LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12842-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 8657/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello del Fallimento della ***** s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento, che aveva rigettato il ricorso di quest’ultimo contro l’avviso d’accertamento emesso nei confronti della predetta s.r.l., per l’anno d’imposta 2013, in materia di Ires, Iva ed Irap, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55. Con tale atto impositivo l’Amministrazione, in conseguenza dell’omessa presentazione delle dovute dichiarazioni fiscali e dell’omessa contabilizzazione di componenti positivi del reddito d’impresa, ha accertato induttivamente l’imponibile della contribuente, determinando pertanto le imposte dovute, oltre agli interessi ed alle sanzioni. La curatela fallimentare è rimasta intimata.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per l’insanabile contraddizione che caratterizzerebbe la relativa motivazione, in particolare in ordine alla negazione della sussistenza dell’antieconomicità della gestione dell’impresa nell’anno d’imposta controverso – quale presupposto dell’inattendibilità della contabilità, legittimante l’accertamento induttivo e la presunzione di ricavi non contabilizzati, ulteriori rispetto a quelli esposti in bilancio-affermato in via indiziaria dall’Ufficio ed accertato dalla CTP.
Assume la ricorrente che la motivazione resa dalla CTR sarebbe affetta da un’insanabile contraddizione logica interna tra le premesse in essa esposte e la conclusione che il giudice d’appello ne ha tratto.
Evidenzia infatti la ricorrente che, secondo la stessa motivazione, la società contribuente, messa in liquidazione nell’anno 2014 (e fallita nel 2017), già nell’anno d’imposta controverso (2013), versava in uno stato di grave crisi finanziaria e di anormalità gestionale, che era caratterizzato dall’ingente perdita di fatturato e che trovava conferma nel notevole importo dichiarato per i costi del personale dipendente e, soprattutto, per i compensi ai due soci, quali amministratori.
Date tali premesse, rileva la ricorrente, non vi sarebbe alcuna conseguenzialità logica con la contestuale negazione che la gestione dell’impresa nell’anno imposta, definita nella stessa motivazione “anormale”, non avesse i requisiti (quanto meno indiziari) dell’antieconomicità, legittimando pertanto l’accertamento induttivo praticato.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a), rilevando che ove pure dovesse escludersi la sussistenza del requisito dell’antieconomicità, comunque l’accertamento induttivo praticato sarebbe autonomamente legittimato dall’omessa presentazione, da parte della contribuente, della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta in questione,. Tale omissione è infatti espressamente presuppposta dalla stessa sentenza impugnata (unitamente al mancato versamento in atti di regolari fatture), quale fondamento dell’atto impositivo in questione.
2.1. Appare opportuno trattare innanzitutto il secondo motivo, il quale ha per oggetto la rilevanza in diritto di un autonomo presupposto dell’accertamento praticato, in grado ex se di legittimare quest’ultimo.
Il motivo è fondato.
Infatti, premesso che la stessa sentenza d’appello dà atto della circostanza della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, questa Corte ha già chiarito che in tema di I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1020 del 20/01/2016); e che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (accertamento sintetico) o D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (accertamento induttivo), bensì nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 (cd. accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021; Cass. sez. 5 -, Sentenza n. 15167 del 16/07/2020, ex plurimis).
Nel caso di specie sussisteva pertanto il presupposto normativo per l’accertamento praticato, per cui la CTR ha errato sul punto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello per ogni altra questione rimasta assorbita.
2.2. Premesso che l’accoglimento del secondo motivo è già sufficiente ad accertare l’esistenza di un autonomo presupposto legale dell’accertamento, è comunque opportuno evidenziare la fondatezza anche del secondo motivo, relativamente alla contraddittorietà interna, sul piano logico, della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha negato la sussistenza dell’antieconomicità della gestione dell’impresa nell’anno d’imposta controverso, quale presupposto dell’inattendibilità complessiva delle scritture contabili della contribuente, rilevante ai sensi del D.P.R. n. 660 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, a sua volta legittimante ex se l’accertamento induttivo.
Invero “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
In particolare, in applicazione di tali principi, è stato chiarito che ” Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto – pur denunciabile sotto altri profili – tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti.” (Cass.,Sez. L -, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020).
Quindi ” Sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione.” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).
Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata evidenzia oggettivamente un contrasto irriducibile tra la negazione dell'”antieconomicità della gestione” e l’affermazione, esplicita, dell'”anomalia gestionale” rappresentata dal “notevole importo” per costi di personale dipendente e, soprattutto, per i compensi ai due soci amministratori”, pur in costanza di “una grave crisi finanziaria” e di una asserita contrazione del fatturato.
Si tratta invero di affermazioni tra loro inconciliabili, poiché la rilevazione dell'”anomalia gestionale” (certamente non virtuosa) dei compensi ai soci-amministratori e dei costi per i dipendenti (ritenuti non coerenti con la crisi finanziaria e con la contrazione del fatturato dell’impresa) evidenzia (di regola, ed in mancanza di una spiegazione logica) un comportamento contrario ai canoni dell’economia, ed è quindi antieconomica. Senza quindi attingere il giudizio in fatto espresso dalla CTR, ma anzi muovendo dagli esiti dello stesso, deve rilevarsi che la motivazione non spiega come l'”anomalia gestionale” non integri nel caso di specie l'”antieconomicità della gestione” ed in cosa, secondo il giudice d’appello, differiscano i due concetti, o comunque perché, nella fattispecie concreta, la gestione, benché “anomala”, non sia “antieconomica”. Sono quindi incomprensibili le ragioni poste a base della decisione, in parte qua.
Anche per tale ragione la sentenza va quindi cassata, con rinvio alla CTR.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021