LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22200/2019 proposto da:
T.A., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO GOTI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1962/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame proposto da T.A. avverso l’ordinanza dell’18.10.2017 con la quale il Tribunale di Bologna aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.A., affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonché l’omesso esame del contesto di violenza generalizzata esistente in Pakistan, suo Paese di origine, perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di ravvisare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il motivo è fondato.
La Corte di Appello ha totalmente omesso l’esame della situazione esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione, sulla base della valutazione di non credibilità della storia, tralasciando di considerare che “Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020, Rv. 658561; cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711 e Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19725 del 22/09/2020, Rv. 659003).
Era dunque onere della Corte di Appello esaminare la situazione esistente nel Paese di provenienza del richiedente, dando atto delle C.O.I. consultate e delle notizie da esse tratte, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile. Quanto sopra, in aderenza al concorrente principio secondo cui “Il riferimento operato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130).
L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021