LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1099-2020 proposto da:
GEO INDUSTRIE SOC. CONS. ARL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO BONASERA;
– ricorrente –
LEVITICUS SPV SRL e per essa quale procuratrice speciale CF LIBERTY SERVIVINH SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA MARIO CAIO N. 8, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO SCARANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato TITO MONTEROSSO;
– controricorrente –
contro
BANCO BMP SOCIETA’ PER AZIONI, in persona del procuratore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA MARIO GAIO 8 presso lo studio dell’avvocato EILIANO SCARANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato TITO MONTEROSSO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1777/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza del 22 luglio 2019 la Corte di appello di Catania ha respinto il gravame proposto da Geo Industrie soc. cons. a r.l. avverso la sentenza del Tribunale etneo che aveva accolto solo parzialmente le domande della società dirette alla rideterminazione del saldo di alcuni rapporti bancari, intercorsi tra la stessa Geo Industrie e la Banca Popolare di Lodi, e alla condanna di quest’ultima alla ripetizione delle somme indebitamente percepite per interessi ultralegali, anatocistici e usurari, oltre che per l’indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto e per l’illegittima postergazione di valute. La Corte di merito ha rilevato che, per gli utilizzi oltre il limite dell’accordato degli affidamenti in conto corrente di importo minore o uguale ad Euro 5.000,00, era contrattualmente previsto un tasso di interesse debitore del 18,8244%, il quale superava il tasso soglia del 18,645% nella fattispecie operante; ha reputato tuttavia erronea la motivazione del Tribunale, il quale, ritenendo applicabile l’art. 1815 c.c., comma 2, al solo contratto di mutuo, aveva disatteso la richiesta di rideterminazione del saldo per l’eccedenza degli interessi rispetto al tasso soglia. La Corte di appello ha osservato che l’affidamento concesso al correntista era di importo superiore agli giuro 5.000,00, onde il “tasso di interesse debitore effettivo annuo” risultava essere pari al 14,1989%, che era “pacificamente al di sotto della soglia antiusura vigente nel periodo di riferimento”.
2. – La sentenza della Corte di Catania è impugnata per cassazione da Geo Industrie con un ricorso articolato in un unico motivo. Resiste con controricorso Leviticus SPV s.r.l. rappresentata dalla procuratrice speciale CE Liberty Servicing s.p.a.. Leviticus ha assunto la qualità di parte sostanziale del presente giudizio quale società subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, nella titolarità di Banco BPM s.p.a., nata dalla fusione di Banco Popolare Italiano (già Banca Popolare di Lodi) con Banca Popolare di Milano. Sono state depositate memorie. In data 27 maggio 2021 è stato depositato controricorso di Banco BPM, oggetto di precedente notificazione; il detto controricorso, pure illustrato da memoria, contiene una impugnazione incidentale fondata su di un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, in combinato disposto con la L. n. 108 del 1996, art. 1 e art. 2, comma 4, per avere la Corte di appello affermato l’insussistenza dell’usura con riferimento al conto corrente n. 172674, sul presupposto che il tasso d’interesse convenuto, individuato nella misura del 14,1985%, doveva ritenersi contenuto entro la soglia del 14,25% stabilita per le aperture di credito in conto corrente superiori ad Euro 5.000,00 nel trimestre di riferimento (1 aprile 2005 – 30 giugno 2005). Viene lamentato che il giudice distrettuale abbia mancato di considerare che per la determinazione del tasso di interesse occorreva tener conto degli ulteriori oneri collegati all’erogazione del credito, peraltro accertati nella consulenza tecnica d’ufficio svolta in grado di appello: deduce l’istante, pertanto, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola che prevedeva interessi usurari e affermare, in conseguenza, a norma dell’art. 1815 c.c., comma 2, che alla banca non spettava alcun interesse.
Il ricorso incidentale condizionato oppone l’errore o l’omesso esame di un fatto rilevante e di elementi istruttori oggetto di discussione e aventi carattere decisivo. Esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui vi si assume che al rapporto bancario oggetto di causa sarebbero applicabili le condizioni indicate nella lettera-contratto del 31 maggio 2005 e nell’allegato documento di sintesi. Si deduce che l’errore del giudice di appello sarebbe stato quello di non rilevare “da diversa natura e/o formula del ‘tasso debitore effettivo annuò” che non corrisponderebbe al tasso debitore nominale e non coinciderebbe col TEG”.
2. – Il ricorso incidentale di cui si è appena detto è improcedibile. Il controricorso in cui esso è stato svolto risulta depositato tardivamente. Ebbene, la disposizione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, secondo cui il ricorso per cassazione deve, a pena d’improcedibilità, essere depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni, decorrente dalla data della sua notificazione alla parte contro cui è proposto, si applica, in virtù del rinvio operato dal comma 3 dell’art. 371 dello stesso codice, anche al ricorso incidentale: l’inosservanza di tale termine, che ha carattere perentorio, è poi rilevabile anche di ufficio e non può ritenersi sanata nemmeno dal fatto che il destinatario del ricorso incidentale tardivamente depositato abbia resistito con controricorso senza sollevare l’eccezione d’improcedibilità della impugnazione avversaria (Cass. 15 giugno 1981, n. 3878).
3. – Il ricorso principale è invece fondato.
Come è noto, per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito (art. 644 c.p., comma 4).
La Corte di appello, nel verificare se, nella fattispecie che qui interessa, fosse stato superato il tasso soglia, ha preso in considerazione, come si è detto, un non meglio precisato “tasso di interesse debitore effettivo annuo”. Tale tasso come chiarito in ricorso (pag. 12), risulta dallo stesso testo contrattuale e non appare affatto coincidente col tasso effettivo globale (TEG): e cioè col tasso che indica il costo complessivo dell’operazione, comprensivo delle richiamate commissioni, remunerazioni e spese che assumono importanza nel quadro della “determinazione del tasso di interesse usurario” di cui all’art. 644 c.p., comma 4; va rimarcato, in proposito, come Geo Industrie abbia riprodotto, nel corpo del ricorso (pag. 12), stralci del contratto di conto corrente da cui emerge che il detto “tasso debitore effettivo” non congloberebbe altri oneri. Le stesse controricorrenti rilevano, del resto (cfr. ad es. pag. 23 del controricorso di Leviticus e pag. 22 del controricorso di Banco BPM), che tale tasso coinciderebbe col saggio di interesse che scaturisce dagli effetti della capitalizzazione trimestrale annua del tasso nominale (non, quindi, col tasso di interesse maggiorato dei costi aggiuntivi del finanziamento).
Non vale opporre che ai fini del calcolo del TEG commissioni, remunerazioni e spese vadano aggiunte al tasso nominale (e cioè al tasso d’interesse, in percentuale e su base annua, dell’interesse preteso per l’operazione di finanziamento consistente nell’affidamento), e non al detto “tasso di interesse debitore effettivo annuo”, come invece sembrerebbe pretendere la società istante. Quel che rileva, infatti, è l’errore in cui è incorsa la Corte di merito nell’individuazione del TEG: errore consistito nel mancato apprezzamento delle commissioni, remunerazioni e spese che incidono sul costo complessivo dell’operazione. Deve solo precisarsi – per completezza – che con riguardo alla commissione di massimo scoperto la verifica dell’usura imponeva non già di includere la stessa nel tasso effettivo globale, quanto di effettuare la separata comparazione del TEG e della commissione stessa, eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” e con la “commissione di massimo scoperto soglia”, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303.
E’ indubbio, del resto, che – contrariamente a quanto ritenuto dalla controricorrente – quello teste’ indicato sia un errore di diritto. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre (o non ricorre) a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e, cioè, del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l’erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali chiede la cassazione (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348). Ebbene, il vizio di cui è affetta la sentenza impugnata consiste proprio nell’erronea applicazione della prescrizione normativa che impone di quantificare il TEG prendendo in considerazione tutte le voci (escluse imposte e tasse) che danno ragione del costo totale dell’operazione di finanziamento, oltre che di apprezzare, nei termini sopra accennati, la commissione di massimo scoperto.
3. – La sentenza va allora cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania, che giudicherà in diversa composizione.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione all’impugnazione accolta e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Banco BMP, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6' Sezione Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021