Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39901 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32289/2019 proposto da:

A.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MARADEI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 7439/2019, depositato il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. A.M.E., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto faceva parte del gruppo ***** ed aveva partecipato ad alcune manifestazioni a favore dell’indipendenza dello stato del Biafra: temeva, dunque, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dal governo.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

Deve premettersi che la decisione viene assunta, prescindendo dai controlli preliminari, sulla base della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019):

in relazione a tale principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si osserva, infatti, quanto segue.

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’erronea valutazione delle prove allegate, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonché la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, viene indistintamente ricondotta a più vizi contemplati dall’art. 360 c.p.c., senza che le argomentazioni ad esso sottese consentano di cogliere la specificità di ciascuna critica prospettata.

1.2. A ciò si aggiunge che non viene affatto indicato il fatto storico principale o secondario che la Corte avrebbe omesso di esaminare, limitandosi a criticare la motivazione attraverso rilievi del tutto generici incentrati sulla denuncia di un erroneo e lacunoso esame delle circostanze dedotte dalla parte in giudizio ed un’omessa attività istruttoria, senza affatto specificare quali fossero le carenze riscontrate.

2. Con il secondo motivo, deduce altresì ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione delle norme in materia di protezione dello straniero nonché del riconoscimento dello stato di rifugiato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 ed 8.

2.1. La censura è inammissibile in quanto non ha colto la principale ratio decidendi della pronuncia che ha ritenuto non credibile il racconto: la doglianza omette del tutto di confrontarsi con questo preliminare presupposto la cui mancanza – che non è stata oggetto di specifica censura – rende non decisiva, in relazione alla specifica fattispecie, ogni altro rilievo.

3. Con il terzo motivo, si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. G ed H e dell’art. 10, comma 3 della Carta Costituzionale, in relazione all’asilo politico ed alla violazione del principio del “non refoulement” di cui all’art. 3 CEDU.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. La censura prospetta infatti “un possibile recupero del più ampio diritto di asilo costituzionale” e sembra lamentare il mancato esame, in via gradata, della protezione umanitaria: ma non tiene conto che la questione, pur astrattamente rilevabile, in ragione dell’entrata in vigore della L. n. 132 del 2018 e delle circoscritte ipotesi di protezione speciale, inidonee a “riempire” l’intero ambito dell’asilo costituzionale di cui all’art. 10 Cost., si scontra, in relazione al caso di specie, con la non retroattività della norma teste’ richiamata (cfr. Cass. SU 29459/2019): dovendosi, pertanto, vagliare la fattispecie in relazione all’art. 5, comma 6 T.U.I. che contempla la protezione individualizzata atipica e residuale, la censura si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha affermato che la protezione umanitaria è idonea ad esaurire tutte le possibili forme di tutela (cfr. Cass. 16362/2016; Cass. 10682/2012; Cass. 19176/2020).

3.3. A ciò si aggiunge, per altro verso, che la censura non sembra cogliere la ratio decidendi della pronuncia impugnata che ha esaminato gradatamente tutte le forme di protezione, maggiori e minore, previste dal nostro ordinamento, non riscontrandone i presupposti.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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