Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39904 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – rel. Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30296/2019 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARTURO CALZA 37, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PICCIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato ARTURO VENTURA, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 23/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RILEVATO

che:

1. B.B., proveniente dal Senegal, ricorre per cassazione, con ricorso articolato in quattro motivi, avverso il decreto n. 3795 del 2019, emesso dal Tribunale ordinario di Bologna il 23 agosto 2019.

2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Il ricorso riporta una scarna ricostruzione della situazione personale del ricorrente. Il ricorrente si limita ad affermare che le sue indicazioni, di provenire da un paese ove esiste una guerra tra etnie, non siano state sufficientemente approfondite dal giudice di merito. Articola quattro censure.

RITENUTO

che:

5. Con il primo motivo deduce la nullità, senza riportare menzione delle norme violate, del decreto del Tribunale di Bologna, per mancata traduzione dello stesso nella lingua francese, unica di conoscenza del ricorrente, che per tutto il resto della procedura è stato assistito da un interprete.

6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13: il tribunale avrebbe affermato, contrariamente alla realtà dei fatti, che nella regione del Casamance, di provenienza del ricorrente, non sussista un conflitto armato.

7. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, perché il provvedimento della commissione territoriale è stato firmato dal solo Presidente.

8. Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, laddove il decreto impugnato ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, pur avendo il ricorrente depositato documenti atti a documentare la sua integrazione lavorativa ed avendo allegato l’impossibilità di rientrare in Senegal appartenendo ad un partito opposto rispetto a quello governativo.

9. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, redatta in calce al ricorso, risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13.

10. Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass. SU 15177/2021).

11. Nel caso di specie la procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste’ richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

12. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

13. Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha affermato che la mancata certificazione della data nella procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, disciplinata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, non incide in alcun modo sull’esistenza del negozio di conferimento del mandato a resistere nel giudizio di legittimità da parte del conferente, che risulta completo in ogni sua parte, indicando gli estremi dell’atto impugnato e la data di conferimento, semmai determinando, come si è visto, l’inammissibilità del ricorso per assenza di un elemento che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, per l’appunto costituito dalla certificazione della data da parte del difensore: carenza inemendabile che è il riflesso di un negozio di procura viziato in modo radicale – e quindi foriero di ipotesi di responsabilità professionale – ma non inesistente, provenendo dal soggetto conferente già destinatario del provvedimento sfavorevole ed espressivo della volontà di attribuire al difensore il mandato alle liti per promuovere il giudizio di cassazione finalizzato ad ottenere la riforma della decisione sfavorevole.

14. E’ stato, di conseguenza, affermato, nella stessa pronuncia, il principio di diritto secondo cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

Nel caso di specie, pertanto, va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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