LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32409/2019 proposto da:
D.L., elett.te domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to CLEMENTINA DI ROSA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto ruolo generale n. 3894/2019 emesso dal TRIBUNALE DI NAPOLI depositato in data 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
D.L., cittadino del Senegal, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per sottrarsi alle conseguenze di un’ingiusta accusa di furto sollevata nei relativi confronti;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento D.L. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che ne ha disposto il rigetto con decreto del 24/9/2019;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’istante nel corso del procedimento; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da D.L. con ricorso fondato su quattro motivi;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il Tribunale di Napoli erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett., alla luce dei fatti e delle vicende narrate dal richiedente in relazione alla propria storia personale;
il motivo è infondato;
osserva al riguardo il Collegio come, con riguardo ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale in relazione alle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), rispetto alla valutazione in questa sede censurata dal ricorrente, assuma valore dirimente la circostanza, sottolineata dal tribunale, della sostanziale inattendibilità del racconto di vita dell’odierno ricorrente (mai adeguatamente contestata in questa sede), ciò che esclude in radice la stessa configurabilità dei presupposti per il riconoscimento delle ridette forme di protezione, attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione (nella specie mancata) del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali del richiedente;
quanto al rivendicato riconoscimento della protezione sussidiaria con specifico riguardo all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), varrà considerare come, nel caso di specie, il tribunale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice di merito nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;
con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il Tribunale di Napoli erroneamente escluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in favore dell’istante senza procedere ad alcuna valutazione comparativa tra il livello di integrazione del ricorrente nel territorio italiano e il rischio di compromissione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona in caso di rimpatrio;
con il terzo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il tribunale erroneamente esercitato i propri doveri di cooperazione istruttoria, con specifico riguardo all’approfondimento della vicenda personale dell’istante nonché alla dalla situazione socio-politica nel paese di origine e dei paesi di transito;
con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il tribunale omesso di considerare gli elementi di prova offerti con riguardo alla situazione socio-politica della regione di provenienza e della situazione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente; il secondo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili;
al riguardo, fermo quanto già dedotto con riferimento alla mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, con riguardo al tema concernente la c.d. protezione umanitaria, varrà considerare come, attraverso le censure in esame, l’odierno ricorrente si sia limitato allo svolgimento di un’analisi critica del tutto generica del provvedimento impugnato, limitandosi al richiamo dei principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità senza alcuno specifico riferimento alle ragioni concrete e individuali destinate a sostenere la plausibilità dell’invocazione della protezione specificamente rivendicata;
in particolare, a fronte delle indicazioni contenute nel provvedimento impugnato – incline ad escludere il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della protezione in esame – l’istante ha contenuto la strutturazione delle proprie doglianze a un’astratta e apodittica affermazione circa la mancata esecuzione, da parte del giudice a quo, del giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto in Italia e la propria condizione di provenienza, senza tuttavia concretizzare detta contestazione in rapporto alla propria specifica vicenda individuale, astenendosi financo dall’indicare alcun minimo elemento circostanziale di fatto, tanto con riguardo alle forme, ai caratteri o al livello del proprio processo di integrazione in Italia, quanto con riferimento alle eventuali prerogative fondamentali della persona destinate ad essere pregiudicate in caso di rimpatrio;
ciò posto, l’irriducibile genericità della censura esaminata impedisce, tanto di cogliere lo spessore effettivo dei relativi contenuti critici, quanto la reale consistenza dell’interesse alla proposizione del motivo d’impugnazione in esame, con la conseguente inevitabile qualificazione della relativa inammissibilità;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in difetto di una tempestiva costituzione dell’amministrazione resistente;
dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021