LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24512/2016 proposto da:
D.V.G., erede di R.R., RO.RO., R.M., eredi di R.R. e R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BELLA VILLA 66/D, presso lo studio dell’avvocato TATIANA TARLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO SPENA, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
S.G., in proprio e quale erede dei genitori S.A., e SA.NU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TORRE ARGENTINA 47, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO COLONNELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI DE PASCALE, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
P.R., R.G., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SMIROLDO, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA RASOIO, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
D.V.C., R.A., R.M., R. FRANCA, C.V.A., in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sui minori RO.GE., RO.AN. e per rappresentazione del figlio premorto RO.RO., SP.PA., I.C., I.G., I.M., R.M., RO.RO., D.V.G. in proprio e anche quale liquidatore della R. COSTRUZIONI S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3844/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio trae origine da due distinti procedimenti svoltisi innanzi al Tribunale di Napoli.
Il primo giudizio venne introdotto da S.A., G. e Sa.Nu. contro gli eredi di R.R. e la R. Costruzioni s.r.l.; gli attori esposero di aver acquistato, con atto per notar Monda del 16.2.1983, unitamente a Ro.An., pro indiviso, la piena proprietà di un fondo sito in *****, avente una estensione di 5510 mq., riportato in catasto al foglio *****, p.lla ***** e di averlo diviso con l’altro acquirente secondo le seguenti quote: a S.A. i diritti proporzionali pari a 1260/5110, a S.G. pari a 1000/5110, a Ro.An. 1850/5110. Successivamente, con scrittura privata del 18.5.1984, R.R. da una parte e S.A., S.G., Sa.Nu. e Ro.An. dall’altra, riconobbero di aver provveduto, in separata sede, allo scioglimento della comunione con l’assegnazione a Ro.An. di un’estensione di terreno di mq. 1850, corrispondente alla particella ***** mentre a S.A., S.G. e Sa.Nu. venne attribuita in comune e pro-indiviso la p.lla *****, avente un’estensione di mq. 3260; nella stessa scrittura si dava atto che R.R. acquistava per sé o per persona o ente da nominare una zona di mq. 2710 facente parte della superficie attribuita ai S., distaccata dalla superficie di mq 3260.
In seguito alla morte di R.R., i suoi eredi, il coniuge, i figli ed i fratelli Ro.Ge., Gi. e An. da un lato ed i S. dall’altra, con scrittura privata del 27.8.1988, conferirono procura irrevocabile a vendere ed amministrare i cespiti immobiliari a Ro.An. senza obbligo di rendiconto ai S. ma solo agli eredi R. ed ai propri germani. Nella scrittura privata si affermava che “l’affare di cui al contratto che precede, sia pure stipulato al nome di R.R., dove ritenersi sociale tra i germani R.R., An., Gi. e Ge.”.
Con atto di divisione del 30.11.1997 per notar Sc., si addivenne alla divisione tra i S. ed Ro.An. delle proprietà comuni erette sul fondo, che, secondo la prospettazione degli attori S., comprendevano sia i beni di proprietà del S. sia quelli che appartenevano ai Ro.An..
I S. esposero di aver pagato le imposte relative sia ai beni di loro proprietà che relative ai beni del R.; sostennero che erano state rimborsate dai convenuti le somme relative agli anni 1994-1996 mentre gli oneri relativi al saldo del 1996 e le imposte degli anni 1998-1999 non erano stati rimborsati per questioni insorte tra i soci della R. Costruzioni s.r.l.. Gli attori chiesero quindi il pagamento delle somme anticipate al fisco in favore della porzione di terreno della società di fatto, costituita dai fratelli R., Ro.An., nel costituirsi in giudizio, non contestò la ricostruzione fattuale dei S. ma eccepì che tenuta ai pagamenti fosse la F.lli Rosano C.s.
.Rosano Gennaro e. R.G. eccepirono la loro estraneità alla pretese e la prescrizione del diritto.
Gli eredi di R.R. si costituirono e dedussero che fosse pregiudiziale l’accertamento della titolarità delle fabbriche in capo al loro dante causa; sostennero che la scrittura del 1988 non aveva trasferito la titolarità della comunione ai R.. Per tale ragione chiesero di essere dichiarati esclusivi proprietari della porzione di fondo di mq. 2710 e delle fabbriche erette e non alienate, previa dichiarazione di nullità della procura a vendere per notar Incoronato e dell’atto di divisione per notar Sc. del 30.11.1997. Chiesero, inoltre, l’accertamento della proprietà degli immobili fittiziamente intestati agli attori o, in subordine trai quattro Fratelli R. e, accertata la comproprietà su una quota del 25%, chiesero lo scioglimento della comunione; chiesero, inoltre, dichiararsi la nullità, per difetto di causa, della procura rilasciata a Ro.An. dai S. e l’atto di divisione tra questi e Ro.An., oltre al rendimento dei conti nei confronti di Ro.An. e degli eredi di R.R..
Il Tribunale di Napoli affermò la validità della scrittura del 18.5.1984, cui attribuì il valore di trasferimento della proprietà ed accolse le domande dei S. nei confronti di Ro.An., rigettandole nei confronti della società di fatto.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’1.10.2015 accolse l’appello di S.G..
La corte di merito articolò il suo iter decisionale muovendo dal contenuto della scrittura privata del 18.5.1984, con la quale R.R. da una parte e S.A., S.G., Sa.Nu. e Ro.An. dall’altra riconoscevano di aver provveduto allo scioglimento della comunione con l’assegnazione a Ro.An. di un’estensione di terreno di mq. 1850, corrispondente alla particella *****, mentre a S.A., S.G. e Sa.Nu. era stata attribuita in comune e pro-indiviso la p.lla *****, avente un’estensione di mq. 3260; nella stessa scrittura si dava atto che R.R. acquistava per se o per persona o ente da nominare una zona di mq. 2710 facente parte della superficie attribuita ai S. distaccata dalla superficie di mq. 3260.
Conseguentemente i giudici d’appello ritennero che R.R. era divenuto proprietario dell’area di mq. 2710 in virtù della scrittura privata del 18.5.1984, che tale circostanza non era stata contestata dalle parti e che su di essa si fosse formato il giudicato implicito. Secondo la corte distrettuale, il riferimento contenuto nella scrittura privata del 1988, in cui si affermava che ” il contratto del 1984 se pure stipulato a nome di R.R., deve ritenersi sociale tra i germani R.; An., Gi. e Ge.” costituiva una valida electio. Detta interpretazione venne desunta dalla circostanza che An. venne nominato procuratore speciale dopo la morte del germano R. senza obbligo di rendiconto per vendere gli immobili realizzati sulla p.lla ***** di mq. 2710 e che gli oneri fiscali vennero pagati dalla R. Costruzioni s.r.l., la cui compagine sociale era composta dai quattro fratelli aventi una quota del 25% ciascuno. La scrittura del 1988 aveva quindi, secondo la Corte di merito, valore di atto di ricognizione costitutivo in ordine alla proprietà del bene controverso. La Corte di merito accertò che, in sede di appello, il S. aveva rinunciato all’estensione della domanda nei confronti della società R. Costruzioni s.r.l. e gli eredi di Ro.An. avevano rinunciato ad eccepire la carenza di legittimazione passiva dell’obbligazione assunta nei confronti della società.
La Corte accolse anche il terzo motivo di appello sulla base del principio di non contestazione, osservando che i S. avevano indicato specificamente gli immobili che solo fittiziamente erano di loro proprietà ma anche le spese sostenute nell’interesse dei fratelli R.; i convenuti Ro.An., Gi. e Ge. non avevano contestato l’an ed il quantum della domanda, limitandosi ad eccepire il loro difetto di legittimazione passiva.
La corte di merito qualificò la domanda proposta dagli eredi di R.R. non come domanda di rivendicazione ma come azione di accertamento della proprietà non avente funzione recuperatoria; confermò, quindi, il rigetto della domanda perché i convenuti in riconvenzionale non avevano prodotto l’allegato B) ma una fotocopia e rilevò che, in ogni caso, dall’esame di quel documento non poteva evincersi la corrispondenza tra la situazione dell’epoca e quella attuale in quanto su detti suoli erano state erette delle costruzioni, alcune delle quali vendute a terzi.
In ogni caso, poiché era stato accolto l’appello dei S. e ritenuta efficace la scrittura privata del 1988, al più poteva essere accertato, in favore degli eredi di R.R., il diritto pari ad 1/4 della proprietà dei beni immobili indicati nella domanda riconvenzionale, che però non era stata proposta nelle conclusioni dell’atto d’appello. Infine, la corte distrettuale rigettò il motivo d’appello relativo alla nullità della procura ed all’obbligo di rendicontazione da parte di Ro.An..
Nell’accogliere l’appello di S.G., la Corte di merito condannò gli eredi di R.R. al pagamento della somma di Euro 49.437,28 oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo ed alle spese di lite.
Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso D.V.G., Ro.Ro., R.M. nella qualità di eredi, anche per rappresentazione di R.R. sulla base di quattro motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi P.R., R.G. e R.M. da un lato, S.G., in proprio e quale erede di S.A., e Sa.Nu. dall’altra.
Il Sostituto Procuratore Generale nella persona della Dott. Stanislao De Matteis ha depositato le conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 5.7.2021, S.G., in proprio e nella qualità di unico erede di S.A. e Sa.Nu. ha depositato atto di rinuncia del ricorso per cassazione, sottoscritto dalle parti e dei loro procuratori in data 1.7.2021.
Analoga rinuncia è stata depositata, il 5 luglio 2021, da Ro.Ro. e R.M., sia nella qualità di eredi di R.R., sia nella qualità di eredi di R.A., a sua volta già erede legittimo di R.R..
Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008).
Gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).
Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso solamente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
Nella specie, l’atto di rinuncia è stato sottoscritto da tutte le parti e dai loro procuratori costituiti.
Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021