, sin dall’avviso d’accertamento, e contestata dai contribuenti con il ricorso introduttivo, la pretesa della plusvalenza tassabile nell’anno d’imposta 2011 – in relazione al fatto generatore del preteso imponibile, composto nel caso di specie da elementi fattuali (titolo e pagamenti nei vari anni, anche con acconti, del corrispettivo) oggettivamente diacronici – la correlata problematica giuridica dell’utilizzo o meno, ai fini di determinare an e quantum dell’imposta, del criterio di cassa rispetto agli acconti pagati nel 2010, non è diversa (né, in diritto, né in fatto) rispetto a quella già oggetto del giudizio di merito, facendo parte ab origine del thema decidendum (ed essendo stata peraltro riproposta dinnanzi la CTR nell’appello della C., come risulta dalla parte espositiva del ricorso, alla pagina 3, e nelle controdeduzioni dell’ A., come risulta da pag. 9 del ricorso), e non è nuova in appello.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b), (già art. 81 tuir).

Assume infatti la ricorrente che, pur dovendosi applicare il principio di cassa, la plusvalenza è assoggettabile a tassazione solo nel momento nel quale viene realizzata e che il presupposto dell’imposizione si concretizza esclusivamente con il trasferimento della proprietà dell’immobile a titolo oneroso, con la conseguenza che i pagamenti parziali avvenuti (nel caso di specie nel 2010) in epoca anteriore all’atto di trasferimento (datato 3 marzo 2011) concorrono a determinare l’imponibile soltanto nel momento nel quale si verifica l’effetto traslativo del bene e vanno pertanto imputati all’anno d’imposta nel quale ques’ultimo è avvenuto.

Pertanto, avrebbe errato la CTR nell’escludere, ai fini dell’imponibile assoggettato a tassazione con l’avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, la parte del corrispettivo percepita dai contribuenti nell’anno 2010, a titolo di acconto sul successivo trasferimento.

Il motivo è fondato.

Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, nella cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, contemplata nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. b), “ratione temporis” vigente, l’imponibilità della plusvalenza è regolata dal principio di cassa, dal citato D.P.R., art. 82, comma 1; il momento impositivo, tuttavia, richiede anche l’effetto traslativo del negozio, al quale si ancora la definitività della operazione e della conseguente plusvalenza, sicché al principio di cassa è informata altresì l’ipotesi del pagamento dell’intero corrispettivo nella vigenza di un contratto preliminare, dovendosi ritenere, in tal caso, che la tassazione della plusvalenza coincida con il contratto definitivo non in ragione del diverso principio di competenza, ma perché il pagamento avvenuto in epoca anteriore al trasferimento del bene era ancora insufficiente nella vigenza dei soli effetti obbligatori del preliminare. (Sez. 5, Sentenza n. 17960 del 24/07/2013). Il principio di diritto espresso dall’arresto appena richiamato – che non nega l’applicabilità del principio di cassa, ma ne declina l’applicazione con riferimento al momento del trasferimento dell’immobile, finanche nell’ipotesi in cui sia stato pagato in anticipo l’intero corrispettivo – appare infatti applicabile tanto più nel caso di specie, nel quale il corrispettivo è stato anticipato solo in parte.

Va quindi accolto il secondo motivo, con conseguente rinvio alla CTR per i necessari accertamenti in fatto e per ogni questione rimasta assorbita.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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