LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23922-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
IMPRESA BACCHI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 105/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
RILEVATO
che:
p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 105/05/13 del 4 luglio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato alla Impresa Bacchi srl in recupero di maggiore imposta sul reddito 2006 conseguente a disconoscimento di costi deducibili (maggiori compensi erogati agli amministratori rispetto a quanto riconosciuto con delibera assembleare: D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. c bis e art. 109).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che i compensi erogati agli amministratori fossero interamente deducibili, in quanto conformi al bilancio ed alla relativa delibera di approvazione, sostitutiva di quella contestata dall’agenzia delle entrate.
Con il motivo di ricorso in esame, formulato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’amministrazione finanziaria deduce la necessità che i compensi degli amministratori vengano stabiliti con una esplicita delibera assembleare, non surrogabile dalla delibera di approvazione del bilancio.
p. 2. In data 6 settembre 2017 la Impresa Bacchi srl ha formulato istanza di sospensione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, allegando a tal fine copia della domanda di definizione agevolata presentata il 2 ottobre 2017; copia della ricevuta di avvenuta presentazione della medesima, nonchè copia della ricevuta di versamento, il 29 settembre 2017, della prima rata mediante mod. F 24.
p. 3. In base al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017: “8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018 (…).
10. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. (…) Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Nel caso in esame non risulta essere stato notificato da parte dell’amministrazione finanziaria, nel termine di legge, diniego di definizione; nè risulta essere stata proposta istanza di trattazione da alcuna parte.
PQM
La Corte:
– V.to il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, conv. in L. n. 96 del 2017;
– dichiara estinto il processo;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021