LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34175/2019 proposto da:
M. M. B.B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 7897/2019, depositata il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. E.M. M. B.B. proveniente dal Cameroun, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione Internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era fuggito a causa delle minacce del padre che lo voleva far convertire all’ISLAM.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Deve premettersi che la decisione viene assunta, prescindendo dai controlli preliminari, sulla base della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019): in relazione a tale principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Si osserva infatti quanto segue.
1.2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della direttiva 2004/83/CE come recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, per violazione del dovere di cooperazione istruttoria.
1.4. Il motivo è inammissibile in quanto è privo di specificità.
1.5. Il Tribunale, infatti, ha correttamente valutato la narrazione del ricorrente ed ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria, richiamando fonti informative attendibili ed aggiornate sulle condizioni del paese di origine (cfr. pag. 8 e 9 del decreto impugnato).
1.6. A fronte di ciò la censura è del tutto priva dell’indicazione di fonti diverse, attendibili e più aggiornate, idonee a condurre ad una diversa decisione: al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi” (cfr. Cass. 7105/2021 ed in termini Cass. 22769/2020).
2. Con il secondo motivo, lamenta l’omesso esame delle dichiarazioni rese per la valutazione delle condizioni del suo paese di origine.
2.1. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le condizioni del proprio paese erano caratterizzate da grave insicurezza.
2.3. Le censura è inammissibile per genericità e mancanza di specificità, in quanto non viene affatto indicato quali dichiarazioni non sarebbero state esaminate: inoltre, come già rilevato in occasione della motivazione del precedente motivo, sono state indicate C.O.I. attendibili ed aggiornate alle quali vengono contrapposte, in relazione alla presente censura soltanto testate giornalistiche ed il sito “*****” che ha una funzione di prevalente sostegno al turismo e che, secondo la giurisprudenza condivisa da questo Collegio, non è idonea allo scopo di fornire notizie attendibili per gli accertamenti necessari in materia di protezione internazionale.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per mancata concessione della protezione sussidiaria.
3.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità, essendo conformato in modo meramente assertivo e tale da non prospettare, in relazione alla vicenda narrata ed alle informazioni assunte dal Tribunale, quali errori di valutazione sarebbero stati commessi.
4. Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
4.1. Anche tale censura è totalmente generica ed è conformata attraverso l’enunciazione dei principi affermati in materia ma senza alcuna indicazione dei diversi elementi che il Tribunale avrebbe dovuto considerare in funzione di un diverso giudizio di comparazione.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021