Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39891 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33732/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 8351/2019, depositata il 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. S.M., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era perseguitato dai suoi familiari perché aveva abbandonato la religione islamica. Ha aggiunto di essere disabile in quanto privo della mobilità ad un braccio, allegando tale handicap come fattore di vulnerabilità.

1.2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, essendo stato rifiutato il permesso di soggiorno nonostante che ricorressero seri motivi di carattere umanitario, riconducibili alla grave disabilità fisica da cui egli era affetto.

1.1. Lamenta che tale circostanza era stata del tutto ignorata nonostante la gravità e la conseguente impossibilità di svolgere nel paese di origine i lavori di allevamento del bestiame: ha dedotto che era a ciò impossibilitato a causa della grave patologia da cui era afflitto (focomelia dell’arto superiore sinistro) che non era stata affatto considerata dal Tribunale, in relazione alla valutazione della sua vulnerabilità.

1.2. Il motivo – che, in ragione del percorso argomentativo sviluppato, deve essere ricondotto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente o mancante su aspetti decisivi prospettati (cfr. Cass. SUU 17931/2013; Cass. 4036/2014; Cass. 26310/2017) – è fondato.

1.3. Infatti, il giudizio di comparazione che, erroneamente, viene parametrato dal Tribunale alla scarsa credibilità del racconto (cfr. pag. 13 del decreto) risulta del tutto privo della valutazione del grave handicap che affligge il ricorrente, invero decisivo all’interno di un esame complessivo della sua vulnerabilità e di un corretto raffronto fra l’integrazione raggiunta in Italia e le condizione del paese di origine nel quale dovrebbe reinserirsi, paese del quale, oltretutto, non sono state acquisite COI aggiornate, sul livello di tutela dei diritti fondamentali che viene garantito.

1.4. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, oltre che a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (cfr. Cass. 13079/2019; Cass. 8571/2020; Cass. 20642/2020; Cass. 198/2021).

2. Il decreto, pertanto, deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:

“secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

2. “il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;

Il Tribunale dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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