Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.39915 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15850/2017 proposto da:

B.A., T.S., P.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEOPOLDO CITI, DANIELA GUERRIERI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE APES SCPA PISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FORESE DINUCCI;

PA.GA., T.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APUANIA 12, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MUCCIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACOMO CENZATTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 430/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– B.A. e T.S., premesso di essere proprietari di unità immobiliare in un fabbricato condominiale e che il condomino Azienda Pisana edilizia Sociale (APES) e Pa.Pa., proprietario di un fondo confinante e sovrastante, avevano costruito un muro su terreno di proprietà del condominio, avevano chiesto che quest’ultimi fossero condannati alla rimessione in pristino;

– veniva chiamato in giudizio P.T., altro condomino;

– l’adito Tribunale, accertato che il muro, avente un’altezza variabile tra i 3,3 e i 3,5 mt., insisteva sulla proprietà condominiale; che il ctu aveva chiarito che la semplice demolizione totale del manufatto non era eseguibile senza aver prima messo in sicurezza l’area predisponendo “delle opere provvisionali di sostegno di tipo Berlinese di micropali”, potendosi solo dopo costruire un nuovo muro in cemento armato sul confine, potendosi, in alternativa, ad un costo assai inferiore, procedere a ridurre l’altezza del muro di 80 cm., “con la successiva risagomatura e protezione della scarpata superiore che verrebbe riportata allo stato precedente alla realizzazione del muro”, aveva condannato i convenuti ad eseguire questo secondo parziale ripristino;

– proposta appello da parte del chiamato e dei primigeni attori, la Corte di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe rigettò l’impugnazione, salvo che per una modifica sulle spese;

– B.A., T.S. e P.T. ricorrono avverso quest’ultima sentenza sulla base di unitaria censura e resistono con controricorso T.L. e Pa.Ga.;

– i ricorrenti, e i resistenti APES e Pa.Ga. con T.L. hanno depositato memorie illustrative;

osserva:

Con l’unitaria proposta censura i ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, esponendo in sintesi quanto appresso.

Era stato chiesto al Tribunale di Pisa di condannare i convenuti “a rimuovere il muro a retta realizzato nella proprietà condominiale su cui gli istanti hanno diritto di ripristinare le condizioni morfologiche del terreno precedenti alla realizzazione del muro”. La Corte locale, pur avendo riportato (pagg. 3 e 4) la richiesta di demolizione del muro, premettendo che gli appellanti si erano lamentati del fatto che “i convenuti non erano stati condannati ad eseguire quanto indicato nella prima soluzione del ctu, quella non seguita in sentenza”, aveva affermato che “l’accoglimento della domanda dell’appello… (avrebbe reso) gli appellanti vittoriosi rispetto ad un thema decidendi (l’eventuale obbligo di parte convenuta a mettere in sicurezza i luoghi, quali pregiudicati dal dislivello tra il fondo condominiale e il fondo Pa.) estraneo alle domande di cui gli attuali appellanti avevano chiesto l’accoglimento in primo grado… (trattandosi) di questione estranea al petitum di primo grado: mera rimozione del muro”.

La Corte d’appello, proseguono i ricorrenti, era incorsa in palese errore: la domanda attorea, rimasta insoddisfatta, nonostante l’accertato sconfinamento, era diretta alla rimozione del muro, costruito su terreno di proprietà del condominio e il ripristino delle condizioni morfologiche del terreno anteriori alla costruzione di quest’ultimo, presupponeva l’abbattimento del manufatto.

Il motivo è manifestamente fondato.

Non è dubbio che il bene della vita perseguito dagli attori fosse costituito dalla tutela del diritto a mantenere libera e piena la signoria sul tratto di terreno in discorso, del quale costoro erano comproprietari in quanto condomini. Una tale tutela implicava la pretesa, enunciata chiaramente con la domanda, di veder demolita l’opera altrui edificata sull’area in discorso.

Questo il “petitum”, rimasto insoddisfatto dalla decisione di primo grado, la quale si è limitata a condannare i convenuti ad un abbassamento d’altezza del muro, che, se può soddisfare taluni interessi degli attori (si pensi a una possibile maggior esposizione a luce e aria), di certo, non elimina l’opera, costruita su terreno altrui.

Da quanto esposto devesi trarre il seguente principio di diritto: “Le modalità di demolizione del muro costruito su terreno alieno costituiscono materia afferente all’esecuzione, estranee in quanto tali alla pretesa. Essendo, peraltro, evidente che le modalità in parola devono essere tali da non procurare pericolo di danno alla proprietà attorea e, comunque, costituire pericolo per la pubblica incolumità. Conseguendone, inoltre, che l’entità dell’ipotizzato costo dell’esecuzione, perché essa soddisfi la pretesa accolta e, a un tempo, non rappresenti fonte di pericolo, non può costituire motivo per disattendere, in tutto o in parte, la domanda di rimessione in pristino giudicata fondata, attraverso un’interpretazione riduttiva di essa”.

La circostanza che in appello gli appellanti abbiano chiesto, come riporta la sentenza, la eliminazione del muro secondo le modalità indicate dal ctu nell’opzione più costosa e il ripristino “delle condizioni morfologiche del terreno precedenti la realizzazione del muro”, non muta la prospettiva.

L’interpretazione del “petitum” non può prescindere dalla “causa petendi” e qui la prospettazione non poneva dubbi, avendo gli attori affermato che il muro, così come in effetti aveva accertato il Tribunale, insisteva sulla proprietà condominiale. Il riferimento alle modalità più gravose per i convenuti, all’esito di un’opera ermeneutica rispettosa del superiore principio, non può pervertire l’istanza di giustizia degli attori, i quali, non hanno un interesse diretto alla scelta delle modalità di messa in sicurezza, da effettuarsi nella proprietà aliena – salvo, ovviamente il diritto, qui non posto in discussione, a non subire danno da essa, ma, indicando quella opzione, altro non fanno che insistere per ottenere la totale rimozione del muro, che era stata loro negata dal Tribunale, scartando quella più onerosa opzione in favore dell’altra più economica, prevedente solo una riduzione d’altezza del manufatto.

Di conseguenza, il Giudice d’appello ha violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sub specie di quello “tantum devolutum quantum appellatum” – art. 345 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. nn. 11103/2020 e 21421/2014).

La sentenza appellata deve, in conclusione, essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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