Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39896 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4005-2020 proposto da:

PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE PRISCO;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL FIORITA 90, presso lo studio dell’avvocato FRANCISCO LILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI SPATARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 923/2019 della CORTI’. D’APPITLO di,ATA N/ARO, depositata il 27/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’

ROBERTO.

RITENUTO

CHE:

1. la Corre d’Appello di Catanzaro, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale di Cosenza, ha accolto la domanda di risarcimento) di danni patrimoniali da demansionamento, equitativamente determinati, proposta da F.A. nei confronti della Provincia di Cosenza;

2. la Corte di merito argomentava sul totale svuotamento di mansioni verificatosi dopo il trasferimento del F. dalla Regione alla Provincia e per circa un triennio;

3. la Provincia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del lavoratore;

4. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione o falsa applicazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., nonché dell’art. 2118 c.c. ed errata interpretazione dei riferimenti giurisprudenziali posti a fondamento della decisione;

2. la Provincia premette che le mansioni svolte dal F. presso la Regione Calabria, prima del suo trasferimento alla Provincia, non potevano essere attribuite allo stesso dopo tale trasferimento, in quanto riguardanti funzioni mai delegate o trasferite dalla Regione alla Provincia, al punto che il Tribunale di Cosenza, in altra causa, aveva statuito l’illegittimità del predetto trasferimento e riconosciuto il diritto del lavoratore a permanere nei ruoli della Regione Calabria;

3. d’altra parte, aggiunge la Provincia, nessun diritto del lavoratore potrebbe considerarsi violato se vi è adibizione a mansioni equivalenti, equivalenza di cui la ricorrente asserisce esservi “prova in atti”;

4. il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile;

5. esso è infondato nella parte in cui si sostiene che, essendo stato dichiarato giudizialmente illegittimo il trasferimento del F. dalla Regione, per incoerenza di esso rispetto alla trasmissione di funzioni che, ai sensi della L.R. Calabria n. 34 del 2002, lo giustificava, la Provincia non potrebbe essere ritenuta responsabile dell’inadeguata utilizzazione del lavoratore e quindi della condizione di inoperosità in ipotesi determinatasi;

6. l’ipotesi regolata dalla legge regionale rientra certamente nel più generale ambito di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, con cui sono disciplinati gli effetti del trasferimento di personale tra enti pubblici non economici per trasferimento di attività, nel senso che, salve regole speciali, ad esso si applica l’art. 2112 c.c.;

7. conseguentemente, va data applicazione anche nel settore dell’impiego pubblico, mutatis mutandis, al principio, già affermato da questa S.C. in tema di lavoro privato, secondo cui “in caso di invalidità del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, il rapporto di lavoro permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e diverso con il soggetto già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continualo a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale; ne consegne che la responsabilità per violazione dell’art. 2103 c.c. (qui, D.Lgs. 165 del 2001, art. 52, n.d.r.) deve essere imputata a quest’ultimo e non anche al cedente ” (Cass. 7 agosto 2019, n. 21161);

8. è infatti vero che trasferimento di azienda e trasferimento di attività sono fenomeni tra loro non coincidenti, in quanto il secondo può avvenire anche senza il primo, se vi sia un mero spostamento) di personale e non dell’organizzazione attraverso) la quale veniva prodotto il servizio;

9. tuttavia, l’incardinamento del lavoratore nei ruoli dell’ente trasferitario, per quanto poi caducato, non può esimere il trasferitario stesso dalle responsabilità datoriali conseguenti alla relazione di fatto interinalmente realizzatasi;

10. la Provincia di Cosenza non può quindi chiamarsi fuori tout court dalle responsabilità, in quanto, stante anche la possibilità di adibire il dipendente a mansioni diverse, pur nel rispetto) del principio di equivalenza nell’ambito dell’area di inquadramento (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), era semmai suo onere, come giustamente argomenta la sentenza impugnata, dimostrare che nessun posto utile per il F. vi fosse presso la propria organizzazione;

11. il motivo è invece inammissibile, in quanto sostanzialmente apodittico, allorquando esso afferma che vi sarebbe prova in atti dell’adibizione del lavoratore, nel periodo controverso, a mansioni equivalenti a quelle proprie;

12. la Corte territoriale ha infatti argomentato in ordine all’emergere, dalle deposizioni testimoniali, della protratta condizione di inoperosità del lavoratore dopo il suo trasferimento alla Provincia ed a fronte di ciò non basta di certo) l’affermazione contraria in ordine al ricorrere di una diversa prova “in atti”, a costituire un valido motivo di ricorso per cassazione;

13. a proposito di quanto riguardante l’an debeatur va in questo contesto disattesa l’eccezione, sollevata dalla Provincia nella memoria finale, rispetto al fatto che, avendo la c.d. legge Del Rio (L. n. 56 del 2014) ritrasferito le funzioni a suo tempo delegate dalla Regione Calabria alla Provincia di Cosenza, con rientro) di esse alla Regione Calabria, soggetto legittimato passivamente per qualsiasi richiesta c/o condanna c/o pagamento sarebbe soltanto la Regione Calabria;

14. al di là di ogni altro profilo, è infatti evidente come i principi sopra richiamati non consentano di escludere che gli obblighi risarcitori conseguenti alla violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, permangano in capo al soggetto che, pur in esito a cessione poi dichiarata invalida, ha tenuto il comportamento illecito da cui scaturisce il diritto al ristoro patrimoniale;

15. irrilevante è infine l’affermazione di cui alla medesima memoria sull’assenza di poste di bilancio disponibili a soddisfare la pretesa del ricorrente, in quanto è palese che, rispetto al riconoscimento di diritti risarcitori, risulta ininfluente la previa allocazione dei fondi in capo al soggetto pubblico che di tali danni è chiamato a rispondere;

16. il secondo motivo adduce invece la violazione dell’art. 1126 c.c. (rectius, 1226 c.c.) ed errata interpretazione sul demansionamento e dei riferimenti giurisprudenziali;

17. il motivo è inammissibile;

18. esso, in una prima parte, richiama le valutazioni del Tribunale sul mobbing, ovverosia sulla volontaria persecuzione del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che nulla hanno a che vedere con il risarcimento) del danno riconosciuto dalla Corte di merito per il solo e diretto inadempimento agli obblighi datoriali di legittima utilizzazione della professionalità del ricorrente, sicché vi è incoerenza rispetto alla ratio decidendi che priva del tutto la censura di idoneità impugnatoria;

19. in una seconda parte il motivo, riproponendo argomenti del Tribunale di Cosenza rispetto all’assenza di dequalificazione, ha la sostanza di una mera riproposizione di questioni di merito, del tutto inammissibile in sede di legittimità (C., S.U., 34476/2019; C., S.U., 24148/2013);

20. alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

.1i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto) per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, deciso nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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