Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39889 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32951-2019 proposto da:

O.A.P., rappresentato e difeso dall’avv.to MASSIMO RIZZATO (massimo.riccazio.ordineavvocativicenza.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n 4120/2019, depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. O.A.P., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale 1.1. Perciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era ricercato dalla Polizia che voleva severamente punirlo per un errore che aveva commesso durante la sua attività lavorativa svolta nell’obitorio (scambio di cadaveri).

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo di ricorso, preceduto dalla richiesta di rimessione in termini per ammissione di tardività e sulla scorta dell’affermazione secondo cui non aveva avuto conoscenza del provvedimento impugnato per negligenza del precedente difensore, il ricorrente deduce la violazione delle norme relative alla protezione sussidiaria con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

1.1. Lamenta che, nonostante le numerose criticità che lo stesso Tribunale aveva riscontrato sul territorio *****, non era stata riconosciuta la fattispecie invocata.

1.2. Il ricorso è preliminarmente inammissibile per tardività.

1.3. Premesso che lo stesso ricorrente ha ammesso di non aver rispettato i termini per impugnare, si osserva che non è consentita la rimessione in termini richiesta: al riguardo questa Corte, ha avuto modo di chiarire che “l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione ma richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà (cfr. Cass.SU 27773/2020; Cass. 27726/2020).

1.4. Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti per l’applicazione della norma invocata, ove il ritardo sia stato determinato, come nel caso di specie, dalla negligenza del difensore che lo aveva patrocinato nel grado di merito.

1.5. Sussiste, inoltre, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale versata in atti: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo, risulta priva della indicazione del provvedimento da impugnare (recando soltanto, come oggetto del mandato, l’indicazione del “ricorso per cassazione”) e della data in cui sarebbe stata conferita.

1.6. In tale situazione, la procura deve ritenersi nulla non essendo riconducibile al provvedimento da impugnare e, dunque, non facendo emergere l’effettivo conferimento dell’incarico da parte del richiedente asilo in relazione alla specifica controversia (cfr. al riguardo, Cass. 28146/2018; Cass. 25447/2020): il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 365 c.p.c..

2. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Il Collegio da atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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