Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39892 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34122/2019 proposto da:

A.K., rappresentato e difeso dall’avv.to CHIARA BELLINI, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE VICENZA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 4662/2019, depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. A.K., proveniente dal Ghana, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto minacciato di morte dai membri della sua comunità a causa di un incidente sul lavoro capitato ad un suo dipendente, per il quale era stato falsamente accusato di fare parte di una setta e di aver compiuto un sacrificio umano. Ha aggiunto di essere stato, per tale ragione, violentemente aggredito e che, temendo ulteriori conseguenze, era fuggito previo transito in Libia.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle norme relative allo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria, nonché il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, sul divieto di refoulement.

1.1. Lamenta altresì la violazione del paradigma interpretativo predicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, assumendo che il Tribunale aveva apoditticamente escluso l’attendibilità del racconto.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria del giudice e valutazione delle dichiarazioni rese.

3. I due motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono intrinsecamente connessi e parzialmente sovrapponibili.

3.1. Essi sono entrambi inammissibili per mancanza di specificità essendo le censure conformate in modo meramente enunciativo e senza alcuno specifico riferimento alle singole fattispecie, tenuto conto che la credibilità del racconto è stata valutata dal Tribunale con motivazione congrua, sufficiente e rispettosa dal paradigma interpretativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (pag. 9 e 10 del decreto), e che la censura non contiene alcuna argomentazione, riferita specificamente alle singole fattispecie invocate, idonea a consentire a questa Corte di apprezzare le violazioni genericamente denunciate. I due motivi, dunque, parzialmente sovrapponibili si pongono in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; sino a risalire a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523).

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del principio del non refoulement: deduce che, ove fosse rimpatriato, correrebbe il rischio di subire un grave danno, e che ciò confliggeva con la tutela apprestata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

4.1. Il motivo rimane assorbito dalle argomentazioni spese per le precedenti censure, pur non essendo inutile evidenziare che il rischio di essere sottoposto a minaccia per la propria vita – tenuto conto della vantazione di inattendibilità del racconto – non è stata ricondotta dal ricorrente a nessun’altra circostanza e che, pertanto, anche tale censura – relativa ad una fattispecie il cui presupposto imprescindibile è rappresentato dalla credibilità – risulta generica e non decisiva, in quanto tale inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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