Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39883 del 14/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8821-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE STELLA DI NATALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CORASANITI, STEFANO ZAGA’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5147/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1.La soc. Immobiliare Stella di Natale srl impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio, rettificando il valore del complesso immobiliare adibito a supermercato oggetto della compravendita stipulata tra Coop. Lombardia s.c. (venditore) e Immobiliare Stella di Natale srl, (acquirente) da Euro 18.500.000,00 a Euro 24.350.000,00, procedeva all’accertamento complementare delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali.

2.La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3 Sull’impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto parzialmente l’appello determinando il valore del complesso immobiliare, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, in Euro 19.592.029,00 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La contribuente si è costituita con controricorso 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene la nullità della sentenza in quanto contenente di motivazione apparente.

2 Va preliminarmente disatteso il motivo di inammissibilità dell’appello in quanto tardivamente proposto 2.1 La disciplina di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11 con la quale sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione scadenti entro il 31.7.2019 trova applicazione “per le controversie” definibili e tra queste vanno ricomprese le ” Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione”.

2.2 La controversia in esame, pur essendo la parte privata risultata vincitrice nel giudizio di secondo grado, poteva sempre essere definita dalla stessa, in quanto la sentenza di secondo grado era suscettibile di essere impugnata per Cassazione dall’Amministrazione finanziaria E del resto del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 2, lett. b), prevede proprio l’ipotesi di definizione della controversia, a condizioni economiche più convenienti per la parte privata, nel caso di soccombenza dell’Agenzia nel giudizio di secondo grado.

3 Venendo all’esame del merito, il motivo è infondato.

3.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

3.2 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).

Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 65, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

3.3 Nella fattispecie in esame i giudici di seconde cure hanno raggiunto il proprio convincimento che li ha portati a ritenere congrua e corretta la determinazione del complesso immobiliare compravenduto ed oggetto tassazione in Euro 19.592.029 sulla base delle risultanze della perizia depositata dal contribuente anche in relazione al fatto che l’Ufficio non è stato in grado di contrapporre alla stima una diversa valutazione fondata su un procedimento di tipo “sintetico-comparativo”

3.4 La motivazione della sentenza impugnata, sia pur estremamente sintetica, appare comprensibile nel suo iter logico-giuridico e non è affetta dalle gravi anomalie argomentative sopra individuate.

3.5 Non si è quindi di fronte ad un’ipotesi di motivazione apparente, poiché la stessa non si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.).

4. Il ricorso va quindi rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario Iva e Cap.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472