LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34124/2019 proposto da:
O.G., ALIAS A.G., rappresentato e difeso dall’avv.to CHIARA BELLINI, ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE VICENZA;
– intinto –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 8825/2019, depositata il 18/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. O.G., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto aveva timore di essere ucciso o imprigionato: aveva infatti investito una ragazza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa di meccanico mentre spostava un’automobile ed era privo di patente. La ragazza era stata portata in ospedale ed era morta successivamente; erano stati arrestati,al suo posto, la madre ed il suo capo.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle norme relative allo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria (violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5,7 e 14, nonché il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, sul divieto di refoulement.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria del giudice e valutazione delle dichiarazioni rese.
2.1. Lamenta altresì la violazione del paradigma interpretativo predicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, assumendo che il Tribunale aveva apoditticamente escluso l’attendibilità del racconto con motivazione generica ed affatto riferita al contesto socio politico e giuridico ordinamentale del paese di origine 3. I due motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono intrinsecamente connessi: il secondo rappresenta l’antecedente logico del primo e deve ritenersi fondato.
3.1. Il Tribunale ha valutato la credibilità del racconto, discostandosi dal paradigma interpretativo predicato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in quanto lo ha esaminato in modo atomistico, evidenziando contraddizioni del tutto marginali, ed omettendo di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria che avrebbe imposto l’acquisizione di C.O.I. attendibili ed aggiornate sulle condizioni giuridico ordinamentali del paese di origine, anche riguardanti le autorità carcerarie, nonché di cooperare attraverso l’interrogazione all’autorità consolare per acquisire informazioni sulla veridicità del racconto, posto che è stato tratteggiato il coinvolgimento delle autorità di polizia per un fatto di rilevanza penale.
3.2. In mancanza di tale percorso argomentativo, la decisione risulta in contrasto con quanto predicato dalla norma invocata: la censura risulta pertanto fondata.
4. Il primo motivo, per la parte concernente la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e la protezione umanitaria rimane logicamente assorbito in quanto, in relazione alla prima fattispecie, la credibilità assume un rilevo pregiudiziale; ed in relazione alla protezione umanitaria rimane decisivo l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria sul livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine sul quale nessuna adeguata indagine è stata compiuta.
4.1. In relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), invece, la censura è infondata in quanto la decisione di rigetto è basata su un adeguato riferimento a COI attendibili ed aggiornate sulle condizioni di insicurezza dell’Edo State (cfr. pag. 5 e 6 del decreto impugnato): ad esse e non sono state contrapposte dal ricorrente altre fonti informative idonee a giungere ad una diversa soluzione della controversia in relazione alla medesima fattispecie (cfr. ex multis, sulla specifica questione, Cass. 7105/2021 e Cass. 22769/2020).
5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del principio del non refoulement: deduce che, ove fosse rimpatriato, potrebbe subire un grave danno confliggente con la tutela apprestata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).
5.1. Il motivo rimane assorbito dalle argomentazioni spese per le precedenti censure.
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione; la sentenza va, dunque, cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto ed a quelli assorbiti sulla base dei seguenti principi di diritto:
“la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale” “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;
“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;
7. Il Tribunale di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte;
accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021