LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20450/2017 proposto da:
M.G., rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE ROMANO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Angelo Caliendo, in ROMA, Via CAGLIARI 14;
– ricorrente –
contro
MI.PA.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 317/2017 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI pubblicata il 15/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Premesso che con ricorso depositato in data 14 settembre 2017 il signor M.G. ricorreva innanzi alla Suprema Corte per chiedere la cassazione della sentenza numero 317 del 2017 emessa dalla Corte di appello di Napoli pubblicata in data 25 gennaio 2017, e mai notificata, resa nell’ambito del procedimento iscritto al registro generale 3916/2012;
che “in data 30 giugno 2021 le parti costituite nel giudizio di appello, signor M.G. e signor Mi.Pa., nonché l’avvocato Nicola Pignatiello, per se stesso in relazione agli onorari, addivenivano alla conclusione di un accordo transattivo, con il quale definivano ogni aspetto della controversia tra loro intercorsa a tombale definizione della stessa, espressamente rinunciando reciprocamente ciascuno per quanto di propria legittimità, a tutti i giudizi e/o procedimenti pendenti e/o azioni esecutive e/o cautelari e/o di volontaria giurisdizione, nulla escluso accettando le rispettive rinunce in relazione alla controversia di cui alla suddetta sentenza della Corte d’appello di Napoli nonché oggetto del presente ricorso per Cassazione”;
che pertanto il signor M.G. non ha più interesse ad agire giudizialmente nei confronti del signor Mi.Pa. in quanto le parti tutte (compreso l’Avv. Nicola Pignatiello in proprio) hanno transatto la causa come da atto allegato, in data 30 giugno 2021.
RILEVATO:
che nel ribadire la rinuncia già espressa, parte ricorrente – che ha depositato copia dell’atto di transazione del 30.06.2021, interamente sottoscritto in parte qua da tutte le parti – chiede la emissione dei provvedimenti consequenziali, con integrale compensazione delle spese di lite.
RITENUTO:
pertanto, che il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del presente giudizio in quanto (come tra l’altro affermato nell’atto di rinuncia) ha transatto la causa.
Tanto premesso, il ricorrente.
DICHIARA:
ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso per Cassazione, iscritto al R.G. n. 20450/2017 (introdotto, con atto depositato il 14.09.2017), con compensazione totale delle spese.
RITENUTO:
Che i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Che non è luogo a provvedere sulle spese, avendo questi stessi richiesto la compensazione totale delle spese del presente giudizio.
Che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto e che, stante le rispettive accettazioni delle rinunce, nulla va statuito sulle spese.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021