LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32948-2019 proposto da:
O.M., rappresentato e difeso dall’avv.to MASSIMO RIZZATO, (massimo.rizzato.ordineavvocativicenza.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n 7913/2019, depositata il 09/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. O.M., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi ad un unico motivo ed a successiva memoria, per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione delle norme relative alla protezione sussidiaria con riferimento al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14. Lamenta che, nonostante le numerose criticità che lo stesso Tribunale aveva riscontrato sul territorio *****, non era stata riconosciuta la fattispecie invocata.
2. Tuttavia, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale versata in atti: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo, risulta, priva della specifica indicazione del provvedimento da impugnare (recando soltanto, come oggetto del mandato, l’indicazione del “ricorso per cassazione avverso decreto di rigetto del Tribunale”) oltre che mancante della data in cui sarebbe stata rilasciata.
La procura conferita, dunque, deve ritenersi nulla non essendo riconducibile al provvedimento da impugnare e non facendo emergere l’effettivo conferimento dell’incarico da parte del richiedente asilo in relazione alla specifica controversia (cfr. al riguardo, Cass. 28146/2018; Cass. 25447/2020): il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 365 c.p.c..
3. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Il Collegio da atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021