Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.39909 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24418/2019 proposto da:

K.I., rappresentato e difeso dall’avv. ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

K.I., cittadino della Nigeria (Lagos), adiva il Tribunale di Torino a seguito della decisione di rigetto della Commissione territoriale, chiedendo la protezione c.d. sussidiaria e in subordine quella umanitaria. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di essere fuggito dal suo villaggio, in seguito a un attacco dei pastori fulani che avevano distrutto il villaggio, in ***** dove viveva una situazione di difficoltà economica, in seguito fuggiva in Algeria, in Libia, e infine in Italia. Dichiarava di non voler tornare in Nigeria in quanto privo di abitazione e di sostentamento economico.

Il Tribunale di Torino, con decreto 26 luglio 2019, n. 4907, rigettava la domanda.

Avverso la decisione del Tribunale di Torino K.I. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, o comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è inammissibile. Anzitutto si invoca un parametro l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – non applicabile ratione temporis alla fattispecie. Inoltre, in rubrica si invoca la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, senza poi sviluppare tale doglianza nello svolgimento del motivo, ove il ricorrente si limita ad invocare il principio della prova attenuata e a denunciare che “nel caso specifico la vicenda nasce dalla complessità della società africana, che non può essere capita e interpretata secondo i canoni di evoluzione tipici delle società evolute”.

2. Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo è inammissibile. A prescindere dal richiamo di un parametro – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – che come si è appena detto non è ratione temporis applicabile, il motivo non si rapporta alla motivazione svolta dal Tribunale sul punto.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell’interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell’art. 370 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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