Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39886 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19074-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4416/07/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimato Fallimento ***** s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2012, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per l’irregolarità della notifica del ricorso, effettuata a mezzo posta al domicilio del procuratore della società contribuente, in quanto ricevuta da soggetto (tale D.P., che aveva sottoscritto con firma “di non chiara intellegibilità”) di cui non era precisata la qualifica o la relazione rispetto al destinatario.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione degli artt. 156,291 e 330 c.p.c. per avere la CTR rilevato la nullità della notifica dell’atto di appello omettendo di disporne la rinnovazione.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Va preliminarmente rilevato, in fatto, che nella specie l’atto di appello venne correttamente indirizzato al domicilio eletto dalla società contribuente presso il proprio difensore, rag. M.P., per come accertato dai giudici di appello (tale risultando anche dal frontespizio della sentenza impugnata) e venne consegnato ad un soggetto diverso dal destinatario (tale D.P.) di cui non era precisata la qualifica o la relazione rispetto al destinatario. La ricorrente ha comunque dedotto che “l’avviso era stato consegnato presso la “portineria centro polifunzionale Como Borghi” che – per tutta evidenza – si trova nelle prossimità di ***** (indirizzo del domiciliatario, come da procura)” (ricorso pag. 6) 4. Ciò posto, in diritto va ricordato che “la notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione” (Cass. n. 6743 del 2019). Principio, questo, affermato sulla scorta della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. n. 14916 del 2016). Ha, quindi, affermato la Corte nella citata pronuncia che “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”.

5. Con riferimento, invece, alla notifica a persona di cui non è nota la qualifica in quanto non risultante dalla relata di notifica o dall’avviso di ricevimento della raccomandata postale, si affermato che “In ipotesi di consegna dell’atto da notificare presso lo studio del legale domiciliatario a mani di soggetto in esso rinvenuto, la qualità di persona addetta alla ricezione si presume per la sua presenza nel locale in questione, restando, quindi, onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell’inidoneità del soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualità della sua presenza, l’esistenza di un rapporto di lavoro non legato all’attività professionale o)à mancanza di delega al riguardo” (Cass. n. 28895 del 2011).

6. Pertanto, nella specie, stante la nullità della notifica dell’atto di appello per essere stato effettuato in luogo diverso (come ammesso dalla stessa ricorrente) da quello del destinatario, la CTR, rilevata la mancata costituzione in giudizio della parte appellata, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

7. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente che provvederà a disporre la rinnovazione della notifica dell’atto di appello, ove la parte e, in caso di adempimento all’ordine e alla verifica della regolarità della notifica rinnovata, all’esame del merito della vicenda processuale nonché alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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