Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39900 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32273/2019 proposto da:

O.A., rappresentato e difeso dall’avv.to MICHELE CAROTTA, ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 7832/2019, depositato il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. O.A., proveniente dalla Nigeria (Edo State), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto a causa di una vicenda familiare relativa alla consegna di documentazione di un terreno ereditato dal padre che egli intendeva vendere per onorare gli ingenti debiti ereditati, si era recato dallo zio che la deteneva e si rifiutava di consegnargliela. Uno dei ragazzi che lo aveva accompagnato, aveva sparato uccidendo il parente e gli aveva intimato di non rivelare a nessuno come si erano svolti i fatti: per tale ragione, temendo rappresaglie, era fuggito, previo transito in Libia. 2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente ed inesistente e la nullità del procedimento in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonché al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, ed all’art. 50 bis c.p.c., in quanto il tribunale aveva delegato un giudice onorario non facente parte del collegio giudicante per la sua audizione, venendo così meno la necessaria e diretta percezione e vicinanza agli elementi essenziali del racconto, imprescindibili per la decisione.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Questa Corte ha recentemente risolto il contrasto esistente fra le sezioni semplici, affermando il principio, secondo il quale “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (cfr. Cass. 5425/2021) 2. Con il secondo motivo, lamenta, altresì, la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., con nullità della sentenza per motivazione apparente, inesistenza e nullità del procedimento, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere il giudice violato i canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori, nonché per aver omesso l’esame di un fatto decisivo.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In relazione alla censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, deve preliminarmente rilevarsi che il ricorrente non ha indicato il fatto storico, principale o secondario di cui il Tribunale avrebbe omesso l’esame.

2.2. In secondo luogo, la censura, parzialmente sovrapponibile a quella successiva, si appunta sulla valutazione del Tribunale riguardante la coerenza intrinseca ed esterna del racconto nonché la situazione del paese di provenienza che sarebbe stato valutato senza considerare sufficientemente le fonti internazionali disponibili in confronto con la situazione narrata.

2.3. In tal modo, il ricorrente – tenuto conto che la motivazione resa in punto di credibilità risulta congrua e logica e che la condizione del paese, soprattutto con riferimento all’esistenza di un conflitto armato, è fondata sullo specifico ed accurato riferimento a C.O.I. attendibili ed aggiornate (fra i tanti, report EASO 2019: cfr. pag. 13 del decreto) – richiede a questa Corte una rivalutazione di merito delle emergenze istruttorie, non consentita in questa sede, in quanto fondata soltanto sulla contrapposizione di una diversa valutazione della situazione emergente dalle informazioni di riferimento: e vale solo la pena di rilevare che il racconto narrato è stato accuratamente esaminato (cfr. pag. 5 e 6) e che sono state analiticamente evidenziate tutte le contraddizioni rilevate. Risulta pertanto rispettato il paradigma valutativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente, inesistente e nullità del procedimento, in relazione all’art. 115 c.p.c. ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere omesso di applicare il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova, con riferimento alla credibilità intrinseca del ricorrente.

3.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

3.2. Il ricorrente assume che la motivazione resa dal Tribunale era affetta da violazione di legge in quanto era stato escluso che potesse essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti in ragione della sua presunta inattendibilità, con ciò errando, in quanto la fattispecie invocata è strettamente correlata alla credibilità del racconto che, una volta esclusa, pregiudica, con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), qualsiasi altro percorso argomentativo.

3.3. Quanto poi all’esistenza di un conflitto armato, il Tribunale ha reso un percorso argomentativo assolutamente aderente alla giurisprudenza di questa Corte, fondato su un accurato esame delle C.O.I. aggiornate (puntualmente richiamate) dalle quali è emerso che l’Edo State presenta un livello di violenza indiscriminata talmente basso da far ritenere l’inesistenza di un rischio, per la popolazione civile, di essere esposta ad episodi di violenza, salvo casi particolari nei quali vi siano elementi di natura individualizzante (cfr. Cass. 13940/2020; Cass. 16122/2020), inesistenti nel caso di specie: e, vale solo la pena di rilevare che la valutazione delle informazioni emergenti dalle C.O.I. rientra nel potere insindacabile del giudice di merito ove, come nel caso di specie, sia fondato su una motivazione congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale.

4. Con il quarto motivo, infine, lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente ed inesistente nonché nullità del procedimento nonché la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 5, comma 6 T.U.I. per non avere giudice valutato la vulnerabilità in relazione alla condizione di vita del ricorrente allegata in giudizio, nonché per aver omesso l’esame di un fatto decisivo.

4.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, non viene indicato il fatto storico principale o secondario di cui sarebbe stato omesso l’esame.

4.2. In secondo luogo, la motivazione in punto di vulnerabilità tiene conto dei parametri ermeneutici affermati da questa Corte sul giudizio di comparazione, rispetto al quale la stessa censura – del tutto generica anche in relazione alla indicazione e localizzazione dei documenti che non sarebbero stati esaminati in relazione all’integrazione (cfr. pag. 21 penultimo cpv.) – non prospetta circostanze specifiche che non sarebbero state apprezzate dal Tribunale, dovendosi tener conto che è stato compiutamente esaminato l’inserimento raggiunto in Italia, ritenuto insufficiente: la relativa valutazione, pertanto, risulta insindacabile in questa sede.

4.3. E, vale solo la pena di rilevare che quanto alla vulnerabilità, la censura non contiene alcuna specifica indicazione degli aspetti che non sarebbero stati apprezzati dal Tribunale.

5. Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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