Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39902 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32938/2019 proposto da:

W.B., rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLO TACCHI VENTURI, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA;

– intimato –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 7940/2019, depositata il 26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. W.B., proveniente dalla Guinea Konakry, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto aveva perso il padre durante una manifestazione politica nel corso della quale erano state uccise 150 persone: aveva temuto, a causa di ciò, di non essere protetto né tutelato dallo Stato.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

Deve premettersi che la decisione viene assunta, prescindendo dai controlli preliminari, sulla base della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019): in relazione a tale principio, il ricorso deve essere rigettato.

Si osserva, infatti, quanto segue.

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

1.1. Lamenta una erronea valutazione di credibilità del racconto e l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria del giudice.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Il Tribunale, infatti, nella valutazione della credibilità ha ritenuto non credibile il racconto narrato evidenziando le insanabili contraddizioni riscontrate ed attenendosi al paradigma interpretativo predicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, richiamando anche fonti informative aggiornate sulle condizioni di sicurezza e di stabilità del paese di origine (cfr. pag. 8, 9 e 10 primo cpv. del decreto impugnato).

1.4. Gli accertamenti effettuati in ossequio al dovere di cooperazione istruttorio di cui è stato dato conto in motivazione inducono a ritenere che il Tribunale abbia correttamente applicato la norma che si assume violata, essendo emerso dall’esame delle COI aggiornate e puntualmente richiamate che fosse insussistente nel paese di origine il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti o a violenza indiscriminata in relazione ad un conflitto armato.

1.5. La censura, dunque, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Tribunale non aveva correttamente valorizzato i fatti di causa in relazione alla domanda concernente il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Il vizio dedotto, infatti, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, non è più esistente in quanto la formulazione della norma è stata modificata, contemplando soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 e art. 50 bis c.p.c., nonché dell’art. 16 Direttiva Ue 32/2013.

3.1. Lamenta che la sua audizione era stata affidata ad un G.O.P. che non aveva fatto parte del collegio giudicante, rendendo con ciò nullo l’intero procedimento.

3.2. Il motivo è infondato.

3.3. La questione proposta, relativa alla delega dell’audizione del richiedente asilo al GOT che non faccia poi parte del collegio giudicante è stata recentemente affrontata da Cass. S.U. 5425/2021 che, componendo il contrasto formatosi fra le sezioni semplici, ha affermato che “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta”.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): deduce che il Tribunale aveva fatto ricorso a fonti informative inattendibili e non aggiornate.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Premesso che sono state richiamate COI riconducibili a quanto disposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (report Easo 2018, cfr. pag. 9 e 10 del decreto impugnato) questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi.” (cfr. Cass. 7105/2021).

4.3. Nel caso in esame, il ricorrente ha del tutto omesso di contrapporre alle C.O.I. richiamate, fonti informative diverse e più idonee per giungere ad una diversa decisione della controversia.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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