LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9344/2015 R.G. proposto da:
ZECCHILLOVO S.R.L., in persona del legale rappresentante, A.V., S.A., Z.P., Z.A., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Olinto Raffaele Valentini, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma, Piazza della Libertà, n. 10 (c/o avv. Gemma Paternostro);
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1807/13/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia depositata il 16 settembre 2014 udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 novembre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Mucci Roberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per l’estinzione del processo per cessata materia del contendere.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate notificò alla società Zecchillovo s.r.l. avviso di accertamento con il quale rettificò, per l’anno 2007, la dichiarazione dei redditi, ai fini Ires, Irap e I.V.A., accertando maggiori ricavi, costi non inerenti, nonché sopravvenienze attive, pari ad Euro 173.000,00.
Dalla ricostruzione operata dall’Ufficio finanziario era emerso che: a) la media di ricarico praticata sugli acquisti in ragione del 25 per cento era inferiore a quella risultante dallo studio di settore, pari al 41 per cento (compresa tra la misura minima del 15 per cento e la misura massima del 67 per cento), dichiarata dagli operatori del settore; b) un finanziamento dei soci per complessivi Euro 70.000,00 non trovava rispondenza nella disponibilità reddituale e finanziaria degli stessi soci; c) una indebita compensazione di partite finalizzata alla riduzione del debito verso i soci, mediante un utilizzo improprio del conto fatture da emettere; d) la contribuente aveva venduto uova per un numero superiore di 98.062 rispetto a quelle disponibili per la vendita.
Con autonomi avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci Z.A., Z.P., A.V. e S.A. l’Agenzia delle entrate recuperò maggior reddito di partecipazione.
2. Proposte autonome impugnazioni dalle parti contribuenti, la Commissione tributaria provinciale adita, riuniti i ricorsi, li accolse parzialmente, rideterminando il reddito d’impresa, e avverso tale sentenza venne proposto appello principale dai contribuenti ed appello incidentale dall’Agenzia delle entrate.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della sentenza impugnata, accolse l’appello incidentale, rigettando quello principale. Partendo dall’esame del rilievo afferente la sopravvenienza di Euro 173.000,00, rilevò l’illegittimità dell’operazione effettuata dalla società, che aveva affermato che, al fine di adeguare i ricavi, per l’anno 2006, ai dati rilevati per lo studio di settore aveva imputato a ricavi l’importo di Euro 173.000,00 e come contropartita aveva utilizzato il conto “fatture da emettere”, trattandosi di comportamento non in linea con le norme codicistiche oltre che con i principi contabili, e ritenne priva di riscontro documentale la circostanza del presunto finanziamento effettuato dai soci, in assenza di una delibera assembleare e della totale inadeguatezza dei redditi dei soci a fronteggiare il finanziamento. Secondo i giudici regionali, la disponibilità da parte dei soci di somme da riversare nell’azienda, essendo indicativa di una capacità contributiva contrastante con la situazione reddituale dei soggetti coinvolti, denotava la legittimità della ripresa fiscale e faceva presumere un risultato economico differente da quello dichiarato dalla società; tale presunzione, valutata unitamente alle diffuse irregolarità contabili riscontrate nella gestione della società, determinava una rettifica induttiva dell’utile societario, “ponendosi la stessa “spendibilità” dei soci, non altrimenti giustificata, come effetto indiziario (fatto noto) dell’occultamento di una parte dell’utile d’esercizio”.
Relativamente all’appello incidentale, ritenendo che la sentenza di primo grado dovesse essere censurata in punto di percentuale di ricarico determinata dall’Ufficio, per erronea valutazione dei fatti, osservò che in sede di verifica era stato rilevato che la società verificata disponeva di un quantitativo di uova superiore a quello contabilizzato, all’esito della rilevazione fisica delle consistenze di magazzino, il che aveva permesso alla società di vendere uova il cui costo di acquisto non era stato regolarmente contabilizzato; questa fonte di prova non aveva costituito oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della contribuente, per cui l’Ufficio aveva dedotto la sussistenza di maggiori ricavi. Affermò quindi: “il ragionamento svolto dall’Amministrazione per la determinazione della pretesa erariale non pare confutato neppure attraverso presunzioni: va da sé che la pretesa deve essere confermata in toto”
3. La società ed i soci hanno proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.
4. In prossimità dell’udienza pubblica i soci A.V. S.A., Z.P. e Z.A. hanno depositato documentazione comprovante l’adesione alla definizione agevolata della lite tributaria ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, nonché comunicazioni provenienti dall’Agenzia delle entrate, ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In data 29 ottobre 2021 i contribuenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come esposto in premessa, i soci A.V., S.A., Z.P. e Z.A., con nota di deposito di documenti, hanno dato atto di avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e, per l’effetto, con la successiva memoria, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. A sostegno di tale istanza hanno depositato copia del modello di istanza telematica di definizione delle liti pendenti acquisita dall’Agenzia delle entrate, indicante l’importo da versare quantificato dalla stessa Agenzia, nonché copia delle comunicazioni dell’Ufficio finanziario attestanti la regolarità delle domande ed il perfezionamento della definizione.
Nessun diniego della definizione operata risulta essere intervenuto, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia (ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. n. 96 del 2017), nel termine del 31 luglio 2018, né alcuna istanza di trattazione risulta presentata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 dicembre 2018.
In merito si rappresenta che il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, citato stabilisce che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse…”.
Da ciò consegue che, limitatamente alla posizione dei soci, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, in tema di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l’estinzione del processo (Cass., sez. 6 – 5, 5/07/2019, n. 18107). Il pagamento del dovuto da parte dei contribuenti consente al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo (Cass., sez. 5, 30/11/2018, n. 31021).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre ai soci il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782) 2. Non avendo la società aderito alla definizione agevolata, si impone, con riguardo alla sua posizione, lo scrutinio dei mezzi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo la società deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e sostiene che il giudice d’appello ha fatto malgoverno della disposizione normativa richiamata in quanto l’elemento della inattendibilità delle scritture contabili è stato rinvenuto nella esistenza di merce non dichiarata (98.062 uova) e nel finanziamento soci di Euro 70.000,00, privo di riscontro contabile. Ad avviso della ricorrente, ciò rende legittima la determinazione induttiva della percentuale di ricarico, ma posto che quella indicata dagli studi di settore oscilla tra il 15 per cento ed il 67 per cento e quella risultante dalla società è pari al 25 per cento, quindi ricompresa nel range, applicare una percentuale di ricarico pari al 41 per cento, in assenza di elementi idonei a suffragarla, anche “supersemplici”, costituisce evidente violazione della norma che richiede che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, lamentando che l’Ufficio finanziario ha proceduto alla determinazione di una diversa percentuale di ricarico sul venduto senza provocare il contraddittorio preventivo, con la conseguenza che l’atto impositivo sarebbe nullo.
2.3. Con il terzo motivo la società contribuente censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88 e del t.u.i.r., art. 101, comma 4, laddove i giudici di appello hanno affermato che a) il credito della società di Euro 173.000,00 sarebbe inesistente in quanto la società avrebbe affermato di avere imputato a ricavi per l’anno 2006 la somma di Euro 173.000,00 e utilizzato come contropartita il conto “fatture da emettere” al solo fine di adeguarsi agli studi di settore. Sottolineando di non avere mai affermato tale fatto, la ricorrente evidenzia che aveva contabilizzato ricavi pari ad Euro 173.000,00 nel 2006 e che detta somma è stata girata in favore dei soci mediante la restituzione di finanziamenti stratificati nel corso degli anni precedenti al 2007. La C.T.R. aveva ritenuto inesistente tale restituzione, affermando che i soci non avevano conseguito tale somma e di conseguenza l’aveva imputata a sopravvenienza, in ragione della presunta fittizia restituzione di tali somme.
Evidenzia pure che nel processo verbale di constatazione si afferma che il fatto che il debito verso i soci, per Euro 173.000,00, è stato azzerato utilizzando quale contropartita il conto fatture da emettere e che dette fatture non sono state mai emesse, denota l’inattendibilità delle scritture contabili e, quindi, l’inesistenza di tali debiti verso i soci.
Deduce che non tutte le passività iscritte in bilancio costituiscono sopravvenienze passive, perché l’art. 88 t.u.i.r., comma 4 prevede che la rinunzia ai crediti dei soci sia esclusa dal campo di applicazione dello stesso 88 t.u.i.r., comma 1 per cui, in mancanza di valida contestazione sul presunto mancato apporto da parte dei soci della somma di Euro 173.000,00 negli anni antecedenti al 2007, ritenere insussistente lo storno con il conto/fatture da emettere porta a ritenere che i soci abbiano rinunziato al loro credito nei confronti della società.
2.4. Con il quarto motivo, censurando la decisione impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ossia per motivazione apparente e/o nulla, travisamento del fatto e delle prove, la ricorrente evidenzia che la motivazione dell’avviso di accertamento, in relazione alla somma di Euro 173.000,00, non era fondata, come erroneamente ritenuto dalla C.T.R., sulla presunta mancanza di delibere o di capacità reddituali dei soci, posto che l’Agenzia delle entrate si è limitata ad affermare che i crediti dei soci non risultano in alcun modo soddisfatti, né mediante denaro o strumenti alternativi di pagamento, né mediante un’improbabile cessione di crediti. Di conseguenza, soggiunge la ricorrente, i giudici di appello hanno motivato richiamando fatti allegati dall’Agenzia delle entrate in relazione ad un anno diverso (il 2007) e ad una fattispecie diversa (il finanziamento di Euro 70.000), in tal modo rendendo una motivazione nulla per difetto di motivazione o per travisamento del fatto o delle prove. Peraltro, il fatto che il credito dei soci sia rimasto insoddisfatto non consente di ritenere dimostrato che non vi sia stato conferimento di somme da parte dei soci negli anni antecedenti.
3. Il secondo motivo, da scrutinare con priorità perché il suo eventuale accoglimento renderebbe superfluo l’esame degli altri mezzi di ricorso, è inammissibile perché nuovo.
La doglianza prospettata non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito. Al riguardo è opportuno ricordare che, secondo l’orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass., sez. 1, 26/03/2012, n. 4787).
Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass., sez. 5, 16/06/2017, n. 15029; Cass., sez. 3, 31/01/2006, n. 2140).
Nel caso de quo, tale onere non è stato assolto dalla società contribuente e, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del mezzo di ricorso.
4. Anche il primo motivo di ricorso non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità.
4.1. L’odierna ricorrente sostiene che i giudici di secondo grado avrebbero errato nell’avallare la ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio finanziario che poggia sulla modifica della percentuale di ricarico applicata dalla società, pur sempre rientrante nel range ritenuto idoneo secondo gli studi di settore, “in assenza di alcun elemento anche “supersemplice” che la giustifichi”.
4.2. Dalla lettura della motivazione della sentenza in questa sede impugnata si evince che la C.T.R., valorizzando tutti gli elementi emersi nel corso dell’attività di verifica, ha posto in evidenza che l’elemento presuntivo dal quale l’Ufficio ha desunto la presenza di maggiori ricavi non va rinvenuto nella diversa percentuale di ricarico utilizzata dalla parte contribuente (pari al 25 per cento circa) a fronte di quella più alta emergente dallo studio di settore (pari al 41 per cento), quanto piuttosto nella accertata disponibilità, da parte della società contribuente, di un quantitativo di uova superiore rispetto a quello risultante dalla contabilità, riscontrato all’esito di una “rilevazione fisica della consistenza di magazzino”. Questo elemento di prova, che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte della società, corroborato da ulteriori irregolarità rilevate nelle registrazioni contabili in sede di verifica, giustifica, secondo i giudici di secondo grado, non solo il ricorso al metodo induttivo di accertamento, ma la stessa presunzione di maggiori ricavi nella misura contestata, per la cui determinazione l’Ufficio ha poi utilizzato un indice di ricarico calcolato secondo la media del settore di appartenenza.
4.3. Ne deriva che la censura mossa con il mezzo in esame, con la quale si deduce che i giudici d’appello avrebbero erroneamente confermato la ripresa fiscale senza indicare quali sarebbero state le presunzioni che hanno determinato l’Ufficio a utilizzare una percentuale di ricarico superiore rispetto a quella calcolata dall’impresa, non si confronta con la ratio decidendi, ma è piuttosto tesa a sollecitare, sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge, un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
4.4. Occorre, al riguardo, ribadire il principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., sez. 1, 14/01/2019, n. 640).
5. Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente perché connessi, sono parimenti inammissibili.
5.1. La Commissione tributaria regionale, tenuto conto di quanto affermato dalle parti contribuenti nell’atto di appello (pag. 3 dell’atto di appello), laddove si precisava che la società, al fine di adeguare i ricavi, per l’anno 2006, ai dati rilevanti per lo studio di settore, aveva imputato a ricavi l’importo di Euro 173.000,00, utilizzando come contropartita il conto “Fatture da emettere”, ha sottolineato la totale illegittimità di tale operazione contabile, dovendo il bilancio e le scritture contabili “costituire strumenti per una rappresentazione veritiera dei fatti aziendali”, ed ha considerato parimenti illegittimo lo storno effettuato nell’anno 2007, per effetto del quale la società ha effettuato, come rilevato in sede di verifica, una indebita compensazione di partite tra il conto “Fatture da emettere” e l’importo di Euro 70.000,00, asseritamente erogato a titolo di finanziamento dai soci, al fine di ridurre o azzerare il debito verso i soci mediante un utilizzo improprio del conto finanziario, considerato che del prestito da parte dei soci non è stato fornito adeguato riscontro documentale.
5.2. La ricostruzione contabile operata dai giudici di appello, che ha condotto alla conferma del rilievo afferente la sopravvenienza attiva, non risulta inficiata dalle censure svolte dalla parte contribuente con i mezzi in oggetto che sono volte a contrapporre una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, non consentita in questa sede.
Occorre, sul punto, considerare che il convincimento della C.T.R. non risulta fondato, come sostengono i ricorrenti, sulla supposizione di fatti inesistenti, ma è supportato dalle risultanze della verifica.
Come le stesse parti ricorrenti sottolineano a pag. 14 del ricorso, dalla motivazione dell’avviso di accertamento si inferisce che, sebbene nello stato patrimoniale della società fosse stata evidenziata la erogazione, nell’anno 2007, da parte dei soci, di prestiti infruttiferi alla società per un importo complessivo di Euro 70.000,00, tale operazione non ha trovato in sede di verifica adeguato riscontro documentale, sia perché i finanziamenti non risultavano deliberati dall’assemblea dei soci, sia perché i presunti apporti provenivano da soggetti sprovvisti di fonti di reddito adeguate. Sulla base di tali circostanze i giudici di appello hanno ritenuto fittiziamente contabilizzata la erogazione di finanziamenti da parte dei soci e sussistenti, in difetto di prova contraria, maggiori ricavi non contabilizzati dalla società, direttamente distribuiti ai soci.
5.3. L’apprezzamento di fatto svolto dai giudici di merito, puntuale ed esaustivamente motivato, esclude il vizio di difetto assoluto di motivazione, dedotto con il quarto motivo, posto che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente (e materialmente) esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., sez. U, 03/11/2016 n. 22232; Cass., sez. 1, 18/06/2018 n. 16057; Cass., sez. 6-5, 7/04/2017 n. 9097; Cass., sez. U, 5/08/2016 n. 16599; Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053).
Si e’, in particolare, precisato che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass., sez. L, 5/08/2019, n. 20921) ed ancora che “La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6" (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248).
Si e’, pure, chiarito a che “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” (Cass., sez. 6-3, 25/09/2018, n. 22598).
5.4. Nel caso di specie le anomalie argomentative indicate negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati non sono ravvisabili, perché il giudice di appello, seppure con motivazione sintetica, ha chiaramente illustrato il percorso seguito per addivenire alla decisione ed indicato gli elementi di prova sui quali ha fondato il proprio convincimento.
Neanche è ravvisabile il presunto travisamento dei fatti e delle prove, pure contestato con il quarto motivo, perché i giudici di merito non hanno richiamato la mancanza di delibere dei soci o di capacità reddituale dei soci in relazione alla somma di Euro 173.000,00, ma con riguardo all’asserito finanziamento di Euro 70.000,00, in tal modo conformandosi ai fatti allegati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’anno 2007.
5.5. Quanto detto impone di ritenere inammissibile anche il terzo motivo perché volto a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata dai giudici di merito.
Invero, l’accertata inesistenza di presunti finanziamenti da parte dei soci impone di ritenere fittizio anche il presunto azzeramento del debito verso i soci effettuato mediante la compensazione con il conto “Fatture da emettere”, e, dunque, di recuperare a tassazione, a titolo di sopravvenienza, tali somme. E ciò in quanto, in tema di determinazione del reddito di impresa, nell’ampio concetto di sopravvenienze attive, delineato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 1, rientrano tutte quelle situazioni in cui, per qualsiasi ragione, si verifichi in bilancio una connotazione attiva che determini un incremento degli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (Cass., sez. 5, 30/11/2017, n. 28727).
6. In conclusione, relativamente all’avviso di accertamento emesso a carico della società contribuente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della soccombente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere limitatamente ai soci A.V., S.A., Z.P., Z.A.. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
Rigetta il ricorso proposto dalla Zecchillovo s.r.l. e condanna la Zecchillovo s.r.l. al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021