Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.39916 del 14/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 351/2017 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI n. 4, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO ARENA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI MARGONI;

– ricorrente –

contro

DOMUSGAIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 118, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COLLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIA NALLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 01/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato G.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 121/2011, emesso dal Giudice di Pace di Mezzolombardo, in virtù del quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Domusgaia S.r.l., della somma di Euro 3.990 a titolo di saldo dell’ultima rata relativa all’acquisto di materiale destinato alla realizzazione di un impianto di riscaldamento con pompa di calore. L’opponente deduceva che tra le parti era stato concluso un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto, che si era poi rivelato del tutto insufficiente ad assicurare il riscaldamento degli ambienti ai quali era destinato e proponeva domanda riconvenzionale invocando l’accertamento dell’inesistenza del credito, la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatrice e la condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme già percepite, pari ad Euro 8.000, ed al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 546/2012 il Giudice di Pace, nella resistenza di Domusgaia S.r.l., dichiarava la propria incompetenza per valore in relazione alla domanda riconvenzionale della G., assegnando alle parti termine per la riassunzione del giudizio innanzi il Tribunale; con separata ordinanza sospendeva poi il giudizio di opposizione in attesa della decisione sulla predetta domanda riconvenzionale.

La G. riassumeva il giudizio innanzi il Tribunale di Trento riproponendo la sola domanda di restituzione degli acconti, e non anche quella di risarcimento del danno. La causa veniva decisa con sentenza n. 308/2015, con la quale il giudice di primo grado rigettava l’opposizione proposta dalla G. avverso il decreto ingiuntivo originariamente emesso dal Giudice di Pace di Mezzolombardo, condannandola alle spese di lite.

Interponeva appello avverso detta decisione la G. e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, Domusgaia S.r.l.. Quest’ultima spiegava a sua volta impugnazione incidentale, limitatamente alla parte della decisione di prime cure con la quale il Tribunale aveva pronunciato non soltanto sulla domanda riconvenzionale della G. (oggetto del giudizio riassunto) ma anche sull’opposizione a decreto ingiuntivo, originariamente proposta dalla medesima G. innanzi al Giudice di Pace ed ancora pendente, sospesa, dinanzi a detto ufficio.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, dopo aver dato atto che il Tribunale aveva erroneamente indicato in dispositivo il rigetto dell’opposizione, anziché il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla G., rigettava ambedue i gravami, principale ed incidentale, condannando l’appellante principale alla refusione delle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.L., affidandosi a sei motivi.

Resiste con controricorso Domusgaia S.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 228 c.p.c. e segg., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto attribuire valore di prova legale alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di Domusgaia S.r.l. in sede di interpello. Ad avviso della ricorrente, lo stesso avrebbe infatti riconosciuto che tra le parti era intercorso un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di un impianto di riscaldamento poi rivelatosi inefficiente.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dato rilievo all’intervento di un consulente incaricato dalla G., affermando che l’accordo, inizialmente relativo alla realizzazione di un impianto, era stato poi limitato alla mera fornitura dei materiali occorrenti a tal fine. Ad avviso della ricorrente, la circostanza che sia intervenuto un tecnico di sua fiducia sarebbe irrilevante sull’oggetto del contratto, che rimarrebbe di appalto, con conseguente responsabilità dell’appaltatore per l’esecuzione di un’opera inidonea, anche sotto il profilo dell’omessa tempestiva segnalazione alla committenza della non idoneità dell’opera stessa.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.

La Corte di Appello ha ritenuto, all’esito di un procedimento di interpretazione del contratto che non è adeguatamente attinto dalle due censure in esame (considerato che la ricorrente non indica neppure quale sarebbe il criterio ermeneutico che, in ipotesi, sarebbe stato violato dal giudice di merito), che “… per “impianto” nel caso di specie debba essere inteso una pompa di calore ed una caldaia a metano” (cfr. pag. 11 della sentenza) e quindi un impianto con doppia alimentazione, e non con alimentazione esclusiva a pompa di calore, come invece sostenuto dalla ricorrente. Sulla base di questa interpretazione del dato contrattuale, che il giudice di merito ha ritenuto confermata sia dalla relazione del tecnico della G., secondo la quale comunque sarebbe stata consigliabile l’installazione di una caldaia a condensazione per sopperire ad eventuali carenze della pompa di calore (cfr. pag. 14 della sentenza), sia dal fatto che il marito della ricorrente avesse riferito di un incontro tra le parti ed il tecnico della G. finalizzato a discutere delle caratteristiche dell’impianto da realizzare (cfr. pagg. 15-16 della sentenza), la Corte di Appello ha configurato il documento del tecnico della ricorrente alla stregua di vero e proprio progetto tecnico (cfr. pag. 14 della sentenza) al cui contenuto la Domusgaia S.r.l. era vincolata ad attenersi (cfr. pag. 16 della sentenza). Di conseguenza, il contenuto dell’obbligazione assunta da Domusgaia S.r.l. è stata qualificata come “vendita di apparecchiature”.

Sulla base di tale procedimento ermeneutico, il giudice di merito ha interpretato le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di Domusgaia S.r.l. in sede di interrogatorio, ritenendo che la dichiarata sufficienza dell’impianto a riscaldare l’abitazione della G. dovesse essere intesa non soltanto in relazione all’efficienza della pompa di calore, ma al complessivo impianto, che prevedeva – appunto – una doppia alimentazione, a metano e a pompa di calore (cfr. pagg. 16 e 17 della sentenza).

Non si configura, dunque, alcun profilo di violazione della prova legale dedotto con il primo motivo. Il secondo motivo, invece, rimane limitato a mere censure meritali, inerenti l’interpretazione del contratto e non articolate con la deduzione del criterio ermeneutico che si assume violato.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2055 c.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ravvisato la responsabilità solidale del progettista, insieme all’esecutore dell’appalto.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2015, artt. 128, 129 e 130, perché la Corte di Appello non avrebbe applicato alla fattispecie gli specifici rimedi risolutori previsti dalla normativa a tutela del consumatore.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di ravvisare che la fattispecie ricadeva nell’ambito di applicazione del codice del consumo, con conseguente applicazione degli artt. 128, 129 e 130 del predetto.

Le tre censure suindicate, suscettibili esse pure di esame congiunto, sono inammissibili.

Occorre in primo luogo considerare che né il profilo della violazione dell’art. 2055 c.c., né quello della violazione delle norme previste dal codice del consumo, risultano proposti in prime cure o comunque dedotti con apposito motivo di appello. La Corte di Appello, a tal riguardo, chiaramente indica (cfr. pag. 10 della sentenza) che il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di gravame vertevano sulla “errata interpretazione e valutazione delle prove” e la ricorrente non contesta tale statuizione, né si cura di indicare in quale momento del giudizio di merito le tematiche oggetto delle tre censure in esame sarebbero state introdotte.

La doglianza relativa al codice del consumatore, d’altronde, è comunque inconferente, perché la ricostruzione di merito secondo cui era stato venduto proprio ciò che il progettista aveva determinato esclude in radice la possibilità di configurare una “non conformità” del bene.

Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché la Corte territoriale non avrebbe esaminato la differenza tra il contenuto dell’analisi del fabbisogno energetico eseguita sull’abitazione della G. e quello della relazione progettuale a consuntivo allegata alla domanda di autorizzazione dell’intervento e di erogazione del relativo contributo. Secondo la G., detti documenti presenterebbero significative differenze, che la sentenza non avrebbe considerato, nonostante il fatto che il C.T.U. avesse riscontrato la correttezza del primo elaborato, indicante cosa avrebbe dovuto essere realizzato.

Anche in relazione a quest’ultima censura, valgono le medesime osservazioni già proposte con riferimento al terzo, quarto e quinto motivo: anche in questo caso, infatti, la ricorrente non indica dove la questione sarebbe stata dedotta nel giudizio di merito, né specifica il momento processuale in cui i documenti indicati nella doglianza – dei quali, comunque, non viene riprodotto il contenuto, neppure per estratto – sarebbero stati prodotti. Inoltre, la ricorrente non chiarisce la decisività dei documenti di cui si discute, né dimostra in alcun modo la rilevanza del fatto del quale lamenta l’omesso esame. Ne consegue che il motivo si risolve in una generica critica della valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di merito che, come tale, non è ammissibile.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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